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Responsabilità da contatto sociale qualificato e amministratore di condominio

La responsabilità da contatto sociale qualificato quale particolare forma di responsabilità civile e la figura dell'amministratore di condominio quale destinatario di obblighi di protezione verso i condòmini.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il riferimento al contatto sociale, istituto di creazione dottrinario-giurisprudenziale, porta ad individuare l'insorgenza di un'obbligazione avente ad oggetto un obbligo di protezione, che può anche consistere in un comportamento (spesso deve essere tale), che tuttavia non è sovrapponibile all'obbligo di prestazione oggetto dell'obbligazione derivante da contratto, ossia uno obbligo primario di prestazione, così come espressamente inteso e previsto dall'art. 1174 c.c., ma di.

Tale peculiarità assieme alla fonte dell'obbligo medesimo, come si dirà nel prosieguo, sono stati e restano senza ombra di dubbio il punctum dolens della teorica del contatto sociale; problematiche che tuttavia non hanno impedito il fiorire di una casistica giurisprudenziale particolarmente articolata sulla responsabilità da contatto sociale qualificato in capo a vari soggetti: dall'esempio di scuola della posizione della guida alpina rispetto agli escursionisti incontrati su un percorso, ai più concreti casi degli obblighi di protezione del professore verso l'alunno, del medico verso il paziente e della banca verso il correntista.

È lecito, allora, domandarsi se l'istituto in esame possa trovare applicazione anche in relazione alla figura dell'amministratore di condominio, ipotesi questa a tutt'oggi non approfondita dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Allo scopo è dunque utile inquadrare gli elementi fondamentali dell'istituto in esame, le loro criticità, la casistica concreta e quindi soffermarsi sull'applicabilità alla figura dell'amministratore di condominio.

Contatto sociale: definizione e fondamento

La teoria classica suffragata dal dato normativo afferma che le obbligazioni, le cui fonti sono individuate dall'art. 1173 c.c., hanno per oggetto una prestazione - che può sostanziarsi in un fare, un non fare o un dare - avente contenuto patrimoniale che deve corrispondere ad interesse anche non patrimoniale del creditore.

Presupposto dell'obbligazione è l'esistenza di un rapporto giuridico, ossia di un legame giuridicamente rilevante sorto tra almeno due persone in ragione, come recita la norma testé citata, di un contratto, di un fatto illecito o di ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni secondo l'ordinamento giuridico.

Classici gli esempi dell'obbligo di pagamento del canone di locazione (contratto), dell'obbligo di risarcimento sorto a seguito di un sinistro (fatto illecito) e dell'obbligo di restituire quanto percepito senza titolo (altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni).

In ogni caso l'oggetto dell'obbligazione è sempre una prestazione corrispondente ad interesse anche non patrimoniale del creditore.

Come si accennava in precedenza, l'esigenza di dare risposta a fattispecie nelle quali non si presenta un obbligo prestazionale propriamente inteso, seppur si evidenzi una situazione meritevole di tutela, ha fatto si che, sulla scorta di quanto già avvenuto in Germania, si sviluppasse in ambito dottrinario-giurisprudenziale l'istituto del contatto sociale, più precisamente il contatto sociale qualificato.

Del contatto sociale si dice che è istituto che produce un'obbligazione di protezione e non di prestazione, posta a tutela dell'affidamento del soggetto protetto. La fonte dell'obbligo di protezione non è un contratto, né un fatto illecito, ma va riscontrata nell'ampia formula di chiusura dell'art. 1173 c.c., ossia in qualunque atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico.

Classico l'esempio di scuola dell'escursionista (Tizio) che, da solo in un percorso di montagna, incontra una guida alpina (Caio) e vi si accoda.

Per la teoria in esame, in questo caso Caio assume un obbligo di protezione verso Tizio in ragione del fatto che la sua maggiore esperienza, unitamente alla sua presenza, ingenerano nell'escursionista l'affidamento verso la guida di essere posto al riparo da pericoli (la protezione) anche attraverso comportamenti attivi che li evitino (es. segnalazioni, ecc.).

