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La terrazza può essere concessa in uso esclusivo solo con il parere unanime dei condòmini

La concessione in uso esclusivo di una terrazza condominiale richiede il consenso unanime di tutti i condomini, evitando modifiche che alterino la destinazione d'uso della cosa comune.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
18 Dic, 2018

Un condomino non può trasformare un manufatto condominiale avente la sola funzione di copertura in una terrazza a livello per il proprio uso esclusivo, atteso che in siffatto modo viene alterata la destinazione della cosa comune e viene in contrasto con l'art. 1102 c.c.

La vicenda. Tizio (condomino)aveva citato in giudizio il Condominio in quanto nel 2011 l'Assemblea condominiale, previa revoca di una propria precedente delibera, decideva col voto unanime dei presenti di "concedere a Sempronia di trasferire il diritto già concesso con delibera unanime del 2005 dalla copertura del piano 5° a quella del piano 4°, identificata come zona di copertura della proprietà di Caia.

Ogni onere conseguente sarà posto a carico della beneficiaria, così come ogni maggiore incidenza dei costi che detta esecuzione potrà comportare.

Viene altresì deliberato all'unanimità dei presenti che la copertura del piano 5° verrà posta in manutenzione straordinaria con le modalità in proposito deliberate a cura e spese esclusive di Sempronia". Premesso ciò, secondo l'attore la delibera del 2011 era illegittima in quanto consentiva a Sempronia un diritto di uso esclusivo su una porzione comune dell'edificio consentendone lo spostamento da un piano all'altro, senza che detto diritto esistesse e senza che la decisione relativa al trasferimento fosse approvata all'unanimità dei condomini.

Per innovare la cosa comune è necessario il consenso scritto dei condomini

La difesa del condominio. Costituendosi in giudizio, il convenuto condominio eccepiva che con la delibera del 2005 con voto unanime dei condomini, incluso l'odierno attore, l'assemblea concedeva in comodato a Sempronia l'uso del terrazzo da realizzarsi al piano 5°, per la durata di quindici anni, con esecuzione dei lavori descritti in atti da parte dei comodatari e riconsegna dell'area al Condominio alla scadenza del periodo previsto.

Inoltre, veniva precisato che la scrittura privata per la concessione dell'area a Sempronia non si era perfezionava per la mancata sottoscrizione del solo attore.

Solo con le delibere successive, l'assemblea confermava quanto deciso nel 2005 e autorizzava Sempronia al rifacimento del tetto del 5° piano.

 Continua [...]

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Sentenza
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