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aldo10

Dissenzo da lite condominiale come da art.1132

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Salve,

sono un condomino che da oltre 25 anni ha acquistato un appartamento in un condominio di 20 unità immobiliari. Nell'autunno successivo all'acquisto ho notato il formarsi di muffe e condense in tutti i locali all'interno di esso che sono sempre andati ad aumentare mentre si andava verso l'inverno nonostante fosse arieggiato. A quel punto chiamai un tecnico il quale dopo un sopralluogo mi disse che il costruttore oltre ad aver fatto le le tamponature esterne da cm.25 anzichè da cm.30 non aveva minimamente messo il dovuto materiale di isolamento termico anche questo presente nel progetto. Dopo aver fatto più volte presente tale anomalie in varie assemblee trovando però il dissenso di quasi tutti gli altri condomini nonostante lo stabile costruito da appena tre anni era ancora in garanzia, fui costretto ad agire per vie legali e personalmente nei confronti della ditta costruttrice. Nel frattempo per eliminare ciò fui costretto a fare un isolamento interno a tutte le pareti esterne dell'appartamento. Passarono poi circa 10 anni ma il costruttore fu condannato a risarcirmi tutte le spese e i danni subiti oltre i dovuti interessi.

Circa 4 anni fa il condomino proprietario dell'appartamento situato sopra il mio lo a venduto e colui che lo ha acquistato si è venuto a trovare nella mia stessa situazione di allora. L'acquirente dopo aver cercato di trovare un accordo ha querelato il venditore per avergli sottaciuto tali vizi e difetti. Questi a sua volta ha chiamato in causa il condominio dicendo che allo stabile non era stata fatta la dovuta manutenzione e che quindi era il condominio a dover provvedere a tale situazione.

Fu fatta un'assemblea straordinaria in cui il condominio nominò il proprio legale e visto che nel frattempo erano stati fatti del lavori di manutenzione straordinaria a tutto lo stabile, questi chiamò in causa sia la Ditta che aveva eseguito i lavori che il Direttore dei Lavori.

A quel punto io (visto ciò che ero stato costretto a fare in precedenza) manifestai il mio dissenso da tale lite sia in assemblea che con lettera raccomandata che consegnai di persona all'Amministratore in doppia copia.

Ora si è arrivati alla sentenza e in tale sentenza il giudice ha condannato il proprietario venditore a risarcire circa €.14.000,00 più le spese legali sia all'acquirente che al condominio ma ha condannato il condominio al risarcimento della spese legali sia alla Ditta esecutrice dei lavori di manutenzione che al Direttore dei Lavori perchè da perizia risulta che il tutto è colpa della Ditta Costruttrice cosa da me sostenuta 25 anni fà.

A fronte di tutto ciò visto che l'Amministratore ha incluso anche me nella ripartizione di tali spese processuali chiedo gentilmente se io debba veramente partecipare oppure no visto il mio dissenso manifestato fin dall'inizio ed il motivo che mi ha indotto a farlo.

In attesa di qualche vostra chiara risposta porgo a tutti un grazie e Distinti Saluti. Aldo

Con rifermento al suo quesito sulla ripartizione delle spese a seguito di dissociazione dalle liti.

Ella dovrà sopportare, pro sua quota millesimale, quanto sostenuto dal Condominio per le spese di lite delle controparti come liquidate dalla sentenza.

Trova infatti applicazione il comma III° dell'art. 1132 CC:

- Ella consegue un beneficio dalla lite (pro sua quota millesimale sui 14.000,00 Euro del risarcimento giudizialmente riconosciuto al Condominio)

- il Condominio risulta vittorioso

- Vi sono delle spese non ripetibili dalla controparte (le processuali così come liquidate dal giudice)

Pretenda dal suo amministratore uno scorporo tra quanto da Lei dovuto (spesa processuale) e quanto a lei dovuto (quota del risarcimento).

