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Se non c'è depuratore non si deve pagare la quota

Se non c'è depuratore non si deve pagare la quota, che è un corrispettivo e non una tassa.
Redazione Condominioweb.com 

In assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito.

Il caso di Agrigento. La storia del depuratore è nota agli agrigentini, con la "leggendaria" vicenda dell'acqua che sarebbe uscita dall'impianto meno pulita di quanto non fosse al momento dell'ingresso. Il depuratore è sotto sequestro dal 2013 e la "maxibolletta".

Detto ciò, nel 2017, la società del servizio idrico aveva chiesto nei confronti di una donna il pagamento per gli anni precedenti di depurazione dell'acqua.

Quest'ultima, valutata l'illegittimità della richiesta, ha presentato ricorso dinanzi al giudice di pace del capoluogo, evidenziando come non era giustificabile pagare un servizio che, nella realtà, non era mai stato effettuato. Il giudice di pace, da quanto appreso dagli organi di stampa, nel 2019, ha accolto il ricorso; per l'effetto ha condannato l'azienda idrica dovrà pagare circa 700 euro, tra risarcimento per alcune bollette pagate e per spese legali di vario genere.

Acqua. Se non c'è depuratore, il condominio non deve pagare la quota.

Precedenti. Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. Civ. 4 giugno 2013 n. 14042).

Ne consegue che se un servizio non viene reso, non se ne può pretendere il corrispettivo.

Dunque "se non c'è depuratore non si deve pagare la quota, che è un corrispettivo e non una tassa" (Giudice di Pace di Savona con la sentenza n. 48 del 24 marzo 2017).

Acqua. Se il depuratore non funziona è legittimo lo sconto sulla bolletta

Infine, con sentenza n. 2652 del 2013 il giudice di Pace di Pozzuoli ha condannato il Comune a restituire al cittadino la componente tariffaria di depurazione.

Tale pronuncia richiama quanto già detto in giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 10958 del 6.5.10) "posto che non trattasi di entrata tributaria, che in quanto tale sarebbe svincolata da un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione del pubblico servizio, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito".

Di conseguenza, secondo tale precedente, se il servizio idrico, consistente nella somministrazione della risorsa idrica e nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, manchi di uno dei suoi componenti, il canone relativo al servizio non reso non va pagato.

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