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Stipula polizza di tutela legale a maggioranza: è legittima?

La stipula di una polizza legale è decisa a maggioranza dall'assemblea condominiale.
Avv. Marco Borriello 

Con una polizza di tutela legale, in cambio del premio assicurativo, il contraente si assicura rispetto agli oneri e alle conseguenze di un'eventuale lite. Con questo accordo, infatti, l'assicurato sarà coperto dalle spese derivanti dalla cosiddetta soccombenza in un giudizio. Sarà, altresì, garantito dai costi necessari per ricevere la necessaria assistenza dal difensore e dagli eventuali consulenti tecnici.

Ovviamente, anche un condominio può stipulare una polizza legale. A deciderlo sarebbe l'assemblea con cui, a maggioranza e nell'esercizio dei poteri di gestione della cosa comune di cui all'art. 1335 cod. civ., il consesso autorizzerebbe l'amministratore a sottoscrivere questa copertura.

Ebbene, l'iniziativa descritta è, veramente, legittima ed esente da ogni censura? La decisione a maggioranza di stipulare una polizza legale non è in contrasto col diritto dei dissenzienti di dissociarsi dalle eventuali liti così come prevede l'art. 1132 cod. civ.?

Ha affrontato l'argomento, dirimendo ogni dubbio a riguardo, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11891 del 3 maggio 2024. Non ci resta, perciò, che approfondire il caso concreto.

Dissenso alle liti in condominio: di cosa si tratta?

Secondo il codice civile, se l'assemblea condominiale decide di agire in causa contro qualcuno o di resistere ad una lite, uno o più dissenzienti potrebbero dissociarsi da questa scelta, comunicando all'amministratore la propria posizione.

In questo modo, i suddetti proprietari non sarebbero, in alcun modo, responsabili degli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza della lite. Essi sarebbero tenuti a pagare soltanto le spese di giudizio in caso di esito favorevole della causa e solo se queste non dovessero essere recuperate dalla controparte "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (art. 1132 cod. civ.)".

Dissenso alle liti in condominio e compatibilità con la polizza di tutela legale: la tesi sfavorevole

Secondo la sentenza del Tribunale di Forlì, oggetto del ricorso in esame, il diritto del condomino dissenziente di dissociarsi da una lite o dal resistere in un giudizio sarebbe violato se il consesso decidesse di stipulare una polizza legale.

In questo caso, infatti, tutti i proprietari, compresi quelli potenzialmente dissenzienti, pagando pro quota il premio assicurativo della polizza, dovrebbero sopportare le spese di una causa.

Tutto ciò contrasterebbe, immancabilmente, con il disposto di cui all'art. 1132 cod. civ. "la stipula di una polizza di tutela legale da parte del Condominio comporterebbe che tutti i condòmini sarebbero tenuti pro quota al pagamento del relativo premio, sì che nell'ipotesi di lite avanzata da parte del Condominio, anche il condomino che intenda sottrarsi ad essa, manifestando il proprio dissenso, sarebbe comunque tenuto a sopportarne le spese, indirettamente, mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo, in violazione dell'art. 1132 cod. civ., norma che riconosce il diritto di ciascun condomino di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell'interesse comune, esercitando diritto di rivalsa nei confronti del condominio per ciò che ha dovuto pagare alla parte vittoriosa".

In ragione di ciò, l'assemblea, che dovesse autorizzare a maggioranza l'amministratore alla sottoscrizione della polizza, sarebbe illegittima ed invalida.

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Dissenso alle liti in condominio e compatibilità con la polizza di tutela legale: la tesi favorevole

Secondo la Corte di Cassazione, la stipula di una polizza di tutela legale, decisa a maggioranza dall'assemblea in condominio, non viola il diritto dei singoli proprietari dissenzienti di dissociarsi dalla lite, ove mai dovesse essere promossa.

La polizza in discussione, infatti, garantisce anche il dissenziente e non impedisce a questi di esercitare il diritto sancito dall'art. 1132 cod. civ. Ad esempio, si veda l'ipotesi in cui in cui la causa dovesse avere esito favorevole e non si riuscisse a recuperare le spese dalla controparte soccombente.

Oppure si ipotizzino tutte quelle controversie promosse dall'amministratore senza che questi debba ricevere alcuna autorizzazione dall'assemblea.

Insomma, per gli Ermellini, l'assemblea può autorizzare a maggioranza la stipula di una polizza di tutela legale nell'interesse comune e tale decisione non pregiudica in alcun modo il diritto dei singoli proprietari.

Sentenza
Scarica Cass. 3 maggio 2024 n. 11891
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