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asia2013

Avvocato e l'autorizzazione dell'assemblea

Buongiorno, chi ha ragione?

 

L'amministratore uscente ha lasciato una causa d'appello in corso, aveva dato incarico ad un avvocato, ma l'assemblea non ha autorizzato. L'avvocato è andato avanti (senza sapere della negazione dell'assemblea), il giudice ha chiesto l'autorizzazione da parte dell'assemblea, è venuto fuori il verbale della negazione.

Ora....l'avvocato ha il dovere di chiedere l'autorizzazione rilasciata all'amministratore per quella causa? oppure può assistere con il mandato datogli senza obbligo di controllare?

Il giudice considera obbligatoria l'autorizzazione (che non c'è anzi viene negata espressamente) l'avvocato avrebbe dovuto accertarsi di questo?

P.S. L'avvocato ha presentato la parcella dicendo che non è compito suo accertarsi dell'autorizzazione a procedere con la causa.

Grazie

se il vecchio amministratore ha dato incarico all'avvocato di procedere con l'appello, contrariamente alle decisioni assembleare, la parcella dell'avvocato la dovrebbe pagare lui.

A mio avviso, ha ragione l'avvocato, non era tenuto ad accertarsi dell'autorizzazione a procedere con la causa, visto che aveva ricevuto regolare incarico dall'amministratore.

l'avvocato non ha obbligo di accertare se l'amministratore ha o meno l'autorizzazione alla causa.

Ma se l'amministratore non aveva autorizzazione, pagherà lui di tasca sua gli onorari del legale che ha incaricato

ok grazie.

quindi l'avv può agire cmq basta che ha il mandato?

 

- - - Aggiornato - - -

 

scusate sapete se c'è qualche sentenza o riferimento a riguardo?

ok grazie.

quindi l'avv può agire cmq basta che ha il mandato?

 

- - - Aggiornato - - -

 

scusate sapete se c'è qualche sentenza o riferimento a riguardo?

non credo ci siano sentenze in merito, d'altra parte l'amministratore rappresenta il condominio e questo basta all'avvocato per ricevere un incarico dallo stesso in nome e per conto del condominio

Dipende comunque dal tipo di causa.

Perché se l’amministratore ha dato l’incarico all’avvocato sulla base delle proprie attribuzioni (per es. recupero morosità condominiali o resistenza in giudizio all’ impugnazione di una deliberazione assembleare) non occorre la delibera dell’ assemblea; quindi il condominio risponderà del compenso maturato dall’avvocato.

Se invece la causa esulava dalle attribuzioni dell’ amministratore, era compito di quest’ultimo investire l’assemblea (e il fatto che il giudice abbia richiesto di produrre l’autorizzazione fa fondatamente presumere che si rientra in questo caso).

Il fatto che l’avvocato non abbia valutato questi aspetti, in soldoni, è un affar suo, nel senso che a quel punto l’avvocato potrà chiedere i propri compensi solo all’amministratore (che ha agito iure proprio o eccedendo dalle proprie attribuzioni) e non al condominio (che, in quel caso, potrà opporsi alla richiesta).

" l’avvocato potrà chiedere i propri compensi solo all’amministratore (che ha agito iure proprio o eccedendo dalle proprie attribuzioni) e non al condominio (che, in quel caso, potrà opporsi alla richiesta)." è questo il problema l'avvocato dice che non è tenuto a verificare l'incarico e chiede i soldi al condominio, ma se li deve chiedere all'amministratore allora doveva verificare, almeno a rigor di logica, perchè così ammetterebbe l'errore di non aver veirficato. Se non è tenuto a verificare allora chiede tutto al condominio e poi questo si rivale sul'amministratore. Se doveva verificare allora l'avvocato non prende un soldo.

 

Da quello che avete risposto dovrebbe essere tutto a carico dell'amministratore

" l’avvocato potrà chiedere i propri compensi solo all’amministratore (che ha agito iure proprio o eccedendo dalle proprie attribuzioni) e non al condominio (che, in quel caso, potrà opporsi alla richiesta)." è questo il problema l'avvocato dice che non è tenuto a verificare l'incarico e chiede i soldi al condominio, ma se li deve chiedere all'amministratore allora doveva verificare, almeno a rigor di logica, perchè così ammetterebbe l'errore di non aver veirficato. Se non è tenuto a verificare allora chiede tutto al condominio e poi questo si rivale sul'amministratore. Se doveva verificare allora l'avvocato non prende un soldo.

 

Da quello che avete risposto dovrebbe essere tutto a carico dell'amministratore

l'avvocato dovrà richiedere la parcella al condominio, saranno poi i condomini a doversi rifare nei confronti dell'ex amministratore, in pratica si dovrà fare una nuova causa a quest'ultimo

ok grazie.

quindi l'avv può agire cmq basta che ha il mandato?

scusate sapete se c'è qualche sentenza o riferimento a riguardo?

