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Inammissibile il doppio risarcimento per le stesse causali

Quando tra le parti vi è già stata una sentenza passata in giudicato che ha accertato i danni subiti l'ulteriore giudizio che viene instaurato tra le medesime parti deve avere ad oggetto altri danni ulteriori e diversi dai primi.
Avv. Anna Nicola Avv. Anna Nicola 

Il caso è stato analizzato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8849 del 10 ottobre 2022.

Il primo giudizio che costituisce il precedente della presente vertenza arrivava fino in appello quando il condominio ha instaurato la nuova causa di cui si discute.

La sentenza precedente

Il giudice di questa seconda causa l'ha sospesa rilevando che "la prosecuzione del processo può avvenire solo sul necessario presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia sulla causa pregiudiziale; ritenuto pertanto che l'atto di riassunzione del processo posto in essere prima della cessazione della causa di sospensione costituisce un atto del tutto difforme dal modello legale e del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo cui è destinato; ritenuto pertanto, nella fattispecie in esame, che questo giudice, destinatario dell'istanza di riassunzione, avrebbe dovuto respingerla e rifiutare la fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo atteso che la sentenza della Corte di Appello non era passata ancora in giudicato".

Occorre quindi una decisione che non possa più costituire oggetto di modifica o revisione.

Perciò si attende il passaggio in giudicato della prima decisione il cui esito è la condanna al risarcimento dei danni subiti dagli appartamenti di due condomini.

Le prove di altri giudizi

Il giudice richiama, a fini istruttori, la giurisprudenza che afferma che "nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie" (Cass. civ. Sentenza n n. 8603/2017).

Il codice di rito non contiene, infatti, un'elencazione tassativa delle prove. Sono conseguentemente ammissibili anche le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici (ex art. 2729 c.c.). Rientrano in tale categoria i verbali di prove espletate in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse od altre parti, nonché la sentenza resa in altro giudizio.

Nel caso di specie, la CTU a cui parte attrice fa rinvio, sebbene non prodotta agli atti, è stata posta a fondamento di una sentenza ormai passata in giudicato, che produce effetti nei confronti dell'odierno convenuto ex art. 2909 c.c. in quanto parte di quel giudizio, anche se rimasto contumace.

Pertanto, quantomeno nella parte in cui è stata assorbita nel corpo della motivazione, la relazione peritale deve ritenersi opponibile al convenuto.

Domanda di risarcimento danni

Effettuata questa osservazione, conclude dicendo che nel merito la domanda di risarcimento danni è infondata e va rigettata.

Non può accogliersi la conseguente domanda di risarcimento danni formulata dall'attore avendo questi omesso di allegare e provare tempestivamente gli ulteriori danni sofferti a causa di tale inadempimento, diversi da quelli già oggetto della causa precedente.

Insegna la Suprema Corte che "per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità" (Cass. civ. Sez. III sentenza n. 4632/2015).

Come si ripartiscono le spese del tetto

Ciò premesso, il tribunale afferma che, sulla base delle risultanze acquisite al presente giudizio, i fatti da considerarsi provati, perché già accertati con efficacia di giudicato dalla richiamata precedente sentenza siano esclusivamente: l'inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta; l'inadempimento del direttore dei lavori degli obblighi contrattuali di verifica e controllo; la responsabilità solidale di entrambi per i danni causati ai condomini.

Alcun altro accertamento è stato svolto nei precedenti giudizi in relazione ad altre infiltrazioni e/o ulteriori danni a scapito degli altri condomini e/o del Condominio. Spettava, pertanto, a quest'ultimo indicare e provare in questa sede gli ulteriori danni asseritamente sofferti a causa dell'accertato inadempimento.

I fatti costitutivi di un certo evento sono onere probatorio di chi li afferma. Non basta infatti affermarli, occorrendo darne prova della ricorrenza, del nesso di causalità e della negligenza del soggetto agente.

Inutile sarebbe stata in tal senso una nuova CTU perché nel frattempo il condominio aveva effettuato interventi di risanamento del tetto. Le spese sostenute per queste nuove opere possono integrare un danno emergente risarcibile in linea teorica ma in pratica così non è stato, non avendo parte attrice provato un collegamento causale con l'inadempimento del convenuto. Nulla ha detto in proposito, con ciò non assolvendo al suo onere probatorio.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 10 ottobre 2022 n. 8849
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