 

Cordialità.

La ringrazio molto per la sua risposta, ora Le chiedo sempre cortesemente se in base alla Sentenza che riporto quì sotto il Condominio è uscito vittorioso o no e cosa dovrei pagare io.

 

 

Questa la sentenza:

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione accoglie la domanda parzialmente.

 

Condanna i convenuti pro quota essendo un bene ricevuto per successione al pagamento

della somma di euro 14.260,44 oltre interessi compensativi al saggio legale della domanda al saldo effettivo

visto il parziale accoglimento della domanda attrice compensa per 1/3 le spese di giudizio.

 

Condanna i convenuti pro quota pagamento delle spese processuali residue in favore degli attori che liquida in €.334,00 anticipazione, €.3.600,00 compensi oltre iva e cap e 15% forfettario.

 

Condanna i convenuti al pagamento delle spese legali in favore del Condominio Junor che liquida in €.3.500,00 oltre iva e cap e 15%.

 

Condanna il Condominio Junor al pagamento delle spese legali a favore della Rossi Edilizia che liquida in €.3.500,00 oltre iva , cap e 15%, nonchè in favore del Geom. Ortica che liquida in €.3.500,00 oltre iva , cap e 15% forfettario.

 

Condanna i convenuti alle spese di C.T.U. come decreto già ammesso.

 

Perugia. 08/05/2014

 

 

In attesa saluto Cordialmente, Aldo.

Prendo le veci di OLLI che probabilmente non replicherà... sperando di esserne all'altezza.

 

Tu sei esonerato unicamente dalle spese legali della controparte che vengono addebitate al Condominio per aver perso contro la ditta ed il direttore lavori che avevano curato la manutenzione.

 

Dalla tua descrizione mancano i riferimenti di taluni citati con generico convenuti...potresti integrare mettendo nomi di fantasia.

 

Esordisci con un "ricevuti per successione" che mi fa pensare ad eredità... chiarisci.

 

Dal telefono mi è difficile...riprendo domani dopo integrazioni.

La ringrazio e cerco di essere più chiaro:

 

Circa 4 anni gli Eredi proprietari di un appartamento situato sopra il mio lo hanno venduto. Il nuovo acquirente al sopraggiungere dei mesi autunnali ha iniziato a notare il formarsi di muffe e condense nei locali all'interno di esso che sono aumentate mentre si andava verso l'inverno. In pratica come detto all'inizio della discussione si è venuto a trovare nella mia stessa situazione di 25 anni fa.

Questi dopo aver cercato di trovare un accordo con gli eredi venditori li ha querelati per avergli sottaciuto tali vizi e difetti. Costoro a loro volta hanno chiamato in causa il Condominio dicendo che tali difetti dipendevano dal fatto che allo stabile non era stata fatta la dovuta manutenzione e che quindi era il condominio a dover provvedere a tale situazione.

Fu fatta un'assemblea straordinaria in cui il condominio fu costretto a costituirsi e nominare un proprio legale il quale visto che nel frattempo erano stati fatti del lavori di manutenzione straordinaria a tutto lo stabile chiamò in causa sia la Ditta che aveva eseguito i lavori che il Direttore dei Lavori.

I convenuti in pratica sono gli "eredi venditori" i quali hanno chiamato in causa il condominio.

La mia dissociazione fu dovuta al fatto che io già nel 1988 avevo denunciato in varie assemblee tali vizi e difetti nel mio appartamento e tutti avevano fatto orecchie da mercante compresi i genitori degli "eredi venditori" di tale appartamento.

Lo stabile allora era in garanzia ed io fui costretto ad agire da solo nei confronti della Ditta Costruttrice per mettere a norma il mio appartamento. Se si fosse agito tutti insieme ora tutto lo stabile sarebbe stato messo norma.

Capisce perchè sono incavolato con certi elementi?

Spero di averLe illustrato tale situazione.