L'elaborazione in esame ha suscitato non poche critiche da parte di chi, pur ritenendola suggestiva non l'ha considerata compatibile con il nostro ordinamento, stante la natura e la fonte delle obbligazioni. La prima critica ha riguardato la tipologia di obbligazione che andrebbe a sorgere.

S'è detto che non è ipotizzabile, in ragione del chiaro dettato normativo un'obbligazione che non abbia ad oggetto una prestazione.

Non esisterebbe, insomma, nel nostro ordinamento un obbligo di protezione sic et simpliciter, ma al più di un obbligo di prestazione avente ad oggetto la tutela della persona, ovvero del suo patrimonio, ecc. A questo aspetto afferente all'oggetto dell'obbligo si è unita la critica riguardante la fonte.

Si è detto, che seppur le categorie del quasi-contratto e quasi-delitto (esistenti nel codice del 1865) siano di fatto state assorbite nell'ampia formula di chiusura dell'art. 1173 c.c. non si comprende quale sia il fatto genetico dell'obbligo, posto che il semplice affidamento riposto non è sufficiente a far sorgere alcun vincolo di natura obbligatoria.

A queste critiche, per alcuni decisive, si è risposto dando credito ad una lettura costituzionalmente orientata degli art. 1173-1174 c.c. alla luce dell'art. 2 Cost. e quindi della buona fede solidaristica che permea tutti i rapporti giuridici.

È stato affermato, quindi, che non tutti i contatti sociali ingenerano obblighi di protezione, ma solamente quelli qualificati, ossia quei contatti nei quali per la natura del bene oggetto di tutela e la posizione di uno dei soggetti che fanno parte di quel rapporto è del tutto normale e rilevante in termini giuridici che l'altra persona riponga affidamento sulla tutela della propria posizione giuridica.

Così argomentando si è concluso che in tali casi può dirsi sorto un rapporto giuridico e non semplicemente il dovere di non interferenza nell'altrui sfera giuridica, la cui violazione può portare ad una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Ciò in quanto l'art. 2 della Costituzione ha portata immediatamente precettiva e si esprime in ambito civilistico anche attraverso la buona fede oggettiva quale fonte diretta di obblighi giuridici.

Se da un lato questa ricostruzione ha consentito di superare la questione della fonte, dall'altro per alcuni non ha pienamente convinto anche in relazione all'oggetto dell'obbligo, la protezione, che resterebbe comunque altamente incerto e soggetto alle oscillazioni giurisprudenziali.

Contatto sociale: responsabilità contrattuale, extracontrattuale, onere della prova e prescrizione

Come si dirà più avanti, la giurisprudenza di legittimità in maniera sempre più costante ha accolto la teorica del contatto sociale qualificato fondato sull'obbligo derivante dalla buona fede solidaristica quale elemento fondante dell'obbligo di protezione a tutela dell'affidamento dell'interesse giuridicamente protetto.

La questione fin qui esposta non ha mera portata teorica, tutt'altro: gli effetti che riverbera sono di immediato impatto pratico. Data cittadinanza alla responsabilità da contatto sociale qualificato, infatti, la successiva questione che si pone è quella della natura di questa responsabilità: contrattuale o extracontrattuale? Al riguardo, messa subito da parte l'idea di un tertium genus, in alcun modo giustificabile alla luce delle norme ordinamentali, dottrina e giurisprudenza non hanno avuto dubbio alcuno sulla natura contrattuale della responsabilità per il caso di inadempimento.

Infatti, assumendo uno specifico obbligo di protezione sulla scorta del contatto sociale qualificato, si travalica il generale obbligo del neminem laedere sancito dell'art. 2043 c.c. sorgendo in capo al debitore l'obbligo di porre la protezione richiesta dalle circostanze del caso. Conseguenza immediata e diretta di questa conclusione è che laddove non sia prestata la protezione richiesta non si è leso il generale divieto d'interferenza nell'altrui sfera giuridica, ma uno specifico obbligo e quindi ci si è resi inadempimenti.

A tali considerazioni seguono rilevanti conseguenze in termini di onere della prova e prescrizione. Inquadrata la responsabilità da contatto sociale qualificato nell'ambito della responsabilità contrattuale (o meglio da inadempimento di obbligazioni, ne consegue che al creditore basterà allegare (cioè affermare in giudizio) il titolo che ha generato l'obbligo in esame e l'inadempimento medesimo presumendosi nesso di causalità e colpa nonché provare il danno derivatogli, spettando al debitore dimostrare che vi è stato adempimento ovvero che l'inadempimento è derivante da fatto a lui non imputabile.

La differenza è tangibile posto che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il danneggiato ha l'onere di provare il fatto illecito, il dolo o la colpa del danneggiante, l'ingiustizia del danno, il nesso tra fatto e evento dannoso, nonché l'ammontare del danno. Tanto in virtù di quanto prescritto dall'art. 2697 c.c. Trattandosi di responsabilità contrattuale, inoltre, la prescrizione sarà decennale e non quinquennale come per l'ipotesi di obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Contatto sociale: la casistica elaborata dalla giurisprudenza

Come si diceva poc'anzi, l'intera teorica del contatto sociale qualificato, applicata alle fattispecie concrete poste all'attenzione della giurisprudenza ha fatto si che prendessero piede degli orientamenti consolidatisi nel corso del tempo.

In disparte l'esempio della guida alpina, che ben fotografa il concetto di contatto sociale qualificato, la principale ipotesi di responsabilità in esame ha riguardato la posizione del medico in relazione al rapporto tra paziente e struttura sanitaria nel cui ambito è avvenuto l'intervento e/o sono state prestate le cure. Un cospicuo numero di pronunciamenti in materia ha affermato che quella del medico dovesse essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato (tra le tante Cass. 29 settembre 2000 n. 19564).

Tale responsabilità non sostituiva, ma concorreva con quella contrattuale della struttura sanitaria.

La prestazione della struttura era quella dedotta in contratto (l'intervento, le cure, ecc.) quella del medico si sostanziava per l'appunto nell'obbligo di protezione immediatamente derivante dal contatto sociale qualificato personalmente instauratosi tra di esso ed il paziente.

Ciò faceva sì che dall'esito infausto dell'intervento, ricorrendone i presupposti, potesse desumersi la responsabilità della struttura per l'inadempimento dell'obbligazione oggetto del contratto e quella diretta del medico per non aver adempiuto al proprio obbligo di protezione (comportamento idoneo ad evitare l'evento).

Quanto allo stato attuale va detto che le modifiche normative succedutesi nel tempo hanno espressamente ricondotto la responsabilità del sanitario verso il paziente nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c. così evidentemente escludendo l'applicazione dell'istituto della responsabilità da contatto sociale qualificato.

Altra ipotesi che più recentemente ha impegnato la giurisprudenza, la quale ha concluso per la responsabilità da contatto sociale qualificato è quella del professore verso l'alunno minorenne che si è procurato lesioni (ex multis, Cass. 28 aprile 2017, n. 10516).

Per la Cassazione infatti, in simili circostanze oltre alla responsabilità dell'istituto scolastico cui è affidato il minore si può considerare direttamente responsabile il professore materialmente gravato di siffatto obbligo in ragione dell'affidamento meritevole di tutela consistente per il debitore nell'obbligo di protezione del minore anche da gesti autolesionistici.

