Un emendamento al D.L Semplificazione, vorrebbe modificare l'art. 90 del Testo Unico dell'Edilizia consentendo la sopraelevazione entro il 5% della volumetria complessiva autorizzata e nei limiti di carico preesistenti, senza le necessarie verifiche strutturali per quegli immobili ricadenti nelle zone sismiche classificate 2, 3 e 4.
È sostanzialmente quanto emerge dalla lettura dell'emendamento presentato dai relatori Coltorti e Pirovano, al D.L. Semplificazione (Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione).
In base a quanto trascritto nella proposta, attualmente all'esame delle Commissioni del Senato, si vorrebbe inserire un terzo comma all'art. 90 (Sopraelevazioni) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che cita precisamente: "Le sopraelevazioni che non superano il 5% della volumetria complessiva autorizzata e il cui carico non superi quello preesistente all'intervento, potranno essere realizzate senza l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni [1], tranne che in classe sismica 1".
Si punta, pertanto, alla semplificazione dei sistemi di controllo per quei piccoli lavori di ampliamento sugli immobili ricadenti nelle zone a medio/basso rischio sismico (zone classificate 2, 3 e 4).
Non sono ovviamente mancate le polemiche a questa proposta che, secondo molti, in un territorio come il nostro, che presenta ancora un diffuso abusivismo edilizio e immobili realizzati senza il pieno rispetto delle normative edilizie e di sicurezza, non farà altro che favorire interventi potenzialmente a rischio perché comprometterebbero la solidità strutturale degli edifici in assenza delle debite verifiche.
Relativamente alla classificazione sismica del territorio nazionale, al fine di ridurre gli effetti dannosi dei terremoti, sono state individuate 4 zone sismiche, variabili sulla base della pericolosità decrescente del fenomeno tellurico (dalla 1 alla 4).
La zonazione sismica può poi essere aggiornata, sulla base dell'O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, da provvedimenti regionali fondati su sperimentazioni e modellazioni geologiche e sismiche più dettagliate che ne avallino l'aggiornamento.
Il territorio nazionale è a rischio medio-alto di sismicità e sulla base delle evoluzioni fatte in materia di classificazione sismica, sono state progressivamente aggiornate anche le Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Zonazione sismica del territorio nazionale | ||
Zona 1 | sismicità alta | è la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti |
Zona 2 | sismicità media | nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti |
Zona 3 | sismicità bassa | i comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. si possono avere scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi |
Zona 4 | sismicità molto bassa | è la meno pericolosa. nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse |
La suddivisione del territorio è stata eseguita mediante una maglia di punti notevoli, al passo di 10 km, per ognuno dei quali sono noti i parametri, necessari alla costruzione, degli spettri di risposta per i diversi stati limite di riferimento tra i quali, la PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo), la frequenza e l'intensità degli eventi.
In seguito a questa classificazione, tutte le regioni italiane (esclusa la Sardegna) risultano a rischio sismico (così come indicati nella mappa datata 2015 sviluppata dal Dipartimento della Protezione Civile).
[1] Ricordiamo che le NTC, entrate in vigore nel 2018, disciplinano i requisiti di sicurezza degli immobili esistenti, fornendo le prescrizioni normative e le modalità per il mantenimento di questi requisiti in rapporto agli stati limite che si possono presentare durante la vita dell'opera edilizia. Lo stato limite è la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata.