Tra i tanti e variegati compiti affidati all'Amministratore di Condominio, vi è anche «l'esecuzione degli adempimenti fiscali », come menzionata dall'art. 1130, n. 5 c.c., rubricato « Attribuzioni dell'amministratore».
Cercheremo, con il presente contributo, di dare una panoramica di quanto l'Amministratore è tenuto ad adempiere, scusandoci sin d'ora se non saremo esaustivi o precisi, trattandosi di materia alquanto specialistica ed in continua evoluzione, non da un punto di vista sostanziale, quanto di aumento degli adempimenti singolarmente considerati e posti a carico dell'Amministrazione condominiale ed a favore dei condòmini.
Dobbiamo, prima di iniziare, fare chiarezza su un punto fondamentale: parrebbe doversi ammettere che, dopo la riforma del 2012 - 2013, gli adempimenti fiscali debbano essere curati dall'Amministratore in proprio.
Ciò significa che, laddove una norma speciale non riservi determinati adempimenti ad una categoria particolare di professionisti, per il Condominio sarà l'Amministratore a dover compiere, con le proprie conoscenze ed il proprio apporto personale, le operazioni indicate.
Tuttavia, questo cozza con la realtà in cui viviamo, fatta di molte complessità e di diverse norme, a volte contrastanti, nascoste tra le pieghe della legge, per cui l'Amministratore, divenuto ormai per imposizioni legislative stratificate e non coordinate, una sorta di factotum e di tuttologo, non può però essere esperto in modo approfondito di qualsiasi ambito inerente la gestione del Condominio.
Ecco allora che egli dovrà necessariamente, almeno sino a quando non riterrà di poter 'fare da solo', avvalersi dell'opera, dell'ausilio o anche solo della consulenza di soggetti esterni specializzati nel ramo fiscale, per quanto qui ci interessa.
Ovviamente, ci soccorre, quanto alla responsabilità dell'Amministratore, la normativa primaria, in particolare l'art. 1717 c.c., che disciplina la figura del sostituto del mandatario.
Sappiamo, infatti, che l'Amministratore nominato dal Condominio instaura un contratto di mandato con lo stesso: cosa accade laddove i compiti assegnati dalla legge o dal Regolamento all'Amministratore non vengano svolti dallo stesso e personalmente, ma tramite l'apporto di un soggetto terzo, per quanto appartenente all'organizzazione dell'Amministratore (al suo studio, alla sua società)?
Ebbene, l'art. 1717 c.c. prevede appunto che:
« Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, RISPONDE DELL'OPERATO DELLA PERSONA SOSTITUITA.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario ».
Quindi, tornando ai nostri adempimenti fiscali, l'Amministratore che intenda 'esternalizzare' gli stessi, dovrà innanzitutto chiedersi se ciò sia necessario per la natura dell'incarico, cioè per eseguire i suoi compiti di Amministratore e, in seconda battuta, farsi autorizzare.
Come?
Si ritiene, anche per incontrare i dettami del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che l'Amministratore debba esplicitare, in sede di presentazione della propria offerta all'Assemblea riunita per la scelta del soggetto che dovrà gestire il Condominio, se gli adempimenti fiscali saranno portati a termine da lui stesso, dai suoi collaboratori di studio oppure da soggetti terzi esterni alla sua organizzazione e, in tale ultimo caso, qualora detti soggetti siano individuati, esplicitarne anche le generalità ed i riferimenti (ad esempio, « il Modello 770 verrà elaborato dallo Studio Rossi, in persona del Dott. Mario Rossi, commercialista»).
Infatti, dal punto di vista privacy, i soggetti esterni all'Amministrazione, cui venga affidato il compito di eseguire gli « adempimenti fiscali» imposti al Condominio dalla legge, sono qualificabili come Sub Responsabili del Trattamento e vanno quindi regolarmente ed espressamente incaricato con apposito atto o contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR.
Ovviamente, il tutto impatta anche in punto di competitività del singolo Amministratore rispetto alle altre offerte sul tavolo: infatti, va da sé che il lavoro dei soggetti esterni cui l'Amministratore dichiara di ricorrere per gli adempimenti fiscali va remunerato e, pertanto, questo potrà avere conseguenze sull'offerta economica del compenso che l'Amministratore presenterà.
