Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Burrasca, caduta di un albero e responsabilità del proprietario

Se nel corso di una tempesta un albero cade uccidendo un passante, il proprietario dell'albero risponde del danno?
Avv. Valentina Papanice 

Clima impazzito e alberi a terra

La cronaca ci sta sempre più presentando il conto di un clima impazzito e ci sta abituando, diciamo per dire, ad eventi sempre più disastrosi.

Tra gli ultimi eventi ricordiamo ad es. quello terribile di fine ottobre 2018 che, percorrendo tutta l'Italia ha, tra l'altro, buttato a terra una grandissima quantità di alberi.

Alberi a terra in tutta Italia, dal nord al sud, dal centro delle città al cuore della natura.

Noi tutti non possiamo che constatare la gravità dei mutamenti ambientali e, per il futuro, pensare alle prospettive a cui dobbiamo prepararci e alle misure che dobbiamo adottare per cercare di invertire la rotta e ridurre i danni.

Nel presente c'è invece la conta dei danni alle persone e alle cose. E quando c'è un danno, c'è, spesso, un processo; c'è cioè la ricerca delle eventuali responsabilità e, eventualmente, si apre un processo.

Tra i danni i più importanti vi sono quelli che le stesse persone possono subire se per loro sfortuna si trovano in giro durante un evento atmosferico devastante.

La prudenza vorrebbe certamente che, date le previsioni, si facesse in modo di restare al riparo. Ma, prudenza a parte, ciò non è certamente sempre possibile.

Può succedere dunque di trovarsi nel bel mezzo di una tempesta e non sempre si ha la fortuna di scamparla. Come non sempre è scontato che la responsabilità sia solo dell'evento atmosferico.

Clima impazzito e responsabilità da cose in custodia

Si, perché se la tempesta scatena l'inferno (ad es. portando via di tutto dai balconi o dai tetti, sollevando auto, ma anche) facendo crollare alberi, se quegli alberi provengono dalla proprietà di qualcuno, questi può essere chiamato a rispondere della responsabilità da cose in custodia.

Come è successo, ad es. nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22288 del 2018, qui in commento.

Un caso specifico, un albero crolla addosso ad un uomo

Questi i fatti. Era successo che un povero viandante, nel tentare di ripararsi dalla tempesta in corso, era finito per cercare ristoro dove invece avrebbe trovato la morte: tra un cipresso ed un muro di cinta del parco di una villa, vicino all'accesso carraio all'edificio; infatti, l'albero era crollato e lo aveva travolto.

Decesso causato da un tronco di albero caduto. Reato di omicidio colposo

Si era così aperto così il giudizio dove si controverteva appunto della eventuale responsabilità dei proprietari dell'albero: infatti i congiunti dello sfortunato chiedevano ai detti proprietari il risarcimento dei danni loro causati da quanto occorso fondando la richiesta sulla responsabilità da cose in custodia.

La responsabilità da cose in custodia è prevista dall'art. 2051 c.c. secondo cui "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito." Nella maggior parte delle controversie il difficile è proprio nell'attribuire quanto accaduto al caso fortuito o invece alla responsabilità del custode, nella fattispecie il proprietario dell'albero.

Nel caso di specie il giudizio si conclude a favore dei proprietari dell'albero. Soccombenti in primo grado, dove il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità da cose in custodia, uscivano invece vittoriosi dal secondo grado, dove, al contrario, la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo che il caso fortuito, rappresentato dal nubifragio, avesse interrotto il nesso causale.

E, nel ricorso in grado di legittimità attivato dai congiunti della persona deceduta, la Corte di Cassazione, con la sentenza indicata, conferma la legittimità della decisione di secondo grado.

Il ricorso in Cassazione viene infatti respinto. Questi i motivi su cui si basa essenzialmente il ricorso: primo, si contesta la presenza del caso fortuito in quanto le indagini peritali non hanno dimostrato la portata eccezionale della perturbazione; secondo, per i ricorrenti la sentenza di appello non aveva esaminato un elemento decisivo e discusso in giudizio, e cioè lo sviluppo insufficiente dell'apparato radicale dell'albero, individuato come causa della caduta dello stesso dalla consulenza tecnica d'ufficio.

L'amministratore è penalmente responsabile delle lesioni personali derivanti da mancata manutenzione del condominio

La Corte premette, per quanto qui interessa, che la giurisprudenza ha gradualmente affermato il carattere oggettivo della responsabilità in questione, il quale in sostanza esula dal giudizio della colpa: si è ad es. statuito che "l'art. 2051 nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. n. 2477/2018, menzionata dalla sentenza in commento).

Se, prosegue la Corte, il criterio di imputazione adottato dalla norma prescinde dalla colpa, chi è danneggiato deve solo provare il nesso tra la cosa e l'evento dannoso. Inoltre, continua la Corte richiamandosi alla giurisprudenza, all'interno delle serie causali bisogna dare rilievo a quelle che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata (o quello della c.d. causalità regolare), "che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'"id quod plerumque accidit" e quindi in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile "ex ante" (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario".

Ne consegue che "tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito… avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante." Tale accertamento spetta al giudice del merito e non a quello di legittimità.

Ed il giudice di merito, nel caso concreto, ha accertato che il temporale ha rappresentato un caso fortuito il quale ha superato "la regolarità causale afferente all'apparato radicolare imperfetto": risulta infatti che furono sradicati una moltitudine di pioppi e, anche, il cipresso posto sul lato destro dell'ingresso, sotto il quale si trovava il malcapitato; inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che "il decadimento del tronco alla base non è stata causa del fatto, atteso che l'albero non si spezzò" e che "in fatto che non furono i limiti del tronco e delle radici dell'albero a causare la caduta, secondo la logica della causalità adeguata, ovvero della regolarità causale alla luce della quale valutare i fatti per come in concreto occorsi, ma il nubifragio e le raffiche di vento eccezionalmente forti, quali confermate dal complesso degli indizi riassunti anche in difetto di dati scientifici specifici".

Potrebbe interessarti: => L'amministratore di condominio deve predisporre le misure di sicurezza idonee a evitare pericoli per chi lavora in condominio

  1. in evidenza

Dello stesso argomento