Vai al contenuto
svitol

Dissenso alle liti condominiali - come mi devo regolare?

Partecipa al forum, invia un quesito

Salve in un condominio che amministro, un condomino ha dimostrato dissenso ad una lite attivata da un inquilino per risarcimento danni da rigurgito di un pozzetto fognario (il condomino dissenziente è il proprietario dell'immobile in cui si è verificato l'evento).

A seguito di atto di citazione notificatomi (dopo che sono stati esperiti tutti i tentativi di bonaria composizione della lite "negoziazione assistita"), ho convocato apposita assemblea per la nomina del legale difensore del condominio, il condomino dissenziente non era presente e mi ha inviato una comunicazione dopo che ha ricevuto copia del verbale dell'assemblea dimostrandosi tale.

Quindi Vi chiedo in qualità di amministratore, in considerazione della comunicazione di dissenso del condomino, come mi devo regolare???

Ha eseguito l'iter dell'art.1132 cc.

Per ora non potrà essere addebitato nessun importo.

Bisogna aspettare quando ci sarà la sentenza.

Se vince il condominio,il dissenziente gli devi addebitare le spesi legali effettuate.

Se vince il condomino,il dissenziente non dovrà dare niente a nessuno.

in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

 

In pratica quando la citazione è subita dal condominio non c'è possibilità di dissenso. Altrimenti se tutti i condomini dissentono chi rimane, l'Amministratore?

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/06/2014 n° 13885

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.

Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

Salve in un condominio che amministro, un condomino ha dimostrato dissenso ad una lite attivata da un inquilino per risarcimento danni da rigurgito di un pozzetto fognario (il condomino dissenziente è il proprietario dell'immobile in cui si è verificato l'evento).

A seguito di atto di citazione notificatomi (dopo che sono stati esperiti tutti i tentativi di bonaria composizione della lite "negoziazione assistita"), ho convocato apposita assemblea per la nomina del legale difensore del condominio, il condomino dissenziente non era presente e mi ha inviato una comunicazione dopo che ha ricevuto copia del verbale dell'assemblea dimostrandosi tale.

Quindi Vi chiedo in qualità di amministratore, in considerazione della comunicazione di dissenso del condomino, come mi devo regolare???

Il condomino non può dissentire se la lite è interna al condominio;

 

La giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

(Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/06/2014 n° 13885)

in pratica il condomino dissenziente intende liquidare i danni patiti dal suo stesso inquilino, asserendo che è inutile resistere al giudizio in quanto il condominio è sicuramente responsabile, quindi a suo dire è inutile rischiare di dover sostenere anche eventuali spese di giudizio.

Quindi io credevo che il suo dissenso poteva riferirsi alle spese di giudizio, volendo egli a priori provvedere alla liquidazione dei danni lamentati.

in pratica il condomino dissenziente intende liquidare i danni patiti dal suo stesso inquilino, asserendo che è inutile resistere al giudizio in quanto il condominio è sicuramente responsabile, quindi a suo dire è inutile rischiare di dover sostenere anche eventuali spese di giudizio.

Quindi io credevo che il suo dissenso poteva riferirsi alle spese di giudizio, volendo egli a priori provvedere alla liquidazione dei danni lamentati.

Se il condomino responsabile dei danni cagionati dal suo inquilino intende risarcire il condominio, non vedo perchè continuare con la causa, per cui sarebbe auspicabile trovare un accordo extra giudiziale, dove questo proprietario si assuma tutte le spese per i danni cagionati, così si risparmieranno le di giudizio.
Se il condomino responsabile dei danni cagionati dal suo inquilino intende risarcire il condominio, non vedo perchè continuare con la causa, per cui sarebbe auspicabile trovare un accordo extra giudiziale, dove questo proprietario si assuma tutte le spese per i danni cagionati, così si risparmieranno le di giudizio.

in effetti un inquilino ha subito dei danni per i quali il suo proprietario intende liquidarli, ma chiaramente in proporzione alla sua quota di proprietà, essendo probabilmente responsabile di detti danni il condominio

... essendo probabilmente responsabile di detti danni il condominio
Se è così le cose sono diverse, e sarà necessario una perizia per valutare le vere cause e responsabilità.
Se è così le cose sono diverse, e sarà necessario una perizia per valutare le vere cause e responsabilità.

Indipendentemente dalla perizia "che potrà esse di parte dell'una o dell'altra" il proprietario non vuole affrontare la lite e vuole quindi esimersi dalle spese di giudizio, non volendo affrontarlo chiaramente, a prescindere dalle responsabilità. Vuole quindi a prescindere dalle responsabilità, risarcire l'inquilino che lamenta danni, in proporzione della propria quota.

Tutto ciò comunicatomi con lettera raccomandata.

Come suggerite di comportarmi???

Convocare l'assemblea per informare gli altri condomini della posizione assunta dal proprietario???

Indipendentemente dalla perizia "che potrà esse di parte dell'una o dell'altra" il proprietario non vuole affrontare la lite e vuole quindi esimersi dalle spese di giudizio, non volendo affrontarlo chiaramente, a prescindere dalle responsabilità. Vuole quindi a prescindere dalle responsabilità, risarcire l'inquilino che lamenta danni, in proporzione della propria quota.

Tutto ciò comunicatomi con lettera raccomandata.

Come suggerite di comportarmi???

Convocare l'assemblea per informare gli altri condomini della posizione assunta dal proprietario???

Come previsto dalla cassazione non è possibile esimersi dalla lite.

Partecipa al forum, invia un quesito

×