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Crollo di piani di un edificio condominiale a causa di interventi di ristrutturazione del piano sottostante: le responsabilità

La fattispecie esaminata dalla Cassazione si incentra sull'analisi della ricorrenza o meno della responsabilità del condomino proprietario dell'alloggio in ristrutturazione.
Avv. Anna Nicola 

La responsabilità del crollo di alcuni piani (VI-VII- VIII) del condominio a causa della ristrutturazione di un alloggio sito al quinto piano, per l'eliminazione di tutte le tramezzature, è in capo a tutti i professionisti incaricati che, nel caso di specie, mancano delle rispettive capacità tecniche e non sul condomino proprietario

Nel caso di crollo di piani di un edificio condominiale a causa di interventi di ristrutturazione del piano sottostante, può ricorrere anche la responsabilità del condomino

Trattasi della fattispecie esaminata dalla Cassazione Penale n. 29026 del 12 aprile 2022, depositata il 22 luglio 2022.

La fattispecie

La fattispecie si incentra sull'analisi della ricorrenza o meno della responsabilità del condomino proprietario dell'alloggio in ristrutturazione, sin dal primo grado.

Si dà per presupposto che la responsabilità dell'appaltatore e dei tecnici professionisti incaricati delle varie fasi abbia costituito oggetto di altre pronunce.

Esclusione della responsabilità del condomino

La Corte di Appello ha nel caso in esame escluso la responsabilità del condomino committente dei lavori del proprio alloggio da cui era derivato il crollo, escludendo che l'imputato avesse concorso con colpa nelle varie fasi esecutive.

Infatti, ogni incombente tecnico era stato affidato, mediato apposito contratto, a professionisti ed imprese che si erano assunte l'onere delle scelte tecniche ed esecutive delle varie fasi dell'intervento.

Il condomino peraltro non aveva competenze tecniche avendo conferito ad una società l'incarico di nominare i tecnici professionisti necessari, avendo semplicemente apposto la propria sottoscrizione sulla CILA redatta dai tecnici.

È stata anche esclusa la culpa in eligendo visto che il contratto di appalto era stato stipulato con una società di professionisti di ingegneria ed architettura regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, accreditata sulla base delle specifiche certificazioni che ne attestavano l'idoneità.

La mancata nomina del direttore dei lavori non comporta alcuna conseguenza visto che non è una figura obbligatoria perché si tratta di opere di ristrutturazione assentite previa presentazione da parte del geometra incaricato progettista di apposita CILA.

Contro questa decisione il condominio, parte civile del processo, ha promosso ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi, criticando sostanzialmente la decisione di seconda istanza per l'asserita mancanza di responsabilità del condomino committente, perchè i professionisti erano non capaci e il condomino non doveva limitarsi a verificare i soli titoli dei tecnici en anche perché il direttore dei lavori era figura necessaria.

Esame della sentenza di appello

La Suprema Corte parte dalla premessa che suo compito è verificare che la decisione di secondo grado non sia sorretta da errori o motivazioni illogiche, che la motivazione sia effettiva ed internamente coerente. Ciò in quanto il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione del giudizio di merito bensì la verifica della struttura logica del provvedimento.

Oltretutto nel caso di specie la decisione dell'appello ricalca quella di primo grado per cui l'analisi della Cassazione deve volgere ad un tutto organico di detti provvedimenti, riportando la prima diversi passi della seconda, facendoli propri.

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La Suprema Corte: formula assolutoria

Premesso ciò, sia il primo grado, sia il secondo riportano motivazioni sufficientemente logiche e non contraddittorie, escludendo la responsabilità del committente per aver incaricato professionisti capaci in tutte le fasi necessarie di progettazione e di cura degli aspetti tecnici.

La società appaltatrice si era fatta conoscere al condomino in ragione di lunghi anni di esperienza nel settore, che il titolare di questa società si era personalmente assunto l'incarico di seguire tutto l'iter della pratica edilizia. Con queste osservazioni rende inammissibile il primo motivo del ricorso.

Per il secondo motivo, doglianze di assente verifica delle idoneità tecniche delle persone coinvolte, non si ha alcun riferimento specifico nella sentenza di seconde cure se non per quanto già logicamente e validamente osservato dalla Corte nel punto precedente.

Il terzo motivo concerne la mancata nomina del direttore dei lavori per colpa specifica, figura ritenuta necessaria, a detta del ricorrente, dal regolamento edilizio della città per la quale la motivazione di secondo grado sarebbe assente.

La Suprema Corte rileva che il giudice di secondo grado ha con logica e coerenza analizzato il regolamento edilizio ed ha concluso che per i lavori di ristrutturazione in oggetto, essendo soggetti solo alla CILA, non si applica la norma che ritiene necessaria la nomina del direttore dei lavori.

La Cassazione analizzando la motivazione della decisione di appello, ritiene che essa sia lapiù corretta e valida, essendo un caso di sola presentazione della CILA.

Dà invece ragione al quarto motivo di impugnazione, attinente alla formula assolutoria indicata dal giudice. Ciò sia del giudice di primo grado, sia di appello.

La formula utilizzata da entrambi i giudici di merito è il "non aver commesso il fatto". Invece, sarebbe dovuta essere utilizzata quella che "il fatto non costituisce reato".

Ciò in quanto la prima deve essere utilizzata quando manchi ogni possibile relazione tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso, mentre la seconda vale nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso ma nei confronti del soggetto imputato non si rinviene alcun profilo né di dolo né di colpa.

Pertanto la sentenza viene annullata per la formula utilizzata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello anche per la determinazione delle spese processuali.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 22 luglio 2022 n. 29026
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