È opportuno suggerire, in questa situazione così come ad esempio nel caso dell'appalto di lavori di manutenzione dell'edificio condominiale, di non utilizzare il criterio del 'prezzo più basso', bensì quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Un professionista remunerato in modo equo e decoroso è maggiormente verosimile che compia il suo mandato in modo regolare e puntuale, rispetto a chi ha puntato sulla competitività pura del prezzo e poi si ritrova a dover fare i conti con i mille adempimenti imposti dalla legge all'Amministratore, così andando ad abbassare anche la qualità degli stessi e del suo lavoro per mancanza delle necessarie provviste.
Cosa accade se il sostituto si sbaglia?
Come visto sopra, l'art. 1717 c.c. detta conseguenze diverse a seconda che l'Amministratore (mandatario) sia stato autorizzato o meno a nominare ed utilizzare un sostituto.
Nel primo caso, laddove peraltro l'autorizzazione fosse generica - cioè laddove il Condominio avesse genericamente autorizzato l'Amministratore ad avvalersi di 'un commercialista' o 'un soggetto esperto' per gli adempimenti fiscali - l'Amministratore risponderà solamente quando è in colpa nella scelta, ovvero per la culpa in eligendo per avere scelto il professionista o il soggetto sbagliato perché non aveva sufficienti garanzie di serietà e di bontà dell'operato che doveva svolgere per il Condominio. Quindi l'Amministratore si libererà provando che aveva scelto con l'ordinaria diligenza.
Nel secondo caso, laddove cioè invece il Condominio non abbia autorizzato l'Amministratore alla sostituzione, costui risponderà dell'intero operato del sostituto, quindi non solamente in caso di colpa nella scelta.
Ora, si potrebbe obiettare che l'art 1717 c.c., nell'attribuire la responsabilità dell'intero operato del sostituto al mandatario - e quindi, dell'intero operato del suo sostituto all'Amministratore - contenga una alternativa: infatti, la norma in parola recita « senza esservi autorizzato O senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico», mentre qui abbiamo consigliato l'Amministratore di farsi SEMPRE autorizzare all'utilizzo di sostituti.
Ebbene, è senz'altro vero che per legge egli risponde ALTERNATIVAMENTE qualora l'Assemblea non lo abbia autorizzato alla nomina OPPURE se, a prescindere dalla mancata autorizzazione, la sostituzione non fosse necessaria per la natura dell'incarico, ma il lettore comprenderà come ragioni di prudenza consiglino di dichiarare sempre e comunque la sostituzione (ed anche, sia permesso dirlo, le ragioni della stessa), posto che, in sede di prova, sarà poi difficile dimostrare la necessità ai fini dell'incarico, per cui è sempre meglio dotarsi di un provvedimento assembleare di nullaosta alla nomina ed utilizzo di sostituti.
Cosa accade poi se l'Amministratore omette alcuni adempimenti fiscali?
Come enunciato in apertura, l'art. 1130, n. 5), c.c. assegna all'Amministratore l'esecuzione degli adempimenti fiscali: laddove si tratti meramente di un facere, ovvero di elaborare e presentare dichiarazioni e certificazioni, si ritiene che il comportamento dell'Amministratore che ometta la presentazione, la consegna o l'invio nei termini di legge - o in quelli prorogati dall'Amministrazione Finanziaria - sia passibile di richiesta di risarcimento del danno, da qualificare, in prima battuta, come danno emergente per eventuali sanzioni, interessi di mora e spese comminati al Condominio e che questo sia stato costretto ad assolvere a causa della condotta dell'Amministratore.
Ove invece si tratti di un dare, quindi dove ci sia anche la necessità che l'Amministratore, come conseguenza dell'adempimento fiscale o per completarlo, paghi una somma di denaro all'erario o ad altri soggetti individuati, allora la vicenda è maggiormente complessa ed impatta sulla raccolta degli oneri condominiali e sulle morosità eventualmente presenti nel Condominio.
Pertanto, se l'Amministratore riuscirà a dare prova che, nel momento in cui era in scadenza il pagamento fiscale dovuto, sul conto corrente condominiale non erano presenti provviste sufficienti, allora non si potrà imputare allo stesso l'inadempimento, bensì ai condòmini - e, segnatamente, a quelli morosi.
Ciò opportunamente premesso, vediamo di scorrere in rassegna i singoli adempimenti imposti al Condominio.
Come ottenere il Codice Fiscale per il Condominio
La legge impone al Condominio, all'atto della sua costituzione, la richiesta di attribuzione di un Codice Fiscale: si tratta di un codice numerico, generalmente di undici cifre, che identifica il Condominio e lo distingue rispetto agli altri Condominii agli occhi dell'amministrazione fiscale.