Grazie, Mauro

Scusa Mauro...ma sul web uso il TU.

Premetto che tutta la storia ha un punto oscuro...mi risulta "strano" che il difetto sia stato lamentato solo dai nuovi arrivati , prima tu e successivamente dal "nuovo"....perdipiù visto che siete ai "piani alti" (escludibile umidità di risalita)

Non voglio minimamente ipotizzare la tua o di altri buona fede...ma mi sorprende che tutti gli altri proprietari che per anni sono vissuti nello stabile abbiano accettato condizioni che poi sono state riconosciute come risarcibili.

 

Come "coinvolto" nel settore mi lascia perplesso pure la dichiarazione fatta dal tecnico che ha determinato la tua vittoria nella prima causa.

Non conosco di quale zona d' Italia tu stia riferendo e di quali criteri costruttivi vi siano utilizzati...ma di "tamponature esterne da 25 cm. piuttosto che 30 non ne ho mai sentite parlare...salvo tu non intendessi "murature esterne".

I materiali di "isolamento termico" sono cosa relativamente recente...molte vecchie case ne sono prive ma senza fenomeni di muffe.

Beninteso se erano previsti nel capitolato il costruttore è stato giustamente condannato.

 

Non è comunque questo il punto in oggetto.

 

Provo a ricapitolare il dispositivo della sentenza:

 

TIZIO acquista l' unità sopra alla tua (Mauro) e, lamentando gli stessi difetti che avevi rilevato a suo tempo, decide di fare causa al venditore Eredi CAIO.

 

Questi a sua volta decide di fare causa a tutto il Condominio Junior che si rivolge ad un legale che s' inventa di chiamare in causa la ditta ROSSI ed il Direttore Lavori Geom. ORTICA. nell' intento di attribuire a loro colpe i difetti lamentati.

Tu ti sei dissociato dalla lite contro questi ultimi.

 

La sentenza, appurato che le colpe sono tutte del costruttore originario (ALFA) stabilisce che:

 

TIZIO ha pienamente ragione e condanna Eredi CAIO a pagare euro 14.260,44+interessi ed accessorie al nuovo acquirente per il "vizio occulto"

Le spese dei legali di Tizio sono adebitate per 2/3 agli Eredi CAIO.

 

Sempre gli Eredi Caio dovranno pagare le spese processuali residue determinate in Euro 3.994,00+ Iva ed acc.

 

Ancora gli Eredi Caio dovranno pagare le spese dei legali del Condominio Junior determinate in Euro 3.500 +Iva e acc. che si è difeso.

 

Al Condominio Junior spetta il pagamento di analoga ultima cifra a favore sia della ditta ROSSI e sia del Geom. ORTICA nella causa che vi ha visto parte attiva ma soccombenti .

 

In definitiva tu devi pagare la tua quota per le spese addebitate al Condominio a favore di ROSSI ed ORTICA ma al contempo ti devono essere rese dal tuo Condominio perchè ti eri dissociato dalla lite contro i succitati.

Ti deve essere liquidata quota delle spese legali ricevute dagli Eredi CAIO per la pate di procedimento che vi ha visti vittoriosi come Condominio...cifra che ti servirà per coprire (tutto o in parte) la tua quota per le spese che il vostro avvocato pretenderà.

 

Direi (opinione personale) che se l' iniziativa di chiamare in causa la ditta ROSSI ed il Geom ORTICA è partita dal vs. legale...sia un suo errore, specie se non si era premunito di fare una perizia asseverata per accusare chi aveva fatto le manutenzioni, e che non dovrebbe addebitarvi spese personali in tal senso.

Qualora mancasse di tale "creanza" potresti anche citare il tuo Condominio per aver dato corso ad una causa "inutile" cui eri contrario...ma tale decisione spetta a te qualora il "saldo" che ti chiedono fosse rilevante.

 

In teoria tu dovresti essere a saldo zero.

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