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Le responsabilità dell'amministratore di condominio circa il controllo sulla potabilità dell'acqua del condominio

Quando la responsabilità penale dell'amministratore di condominio fa acqua da tutte le parti?
Emanuele Fierimonte - Avvocato del Foro di Roma 

Prima di entrare nel merito della questione è opportuno fare le seguenti premesse. Per responsabilità penale deve intendersi l'attribuibilità di un fatto previsto dal nostro ordinamento come reato al suo autore.

La responsabilità penale, come recita la nostra Carta Costituzionale all'art. 27, è personale.

Dunque, solo persone fisiche possono essere ritenute responsabili penalmente (a parte eccezioni ben definite).

Ricordiamo, poi, che anche l'amministratore di condominio è un potenziale autore di reati e che pertanto, oltre a rispondere civilmente, egli risponde penalmente delle sue azioni commesse nell'esercizio o meno delle sue prestazioni professionali.

Ciò posto, questione spesso discussa è la responsabilità dell'amministratore di condominio circa la potabilità dell'acqua del condominio. Partiamo dal concetto di potabilità. Per acqua potabile si intende l'acqua destinata al consumo da parte dell'uomo.

Un uso quale quello volto alla preparazione dei cibi, delle bevande o altri usi domestici. Come sappiamo l'acqua è una risorsa naturale, primaria, permettendo, questa, la sopravvivenza degli esseri umani.

Pertanto il legislatore è intervenuto sull'argomento al fine di tutelare quale bene giuridico la sicurezza e la salute pubblica.

Da tale ratio nasce l'art. 439 c.p. che punisce "chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione" tutelando, così, l'incolumità pubblica. Con altre finalità il legislatore tutela l'acqua quale bene, punendone la deviazione o la modificazione dello stato dei luoghi (art.632 c.p.).

Mentre la giurisprudenza, spesso chiamata ad esprimersi in un contesto (quello condominiale) tipicamente caratterizzato da molteplici dinamiche e liti, ha approfondito la responsabilità civile dell'amministratore di condominio con riferimento ai mancati controlli sulla potabilità dell'acqua, molti sono i dubbi circa le conseguenze penali di tali condotte e il meccanismo sanzionatorio che scatterebbe.

Cerchiamo, dunque, di risolvere questi dubbi.

In tema di responsabilità il d.lgs. 31/2001 fornisce importanti linee guida. In particolare, l'art. 5 del d.lgs. 31/2001 dispone che per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, come i condomini, il titolare (l'ente erogatore del servizio) ed il titolare della gestione dell'edificio o della struttura (l'amministratore di condominio) devono assicurare che i valori fissati dalla legge siano rispettati tanto nel punto di consegna, tanto in un momento successivo, ossia quando l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

A leggere con attenzione tale norma, si rende chiaro che il gestore (l'ente erogatore) deve verificare la salubrità dell'acqua sino al punto di consegna, mentre l'amministratore deve verificare la salubrità dal punto di consegna sino al rubinetto.

Sul punto il parere del Ministero della salute del 10 giugno 2004 sull'articolo 5 del d.lgs. 31/2001 chiarisce che per gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, "l'amministratore del condominio ovvero, in assenza di questo, i proprietari non hanno l'obbligo di effettuare le attività e i controlli previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto in oggetto, bensì quello derivante dall'attività di controllo dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell'impianto".

Dunque, l'amministratore deve garantire la sussistenza dei requisiti di potabilità dell'acqua e la non contaminazione per cause imputabili all'impianto idrico del condominio. Qualora l'amministratore, dunque, venga avvertito dai condomini (ovvero venga diversamente a conoscenza) di un cattivo stato delle condutture e di una insalubrità dell'acqua e ciò nonostante non abbia predisposto interventi al fine di effettuare le verifiche necessarie, si rende responsabile sotto più profili e può essere soggetto a sanzioni.

Legionella nei rubinetti. Profili di responsabilità in ambito condominiale

Il d.lgs. n.31/2001 prevede, difatti, un sistema sanzionatorio incentrato su sanzioni di natura amministrativa pecuniaria. Prevede, così, il pagamento di una multa da euro 10.329 a euro 61.974 comminata a chi fornisce acqua contenente microrganismi, parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana (art. 19 comma 1), la multa da euro 5.164 a euro 30.987 qualora i valori di parametri fissati dalla legge, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto (art. 19 comma 2).

Tuttavia, va precisato che, sotto i profili strettamente penali, ci troviamo dinanzi una normativa lacunosa. Mancano, difatti, norme specifiche tali da attribuire in modo diretto all'amministratore di condominio una responsabilità penale circa l'omesso controllo di adeguatezza dell'acqua potabile al momento in cui fuoriesce dai rubinetti.

Trattasi, difatti, per lo più di una responsabilità di natura civile e sanzioni di natura amministrative, mancando un sistema sanzionatorio previsto ad hoc, oltre ad una corretta descrizione normativa dei reati integrabili. La spiegazione va ricondotta proprio alla natura strettamente personale di tale responsabilità.

Solo l'autore di una condotta direttamente lesiva di interessi e diritti altrui è destinatario della sanzione penale.

Come visto, le fattispecie descritte dalla normativa individuano l'autore del reato in colui che avvelena o distrae l'acqua pubblica, senza escludere un dovere dell'amministratore di condominio di intervenire sulla salubrità dell'acqua, ma riconducendolo solo ad una responsabilità civilistica (e deontologica), quale mandatario dei condomini e, pertanto, in base al dovere di agire con la diligenza del buon padre di famiglia.

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Sicché va precisato in tale sede che assai arduo sarebbe, per una accusa credibile, dimostrare in giudizio che la morte o la malattia del condomino sono da ricondurre al mancato o parziale controllo da parte dell'amministratore di condominio circa l'acqua potabile. Ciò in quanto altrettanto arduo sarebbe provare il nesso di causalità tra il mancato controllo e l'evento morte o malattia.

Una denuncia (querela o esposto) nei confronti dell'amministratore di condominio sarebbe, dunque, uno strumento inefficacie e andrebbe incontro ad una inevitabile archiviazione, motivata da parte del Pubblico Ministero che la questione è di rilievo esclusivamente civilistico o amministrativo.

Così, al condominio (o al condomino) non resterebbe che attivare strumenti squisitamente civilistici al fine di ottenere un risarcimento dei danni subiti. La possibile soluzione a tale lacuna va riscontrata in un decisivo intervento legislativo di natura penalistica, mirato all'introduzione di una norma tale da ricondurre all'amministratore di condominio una responsabilità penale dolosa o colposa per omesso (o insufficiente) controllo sulla salubrità dell'acqua.

Ciò, chiaramente, in forza di un evento tale da cagionare la malattia o la morte del condomino.

Emanuele Fierimonte

Avvocato Penalista

Cell: 3287570061

Sede: Viale Giulio Cesare 94 - 00192 Roma (RM)
Sito: www.emanuelefierimontepenalista.it

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