Generalmente, l'attribuzione del Codice Fiscale avviene contestualmente alla nascita del Condominio, cioè quando, in seguito al completamento dei lavori di edificazione ed accatastamento dell'edificio, viene venduta la prima unità immobiliare e sorge, pertanto, la proprietà frazionata.
Tuttavia, sappiamo come sussistano diverse 'specie' di Condominii: ad esempio, il c.d. Condominio 'minimo', cioè formato da due soli partecipanti - si badi bene, non da due sole unità immobiliari, bensì da due soli proprietari, quindi pensiamo ad un caso in cui Tizio è proprietario di 3 interni e Caio di altri 3 interni.
In questi casi, la figura dell'Amministratore manca, posto che l'art. 1129, 1° comma, c.c. ne prevede l'obbligatorietà solamente per i casi in cui vi siano più di 8 condòmini.
Se il Condominio Minimo scatena i più accesi dibattiti circa la propria gestione, dato che con la presenza di due sole persone a dover decidere tutto, non potendosi raggiungere la maggioranza, a volte la convivenza e l'adozione delle decisioni anche più elementari diventa difficile, nell'ambito fiscale la situazione è più tranquilla: infatti, la Circolare n. 3/2016 dell'Agenzia delle Entrate ha preso in esame il caso in cui manchi l'Amministratore - non solo quello del Condominio Minimo, peraltro, ma tutti i casi in cui l'Amministratore non ci sia per espressa decisione dei condòmini o perché non è ancora stato espresso o anche perché non si è tenuti a nominarlo (edifici con condòmini da 3 a 8) - non è necessario associare ai pagamenti il Codice Fiscale del Condominio laddove manchi l'Amministratore.
Lo stesso dicasi per i bonus e le detrazioni, laddove, l'Agenzia chiarisce, sarà sufficiente riportare il Codice Fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico laddove non sia presente l'Amministratore.
Anche per ottenere il Codice Fiscale, il rappresentante del Condominio Minimo - uno dei due condòmini - o il rappresentante del Condominio formato da 3 o 8 condòmini eseguirà la richiesta inserendo il codice individuato dall'Agenzia per segnalare la situazione dell'edificio e il Codice Fiscale verrà generato come in tutte le altre situazioni.
Situazione spinosa è invece quella inerente l'associazione del Codice Fiscale del Condominio al Codice Fiscale dell'Amministratore, laddove costui sia presente.
Infatti, quando si verifica l'avvicendamento tra due Amministratori - uscente e subentrante - spetta al subentrante eseguire la variazione di attribuzione del Codice Fiscale del Condominio, unendovi il proprio, entro trenta giorni dalla nomina; laddove costui ritardi, l'Amministratore uscente non ha possibilità di eseguire la variazione in proprio o con sua istanza, quindi deve rimettersi all'operato del collega.
Pertanto, l'Amministratore subentrante avrà cura di variare l'attribuzione del Codice Fiscale del Condominio il prima possibile, anche perché l'eventuale permanenza dell'associazione del Codice Fiscale del Condominio a quello del precedente Amministratore comporterà il rigetto delle dichiarazioni compilate con il Codice Fiscale del nuovo Amministratore, con ogni immaginabile conseguenza in punto di rigetto delle richieste di detrazione/bonus presentate e relativo danno ai condòmini.
Il Condominio quale Sostituto d'Imposta e gli oneri conseguenti
La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha dichiarato il Condominio 'sostituto d'imposta': il Condominio è pertanto obbligato ad eseguire le ritenute d'acconto sui corrispettivi, onorari o salari di coloro che hanno svolto una prestazione a suo favore, siano essi qualificabili come lavoratori autonomi o dipendenti e salvo speciali esenzioni dal versamento della ritenuta d'acconto - si veda, attualmente, il c.d. regime forfetario' o dei 'minimi' - come previsto dagli artt. 23 e 25 ter del D.P.R: n. 600/1973.
Essere sostituto d'imposta comporta che il Condominio non sia solamente tenuto a trattenere le ritenute d'acconto sul totale dovuto al prestatore e successivamente corrisponderle, cioè a pagare tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della sorte, bensì anche a rilasciare ai percipienti la relativa Certificazione Unica (nella forma del CUD per i lavoratori dipendenti, in forma libera e cartacea per tutti gli altri), nonché a presentare in via telematica o tramite intermediari abilitati la dichiarazione dei sostituti di imposta prevista dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 322/1998 (Modello 770 ).
Anche qui, sorgono problematiche connesse all'avvicendamento di due Amministratori.
