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Responsabilità da custodia di due caseggiati nei confronti di un singolo condomino

Se un evento dannoso deriva dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. di più soggetti, questi stessi sono tenuti a far fronte al dovuto risarcimento ex art. 2055 c.c.
Avv. Anna Nicola 

Il Tribunale di Velletri con la decisione del 4 ottobre 2022, n. 1813, affronta il tema della responsabilità di due condomini nei confronti di un soggetto - condomino di uno dei due palazzi - a titolo di responsabilità di beni in custodia e di concorso in detta responsabilità, rispettivamente ex art. 2051 c.c. e 2055 c.c.

Responsabilità da custodia di due caseggiati nei confronti di un singolo condomino: la vicenda

Mentre l'edificio in cui abita si impegna a versare il 50% del danno subito dall'attore, l'altro stabile nulla dispone in merito.

Peraltro nella causa sono rimasti entrambi contumaci e quindi l'istruttoria è stata svolta tutta su istanze attoree.

Il tribunale, preso atto dell'accordo di cui sopra tra condomino e condominio, dà per assodato e riconosciuto da parte dello stabile della sua responsabilità, entra quindi nel merito della responsabilità dell'altro edificio nei termini di cui alle domande attoree.

Analizza quindi le risultanze istruttorie per comprendere come si è svolta la fattispecie e se ricorre la responsabilità anche di questo secondo stabile.

Osserva che le risultanze istruttorie confermano l'assunto di parte attrice. Invero uno dei testi escussi a confermato di essere intervenuto in quanto chiamato dall'attore e di aver "… verificato, a mezzo apposita strumentazione, che effettivamente vi era perdita di liquame e che la stessa derivava dalla rottura di una tubazione condominiale… la rottura del tubo derivava dalla vetustà dello tesso; siamo intervenuti in quanto dalle pareti e dal pavimento usciva il liquame."

Concludeva puntualizzando di aver effettuato le riparazioni necessarie ("abbiamo quindi provveduto a rompere le pareti ed il pavimento per operare le riparazioni").

Altro testimone ha dichiarato che la natura e l'origine dei danni che venivano causati dalla perdita dell'impianto fognario erano dati da "risalita di liquami e cattivi odori".

Entrambi i testimoni hanno rilevato di essere stati pagati dall'attore integralmente per quanto rispettivamente operato come intervento.

Il Tribunale osserva che deve considerarsi l'operatività del disposto di cui agli artt. 2051 e 2055 c.c. visto quanto confermato dai testi, ma anche indirettamente, alla luce della mancata risposta all'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. e le sue debite conseguenze sul piano processuale. Da ciò consegue la prova non solo del danno, ma anche del nesso di causalità dello stesso ascrivibile ai condomini convenuti.

Danni derivanti da un allagamento a causa della rottura di una tubazione idrica condominiale

Richiama poi un principio pronunciato dalla Suprema Corte di recente, con l'ordinanza 7044/2020 secondo cui il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria.

Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno".

La responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che la stessa sia fondata sulla relazione intercorrente tra il custode e la cosa e non su un comportamento, un'attività o una particolare condotta, prudente o negligente, dello stesso, per cui affinché possa configurarsi in concreto basta che sussista il nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato.

Come evidenziato nel mio ebook "Danni da infiltrazioni in condominio" autorevole dottrina e pacifica giurisprudenza rilevano che «con riguardo a danni promananti da parti comuni di un edificio condominiale è pacificamente individuata la figura di custode in capo al condominio» (Giovanna Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Cedam, 1999, in giurisprudenza tra le tante Cass. 12 luglio 2011, n. 15291). "La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

Poiché ciò che rileva è il rapporto con la cosa fonte del danno, ci si esprime in termini di responsabilità oggettiva, non assumendo importanza l'aspetto psicologico del custode né il suo comportamento.

Ad assumere rilievo nell'evento lesivo, in pratica, è la mera sussistenza del rapporto di custodia, quale "relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto (custode) e la cosa, che legittima una pronunzia di responsabilità ex art. 2051 c.c., fondandola sul potere di governo della cosa".

L'unica esimente è data dal caso fortuito, il cui onere probatorio è rimesso in capo al "custode" il quale, nel caso di specie non solo non risulta essersi costituito ma non ha nemmeno provveduto al rispondere all'interrogatorio formale deferitogli, con valutazione di questo giudice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232 c.p.c.

Visto che il condominio dove abita l'attore ha effettuato transattivamente il pagamento della somma di € 2.534,00 in favore dell'attore stesso, l'autorità giudiziaria condanna il secondo condominio convenuto al pagamento della restante somma di € 3.324,50 quale risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

Sentenza
Scarica Trib. Velletri 4 ottobre 2022 n. 1813
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