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allo1977

Avvocati

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Il mio quesito attiene alla vincolatività per il singolo condomino della transazione, approvata dall'assemblea condominiale, di una lite giudiziale avente a oggetto la domanda risarcitoria di un terzo che abbia subito lesioni fisiche provocate da un bene condominiale (ad es., distacco di intonaco da parete esterna dell'edificio condominiale). 

Più specificamente, poiché in tale fattispecie si delinea una responsabilità solidale di tutti i condomini ex art. 2051 c.c., la decisione dell'organo assembleare, presa con la maggioranza prescritta, di transigere la lite accordando un determinato ristoro pecuniario al terzo danneggiato, è da considerarsi impegnativa anche per il condomino dissenziente che ritenga non sussistere gli estremi della responsabilità del condominio? Non dovrebbe, a vostro avviso, applicarsi il principio, valevole in materia di obbligazione solidale, per cui la transazione conclusa solo da alcuni coobbligati in solido non vincola il condebitore che non l'abbia conclusa, il quale è libero di scegliere se approfittare o meno dell'accordo transattivo? In definitiva, come si concilia il principio, più volte enunciato dalla Cassazione, per cui l'assemblea condominiale può validamente transigere una lite anche se non tutti i condomini concordano sulla prospettiva di transazione, con il regime dell'efficacia limitata della transazione stipulata solo da alcuni coobbligati in solido, quando si è in presenza di un'obbligazione solidale?

Ringrazio chi saprà illuminarmi sul punto.

Avv. Angelo Parisi 

 

Una semplice domanda , pura curiosità : il condominio in questione ha una polizza assicurativa? 

Modificato da Nicola L.

SI e NO, come al solito, dipende.

In linea generale, l’assemblea può deliberare su tutto quello che riguarda le spese di interesse comune, quindi anche n merito ad una transazione che ha ad oggetto la regolamentazione di tali spese di gestione (la delibera, per legge, è quindi vincolante anche per i dissenzienti).

Le decisioni dell’assemblea non possono tuttavia ledere i diritti individuali relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini (in quel caso, occorre l’unanimità dei condomini).

Nulla esclude, per esempio, che, in ipotesi di responsabilità risarcitoria, un condomino possa promuovere un giudizio che tenda ad accertare la mancanza di una sua responsabilità al riguardo (cosa che può avvenire qualora si tratti per es. di danno proveniente da un bene facente parte di un condominio parziale, e quindi non addossabile a tutti i condomini); altrimenti, come nel caso descritto, non mi pare che ci siano altri margini.


 

è una bella domanda, all'italiana mi verrebbe da dire che anche chi non concorda tutto sommato trova un vantaggio poichè in causa il condomionio potrebbe essere condannato a pagare di piu'.

Ma se ragioniamo di diritto, sono indecisa.

se un dissenziente puo' evitare di pagare la sua quota derivante dalla transazione, gioco forza lo faranno tutti...e quindi se nessuno paga, l'accordo salta.

L'assemblea puo' votare a maggioranza una  transazione per vincolare tutti i condomini (dando per scontato regolarità di costituzione dell'assmebla, di convocazione ecc..), serve unanimità solo se la transazione ha ad oggetto i diritti di proprietà comuni.

Al piu' il dissenziente se ha motivi validi impugna la delibera.. ma a mio avviso non puo' sottrarsi al pagamento

 

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