Per quanto riguarda la trattenuta delle ritenute d'acconto, cioè lo scorporo, dal totale che va versato, della percentuale di ritenuta di volta in volta applicabile, è tenuto ad eseguirla l'Amministratore in carica al momento del pagamento della somma.
Invece, laddove diverso, il soggetto onerato al versamento della ritenuta d'acconto tramite modello F24 è colui che risulta in carica come Amministratore al momento in cui viene a scadere il versamento - cioè il giorno 16 del mese successivo al pagamento.
La Certificazione Unica e la presentazione del Modello 770 sono incombenti di colui che è in carica nel momento in cui scadono rispettivamente l'invio telematico della Certificazione Unica e quello del Modello 770, cioè il 28 febbraio o il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui fu eseguito il pagamento.
Cosa accade se nel Condominio l'Amministratore manca?
Per tutti gli adempimenti di cui sopra, dalla trattenuta delle ritenute al Modello 770 sarà responsabile uno qualsiasi dei condòmini, utilizzando il Codice Fiscale del Condominio (v. Circolare Ministero delle Finanze 07 febbraio 2010, n. 7/E).
Gli adempimenti verso i lavoratori dipendenti del Condominio
Ove il Condominio abbia soggetti impiegati alle proprie dipendenze con contratto di lavoro, in caso di pagamento di somme o valori che costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come quelli pagati al portiere dello stabile o all'addetto alle pulizie, il Condominio, quale datore di lavoro, avrà l'ulteriore compito di rilasciare il CUD, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, entro il 28 febbraio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richieste del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Non solo: il Condominio dovrà anche provvedere a curare tutti gli adempimenti di carattere tributario, amministrativo e previdenziale inerente il rapporto di lavoro con i suoi dipendenti.
Ovviamente, laddove presente, di questi adempimenti e del CUD si occuperà l'Amministratore; laddove invece dovesse mancare, subentrerà uno dei condòmini quale rappresentante del Condominio.
I 'redditi' del Condominio: l'Unico o Mod. 730 dell'Amministratore
Siccome, il Condominio non assume mai la qualifica di soggetto passivo d'imposta sui redditi e non è tenuto, in qualità di ente di gestione, a presentare dichiarazioni fiscali, salva unicamente la dichiarazione ai fini IMU ove applicabile, le dichiarazioni dei redditi eventualmente percepiti dal Condominio per mezzo dei beni e servizi comuni così come le dichiarazioni di Anagrafe tributaria vengono assolte ora dai condòmini, ora dall'Amministratore.
Per esempio, l'art. 7, 9° comma del D.P.R. n. 605/1973 ha imposto al Condominio l'obbligo di comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'ammontare dei beni e servizi acquistati dal Condominio stesso nell'anno solare, oltre ai dati identificativi dei relativi fornitori.
Tocca quindi all'Amministratore eseguire questa incombenza: laddove, invece, l'Amministratore non sia presente - ricordiamo ancora i casi di Condominio Minimo o di Condominii con partecipanti da 3 a 8 o ancora Condominii senza Amministratore per altri motivi - l'obbligo in parola non va assolto, nemmeno a carico del rappresentante del Condominio nominato tra i condòmini.
Come esegue questo adempimento l'Amministratore? Inserendo i beni ed i servizi acquistati dal Condominio nel quadro AC del modello Unico oppure nel quadro K del Modello 730personali dell'Amministratore.
Ancora: a quale Amministratore spetta la comunicazione all'Anagrafe Tributaria? All'Amministratore che sia in carica al 31 dicembre dell'anno d'imposta per il quale si presenta la dichiarazione - così il provvedimento n. 19969/2017 dell'Agenzia delle Entrate.
Si ritiene che, laddove l'Amministratore sia stato revocato successivamente al 31 dicembre, ma prima della scadenza fiscale in parola, egli possa e debba provvedere alla dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 1129, 8° comma, c.c., allo scopo di tutelare il Condominio, ma anche sé stesso, dato che la mancata compilazione degli appositi quadri (AC per l'Unico, K per il Modello 730) comporta l'irrogazione di una sanzione a carico dell'Amministratore stesso.
Ai sensi dell'articolo 10, 4° comma, ultimo periodo, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 «per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del Codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini».
Quindi, se nel Condominio sono presenti unità immobiliari di proprietà comune con una rendita catastale autonoma - vedi l'alloggio del portiere o l'appartamento comune o ancora il lastrico solare concesso in locazione a società di telefonia per l'apposizione di ripetitore - l'Amministratore dovrà elaborare una dichiarazione da consegnare a ciascun condòmino, contenente l'importo della rendita ad esso spettante in ragione dei millesimi di proprietà.
