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Modifiche interne all'appartamento, le cose da sapere

Modifiche all'appartamento in condominio: le norme di tipo edilizio e quelle condominiali da conoscere.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Restaurare l'appartamento, ovvero porre in essere opere di ristrutturazione degli spazi interni di un'unità o immobiliare è cosa molto ricorrente.

Ristrutturazione appartamento in condominio e riduzione dei metri cubi

Specie chi acquista abitazioni non più recenti si trova dinanzi all'opportunità, se non proprio alla necessità di ristrutturare la casa scelta: tali opere possono limitarsi ad un rinnovo delle finiture, ma sovente succede che può trattarsi di vere e proprie rivisitazioni degli spazi interni.

È a questa fattispecie, sicuramente più complessa, che fa riferimento un nostro lettore, il quale ci scrive e domanda: «Ho deciso di restaurare il mio appartamento: è un intervento consistente che prevede delle modiche interne quale l'abbattimento di alcuni muri e la creazione di un ulteriore bagno.

Vorrei sapere, secondo voi, che cosa devo fare per evitare contestazioni da parte del Comune o comunque del condominio».

Modifiche interne all'appartamento, la catalogazione dell'intervento

La prima cosa da fare quando si decide di restaurare un appartamento è capire nell'ambito di quale categoria generale rientra l'intervento che s'intende porre in essere.

La normativa di riferimento è rappresentata dal d.p.r. n. 380/2001, la cui lettura deve essere sempre integrata dalle norme di rango regionale e locale che hanno funzione specificativa e integrativa.

La tipologia d'intervento di cui ci parla il nostro lettore pare essere inquadrabile nell'alveo degli interventi di manutenzione straordinaria, che l'art. 3 lett. b) del d.p.r. n. 380/2001 definisce come: «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso».

Pratiche edilizie, modulistica semplificata. Ecco cosa cambia.

Chiaramente una valutazione complessiva delle opere, ad esempio per comprendere se si tratti di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia (art. 3, primo comma lett d), d.p.r. n. 380/01) può essere fatta solamente a seguito di una valutazione sostanziale degli interventi effettivamente previsti e quindi dal tecnico incaricato di progettare le opere.

Modifiche interne all'appartamento, il titolo abilitativo necessario

Poniamo in caso che si tratti di manutenzione straordinaria, cioè di opere che non comportano aumento di volumetria: il nostro lettore, infatti, non c'ha parlato di creazione di soppalchi, verande e/o di sopraelevazioni.

Dal punto di vista amministrativo, la tipologia di lavori, anche se restiamo nell'ambito della stessa "manutenzione straordinaria", può portare a differenti procedenti amministrativi di riferimento.

Per opere di manutenzione straordinaria che non comportino interventi sulle strutture è sufficiente una CILA (Comunicazione di inizio Lavori Asseverata): laddove, ed esempio, si debbano spostare delle pareti, basta una CILA.

Per interventi sulle strutture (es. apertura varco in un muro portante) bisogna presentare una SCIA, ovvero una segnalazione certificata di inizio attività.

Tanto in caso di opere soggette a CILA, tanto per l'ipotesi di interventi rispetto ai quali è necessaria la SCIA, gli interessati possono iniziare i lavori subito dopo la loro presentazione, non dovendo attendere, com'era prima per la DIA, i fatidici trenta giorni.

=> Ma è sempre necessario un titolo abilitativo per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

Questa la situazione dal punto di vista amministrativo. La necessità di predisporre questo genere di documentazione, fa sì che si renda indispensabile la presenza di un tecnico che assume la responsabilità di certificatore delle opere da porre in essere.

In ambito condominiale, invece, è direttamente il committente a dover verificare la presenza di norme inerenti ai lavori da eseguirsi negli appartamenti e dunque della loro osservanza.

Modifiche interne all'appartamento, le regole condominiali da considerare

Rispetto all'ambito condominiale, quindi, sono due le norme cui fare riferimento:

  1. l'art. 1122 c.c.;
  2. il regolamento condominiale.

La norma codicistica recita:

«Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

Il regolamento assembleare può contenere disposizioni volte a regolamentare tale disposizione, mentre uno contrattuale può spingersi fino a imporre limiti molto più stringenti, ad esempio vietando a priori qualunque opera modificativa del decoro dell'edificio.

Si badi: l'assemblea, cui l'amministratore deve riferire, non ha potere di autorizzare i lavori, ma preso atto degli interventi del condomino può decidere di opporvisi, ad esempio, con un'azione per denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.).

