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Dissenso dalle liti, il condomino deve sempre pagare l'avvocato del condominio

Il dissenso alle liti cosa comporta? Serve per evitare il pagamento delle spese legali dell'avvocato dell'edificio?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Il dissenso alle liti ex art. 1132 c.c.: cosa dispone la norma

Non sempre tutti gli abitanti del condominio sono tra loro della stessa opinione in merito ad un certo argomento.

In merito all'ambito giudiziario l'art. 1132 c.c. viene incontro al singolo condomino: questi può manifestare il proprio dissenso alla lite intrapresa o da intraprendere nell'interesse del condominio, con la conseguenza di essere esonerato dalle spese che dovessero derivare dalla sentenza.

L'art. 1132 c.c. così recita: "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente."

Quindi se l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere o resistere ad una lite, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, in quanto non è d'accordo di agire in giudizio.

Affinché il suo dissenso abbia efficacia occorre che il singolo notifichi la sua volontà entro il termine di decadenza di trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione. Ove non lo faccia, il singolo decade da questo diritto, dovendo conseguentemente sopportare la sua quota parte di spese giudiziali.

L'atto di dissenso non deve rivestire forma solenne ma deve essere comunque tale da non creare dubbi sul suo contenuto (Trib. Monza Sez. I, 13/10/2005).

L'istituto concerne l'esonero dalla spesa in ragione del fatto che il singolo ha separato la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite. Questo principio opera sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea.

L'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite con esito sfavorevole per il condominio.

La norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa per la propria quota parte (Trib. civ. Bologna, sez. III, 12 ottobre 2007, n. 2618).

In sintesi, il condomino dissenziente non partecipa solo a quelle spese che il condominio in caso di esito sfavorevole della lite dovrà versare alla controparte, mentre è obbligato in solido al pagamento delle spese che il condominio si trova ad affrontare per proprio conto, cioè per l'avvocato di parte, cioè del condominio, e le eventuali consulenze tecniche, ove esperite.

Nel caso che il condominio vinca la vertenza, il condomino dissenziente ne trae vantaggio ma è comunque obbligato al pagamento delle spese che non sono ripetibili, cioè tutte le spese che non è possibile richiedere alla parte avversa o che il giudice non ha liquidato.

Questi stessi principi sono stati nuovamente affermati dal Tribunale di Imperia del 4 settembre 2009.

Dissenso dalle liti, la pronuncia del Tribunale Imperia del 4 settembre 2009, di richiamo dei principi consolidati

Il caso concerneva l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di alcuni condomini, tra le altre cose, per la voce "spese legali impugnazione", ritenendo gli attori di non dover corrispondere alcuna spesa avendo esercitato il dissenso alle liti nel corso dell'assemblea con cui la maggioranza aveva invece deciso di costituirsi in giudizio.

L'osservazione dell'autorità giudiziaria è il richiamo del principio consolidato secondo cui l'art. 1132 c.c. prevede che il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza.

Non può invece omettere di pagare le spese per la difesa del condominio in giudizio, trattandosi di spese ben diverse da quelle dovute alla controparte in caso di esito negativo della lite per il Condominio o di quelle a qualsiasi altro titolo spettanti a terzi. Il disposto dell'art. 1132 c.c.

è derogatorio a quello sancito dall'art. 1123 c.c.: esso deve essere interpretato sì secondo il testo letterale della norma, ma anche in via restrittiva. Ciò implica che gli oneri difensivi del condominio sono comunque dovuti.

La causa tra condomino e condominio e le spese di lite

La vertenza tra condomino e condominio vede le parti su piani contrapposti. Si ha l'equiparazione sul piano concreto del condomino dissenziente alla lite a chi è condomino controparte del condominio, dovendo qualificarsi la posizione del singolo come soggetto che, contrastando le pretese condominiali, dissente a dette pretese e le contrasta, manifestando di dissociare la sua posizione rispetto agli altri condomini, non partecipando al riparto delle spese giudiziaria incombenti in capo al condominio.

Quali sono le modalità per esprimere il dissenso alle liti condominiali

"Questo orientamento spiega come nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condòmini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore" (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).

La delibera che dovesse assegnare al condòmino la sua quota parte di spese legali condominiali è da intendersi nulla, perché presa violando le norme disciplinanti la competenza dell'assemblea.

Le spese del giudizio di revoca dell'amministratore

Caso particolare è dato dal rimborso delle spese di cui al giudizio di revoca azionata dal singolo condomino. Ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria per domandare la revoca dell'amministratore: in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio per le spese legali; il condominio, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato (art. 1129 c.c.).

Stando così la norma, avrebbe poco senso esercitare il dissenso alle liti, essendo l'ultimo a pagare lo stesso amministratore.

Esclusione delle cause penali

Non vi rientrano le questioni in ambito di processi penali.

L'eventuale decisione di autorizzare l'amministratore a nominarsi un difensore nel procedimento penale che lo vede imputato in relazione a comportamenti afferenti il suo incarico (con relativa spesa a carico del condominio) non può formare legittimo oggetto di delibere assembleari (per il perfezionamento delle quali è previsto l'applicazione del principio maggioritario), bensì essere adottata dai

singoli condomini (anche in costanza di una riunione assembleare, che costituisca, peraltro, una mera "occasio negotii") con una decisione con la quale venga manifestata l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti. (Cass. civ. Sez. II, 10/06/1997, n. 5163).

Decreto ingiuntivo condominiale, niente dissenso rispetto alla lite

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