Pertanto, oltre alla comunicazione che l'Amministratore eseguirà, ciascun condòmino, laddove siano presenti redditi derivanti da beni o servizi comuni, dovrà riportarli nella propria dichiarazione dei redditi.
Detrazioni fiscali per lavori condominiali: cosa sapere
Sempre nei medesimi quadri AC o K delle dichiarazioni dell'Amministratore devono essere comunicati i dati identificativi del Condominio che abbia eseguito lavori di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni condominiali, al fine di fruire della detrazione di imposta.
Non solo. Come noto, l'Amministratore deve rilasciare al condòmino che abbia eseguito il pagamento dei lavori in parola una certificazione da cui risultino le quote di spesa ad esso attribuibili in base ai millesimi di proprietà; il condòmino, tramite questa certificazione, potrà ottenere le detrazioni fiscali in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
Si ritiene, in assenza di indicazioni in merito, che all'adempimento del pagamento dei lavori secondo le modalità indicate dalla normativa sulle detrazioni (c.d. 'bonifico parlante') debba provvedere l'Amministratore in carica al momento in cui vengono a scadere i pagamenti dei lavori - all'impresa, secondo il piano concordato, all'istituto di credito, qualora si sia attivato un finanziamento - mentre alla elaborazione della certificazione deve provvedere chi è in carica al momento della scadenza per la presentazione della stessa o comunque per usufruire dei benefici da parte dei condòmini.
Ovviamente, l'Amministratore uscente che abbia curato la provvista delle somme per remunerare i lavori, ma sia poi decaduto o sia stato revocato o si sia dimesso, dovrà passare al subentrante la documentazione a costui necessaria per poter elaborare la certificazione.
E' stato poi introdotto un altro adempimento legato alle detrazioni fiscali, cioè la comunicazione telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati: il termine per eseguire la comunicazione è di novanta giorni, che decorrono dall'ultimazione dei lavori o dal collaudo.
All'uopo, può procedere sia l'Amministratore uscente che il subentrante, basta che la carica sia in corso di validità e che sia rispettato il termine dei novanta giorni.
Gli ulteriori obblighi dell'Amministratore
L'art. 32, 1° comma, n. 8 ter) del D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dalla Legge n. 449/1997) prevede che gli uffici delle imposte possano richiedere all'Amministratore di Condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, con conseguente obbligo dell'Amministratore di dare riscontro a dette richieste.
Inoltre, laddove sussistano locali di proprietà comune cui sia applicabile la relativa norma impositiva, l'Amministratore dovrà provvedere al pagamento delle imposte quali IMU, TARSI, TARI, etc. - ad esempio per l'alloggio del portiere o appartamento comune, locali dati in locazione, etc.).
Se vi sono immobili comune, la cui gestione sia affidata all'Amministratore, i quali vengano concessi in locazione, l'Amministratore dovrà curare tutti gli adempimenti di legge relativi alle locazioni, ivi incluse le imposte di registro o cancellazione del contratto.
Novità fiscali per i Condomini dalla Finanziaria 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto legge n. 124 rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", il quale andrà a formare il testo della manovra finanziaria 2020.
In particolare, per ciò che potrebbe interessare maggiormente i Condominii e l'ambito di cui ci stiamo occupando, l'art. 4 del DL prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, quando un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori impiegati su quel cantiere, debba essere effettuato dal committente.
L'impresa appaltatrice e le eventuali subappaltatrici dovranno pertanto versare l'ammontare complessivo del dovuto, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui all'art. 18, 1° comma del D.L., su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
Il committente, a sua volta, dovrà eseguire il versamento mediante F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e dovrà comunicarlo via PEC entro 5 giorni.
Inoltre, per permettere al committente di riscontrare l'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste devono trasmettere al committente, a mezzo PEC (e le subappaltatrici anche alle appaltatrici):
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti spettanti al committente;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato dall'appaltatrice al committente.
Il DL prevede poi che, per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, venga esteso il reverse charge agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive ), salva l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'UE.
Si prevede anche che chi esegua l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, abbia l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Se fino ad oggi l'inosservanza di detto obbligo non era sanzionata in alcun modo, l'art. 23 del DL:
- prevede la sanzione, in caso di mancata accettazione di carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito
- prevede, per chi rifiuta il pagamento elettronico, una sanzione amministrativa di importo pari a 30 Euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.