Beh se è S.S.U.U. ovvio che si

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj9nr2ymtDXAhUG0xQKHU86B7AQFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fpdf2010%2FSoleOnLine5%2F_Oggetti_Correlati%2FDocumenti%2FNorme%2520e%2520Tributi%2F2011%2F05%2Fguida-condominio%2Fassemblea-sentenze%2Fcassazione-18331-10.pdf&usg=AOvVaw0jTkYne0-EJXJoewWVN9h0

 

Per chi non la vuole scaricare S.S.U.U. 18331/10

 

Per Sister e Thorwald non è così semplice [art. 23.6 cod. deont. for. (procura nulla) sanzione sospensione da 1 a 3 anni]

Codice Deontologico Forense

 

Approvato il 31/01/2014 e pubblicato in G.U. Serie Generale N.214 il 16/10/2014 in vigore a 60 giorni dalla pubblicazione.

 

Titolo II "Rapporti con il Cliente e con la Parte Assistita"

 

Art. 23 - Conferimento dell' Incarico

 

1. L' incarico e' conferito dalla parte assistita; qual' ora sia conferito da un terzo, nell' interesse proprio o della parte assistita, l' incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest' ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

 

2. L' avvocato, prima di assumere l' incarico, deve accertare l' identita' della persona che lo conferisce e della parte assistita.

 

6. L' Avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti

 

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l' applicazione disciplinare dell' avvertimento. L a violazione dei doveri del comma 6 comporta l' applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall' esercizio dell' attivita' professionale da uno a tre anni.

 

Art. 22 - Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: consiste nell' informare l' incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; puo' essere deliberato quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l' incolpato non commetta altre infrazioni.

 

Il Codice lo potete trovare qui:

--link_rimosso--

 

Ma se l'amministratore non aveva autorizzazione, pagherà lui di tasca sua gli onorari del legale che ha incaricato

D' altra parte se il Giudice considera obbligatoria l' autorizzazione dovrebbe proprio essere tutto a carico dell' Amministratore.

le responsabilità dell'amministratore ok sono chiare.

Ma l'avvocato deve accertare che sia l'amministratore, ma è obbligato ad accertare anche che abbia l'autorizzazione? Si o no?

l'avvocato dovrebbe accertare che l'incarico sia effettivamente dato dall'amministratore del condominio richiedendo copia del verbale di nomina, ma non ha nessun obbligo a richiedere allo stesso copia del verbale di autorizzazione dell'incarico.

Si alex ma ti sfugge che l'improcedibilita' deriva dalla nullita' della procura alle liti.

La delibera negativa equivale a mancata ratifica operato amministratore.

E' da li' che si origina il danno per il condominio.

La fase che tu prospetti e' quella dell'accettazione dell'incarico.

Costo per il condominio in quella fase =0

Per me la responsabilita' e' solidale, ma non conosco gli atti.

 

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Ovvio che si asia.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Mi spiego l'avvocato fattura per fasi.

Quando dovrebbe accertare consenso parte assistita la sua fattura e' 0.

Quando inizia a studiare il caso fattura 1

Quando introduce giudizio fattura 2.

Per fortuna che l'hanno stoppato all'udienza filtro.

L’incarico conferito dall’amministratore all’avvocato al di là delle proprie attribuzioni sarà inopponibile al condominio che, se convenuto in giudizio dell’avvocato per il pagamento dei propri compensi, potrà liberarsi dalla propria responsabilità sul punto

1) chiamando in giudizio il vecchio amministratore per essere tenuto indenne da qualsiasi pretesa al riguardo

2) dimostrando documentalmente la propria estraneità alla domanda dell’avvocato con il provvedimento del giudice da cui si evinca che si trattava di controversia necessitante del placet dell’ assemblea

A quel punto l’avvocato potrà essere chiamato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal condominio per aver citato un soggetto non legittimato (nella consapevolezza di aver ricevuto un incarico senza delibera assembleare). Quindi in realtà si avrà un unico giudizio, e non una seconda causa di rivalsa del condominio nei confronti dell’ex amministratore.

Se l’avvocato fosse più avveduto e prudente dovrebbe chiedere il suo compenso al’ex amministratore (anche se capisco che tra i due vi possano essere rapporti di interesse o amicizia che lo inducono a non scegliere quella strada).

Beh Thorwald mi piace dire la verita'.

Diciamo che quando si tratta di condominiale molti della nostra categoria fingono che parte assistita sia l'amministratore perche' il nostro incarico e compenso pendono dalle sue labbra anche se noi veniamo pagati con i soldi dei condomini e non dell'amministratore medesimo.

In secondo luogo direi che dopo una figuraccia del genere in Corte d'Appello nessuno al mondo avrebbe inviato fattura;

al massimo avrebbe coperto, di tasca sua, le spese vive.

Vabbe' i c.d. uomini tutti d'un pezzo non li fanno piu'.

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