Non sono mancate, infine, pronunce della Cassazione in materia di responsabilità da contatto sociale qualificato della banca verso il correntista per il pagamento di assegni non trasferibili a persona diversa dal beneficiario (Cass. SS.UU. 26 giugno 2007 n. 14712), nonché di responsabilità da contatto sociale qualificato della pubblica amministrazione verso il cittadino occasionata dall'esistenza di un procedimento amministrativo (Cass. SS.UU. 28 aprile 2020, n. 8236 contra si segnala Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 7/2021), o ancora dell'avvocato verso il cliente nell'ipotesi di spendita del titolo non necessaria ed esulante rispetto all'incarico conferito (Cass. SS.UU. 23 marzo 2005 n. 6216).

Contatto sociale e condominio: può dirsi esistente un obbligo di protezione?

Così inquadrato il tema generale della responsabilità da contatto sociale qualificato e la sua applicazione rispetto alla casistica generatasi sull'argomento è utile comprendere se ed in quali ipotesi possa affermarsi che l'amministratore di condominio può divenire titolare di obblighi di protezione dal cui inadempimento possa derivare la responsabilità in esame.

Giova specificare che sullo specifico argomento non si rintracciano approfondimenti o pronunce giurisprudenziali.

È bene rammentare che quello tra amministratore e condominio è un rapporto riconducibile nell'ambito del contratto di mandato o quanto meno - per chi ne contesta la piena sovrapponibilità - nell'ambito dei contratti di collaborazione nell'altrui sfera giuridica. Ciò vuol dire che concludendo il contratto l'amministratore assume obblighi connessi alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.

Dato questo contesto potrebbe desumersi che ogni inadempimento dell'amministratore possa essere ricondotto nell'ambito delle classiche obbligazioni di fare (es. presentazione rendiconto), non fare (non ordinare lavori straordinari non urgenti) e di dare (es. consegna documenti) derivanti dal contratto e, dunque, che non sia possibile ipotizzare un affidamento verso il professionista esterno al contratto, tale da affermare l'esistenza di obblighi di protezione che ne prescindano.

In effetti negli altri casi di responsabilità del professionista (si pensi al medico oppure al professore) la giurisprudenza ha preso in considerazione fattispecie nelle quali quella da contatto sociale qualificato è una responsabilità che si aggiunge a quella contrattuale di altro soggetto.

Non è così, tuttavia, nel caso della responsabilità della banca, ovvero in quello scolastico della guida alpina, ovvero nell'ipotesi della responsabilità dell'avvocato. Qui la responsabilità da contatto sociale qualificato sorge per il contatto e quindi l'affidamento generatisi direttamente tra i soggetti coinvolti.

In questo contesto, allora, è possibile rintracciare ipotesi simili per il rapporto tra amministratore e condòmini?

Esemplificando: la guida alpina assume l'obbligo di protezione dell'escursionista che le si accoda e tale obbligo permane per tutto il percorso svolto insieme, così dovendogli segnalare pericoli di frane, ecc. Può dirsi esistente un simile obbligo in capo all'amministratore? A ben vedere ciò potrebbe individuarsi in tutti quei casi in cui non esiste un obbligo contrattualmente stabilito, ma tuttavia per la particolare situazione venutasi a creare l'amministratore assume la posizione di protezione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela in generale e nello specifico alla luce della solidarietà ex art. 2 Cost. Si può pensare a tutte quelle ipotesi nelle quali l'amministratore s'interponga tra i condòmini, o tra condòmini e terzi per la risoluzione di conflitti per ragioni di vicinato (questioni non rientranti nell'ambito del suo contratto).

Si pensi a casi di immissioni intollerabili, che coinvolgono la tutela di beni di sicura rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute.

In tali fattispecie, ferma restando un'attenta analisi delle caratteristiche del caso concreto, potrebbe individuarsi un obbligo di protezione in capo all'amministratore, obbligo consistente non nella risoluzione della controversia ma nell'attivazione di tutte quelle misure atte a tutelare l'affidamento riposto nel suo intervento (es. evitando omissioni che possano ingenerare decadenze, prescrizioni ed in generale danni) volto alla risoluzione della controversia.

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