Il condòmino, dunque, dovrà inviare la comunicazione, ma, fatta salva la presenza di specifiche disposizioni di un regolamento di natura contrattuale, non dovrà attendere alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea.

Egli sarà libero di fare iniziare i lavori, badando che le parti comuni non siano danneggiate o sporcate oltre modo. Fatto, quest'ultimo, di non facile valutazione e sovente oggetto di rimproveri verso chi esegue lavori di manutenzione.

Per la conformità alle norme edilizie ed urbanistiche i dati catastali non costituiscono prova.

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Ninu
Ninu 16-10-2015 11:16:16

buongiorno, spero qualcuno possa aiutarmi...ho acquistato casa in un condominio con riscaldamento centralizzato e sto facendo lavori di ristrutturazioni all'interno dell'alloggio che interesseranno anche la parte relativa all'impianto termico, ragion per cui ho chiesto all'amministratore di poter scaricare l'impianto di riscaldamento il tempo necessario per fare delle modifiche sui termosifoni (ore di lavoro stimate dalla ditta esecutrice circa 2), quindi l'impianto dovrà essere scaricato la mattina e ricaricato il pomeriggio.
L'amministratore mi ha negato il consenso comunicandomi di fare questo tipo di intervento a fine stagione, cioè ad aprile 2016.
In questo alloggio dovrò entrare entro dicembre 2015 perchè contemporaneamente dovrò lasciare al nuovo proprietario l'alloggio in cui vivo attualmente. Vi chiedo quindi se l'amministratore può negarmi il consenso. GRazie in anticipo

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Gerarda
Gerarda 20-05-2017 11:27:13

Buongiorno!
Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi ,perché mi trovo in una situazione delicata ed incresciosa.Ho acquistato un appartamento e ,dopo due gg dal rogito ,é saltata una condotta comunale dell'acqua potabile ( abito a Milano) ,provocando danni ingenti. Sono stati posizionati in cantina dei fessurimetri,dato che ci sono crepe di cui nessuno,tranne l'amministratore ,era a conoscenza.Dato che l'appartamento é da ristrutturare e sono quasi sei mesi che ci sn queste apparecchiature e che pago pur non godendo dell'appartamento,vorrei procedere con la ristrutturazione.Il punto é che devo rimuovere il pavimento,rifare gli impianti,quindi bagno e cucina e abbattere un mezzo tramezzo.Nessun intervento su muri portanti,ecc... Tanto che devo presentare una CILA.Il mio timore é che non vorrei che i lavori nel mio appartamento peggiorassero la già delicata situazione ,facendo ingrandire le crepe monitorate. Cordiali saluti.Grazie.

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Togato
Togato 12-02-2020 12:38:19

A mio avviso la questione va affrontata a viso aperto con l'amministratore, anzitutto facendogli presente che i previsti tuoi lavori legittimamente eseguibili non possono restare condizionati dalla presenza delle crepe monitorate sui muri comuni; per cui cosa saggia sarebbe far decidere al condominio gli opportuni interventi di loro bonifica in concomitanza con le tue opere. Non arrivandosi a questo in tempi utili nel reciproco interesse, farei seguire la segnalazione formale dell'inizio dei miei lavori (comunque idonea a giustificarlo rispetto a postume 'recriminazioni' condominiali in merito).Con l'accortezza, peraltro, di accendere al riguardo una specifica polizza assicurativa per gli eventuali danni.

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Antonella
Antonella 23-09-2020 18:09:38

Buonasera,
volevo dei chiarimenti circa dei lavori che intendo fare nel mio appartamento.
L'appartamento possiede due bagni piccoli e la mia intenzione è quella di abbattere la parete per ricavarne uno solo....non cambiando altro.
Devo fare una comunicazione? se si quali sono i costi eventuali?

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Antonio
Antonio 09-02-2022 19:26:18

Buona sera,
nel mio stabile un condomino ha cambiato (sembrerebbe in fase di accatastamento iniziale con la complicità del costruttore) la destinazione d'uso di un locale deposito adiacente all'appartamento ed inglobandolo nello stesso. tale modifica non è stata riportata nel regolamento di condominio e nelle relative tabelle millesimali, per cui il condomino ha sempre pagato in funzione di tabelle millesimali errata/viziate. per di più nel ultimi anni ha ricavato in un angolo in parte nascosto della veranda uno stanzino (ripostiglio) abusivo in muratura. ritengo che si debba procedere a ricalcolare le tabelle millesimali e chiedere l'abbattimento dello stanzino abusivo, ma a spese di chi? io ritengo del condomino "sbadato". giusto?

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