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Amministratori in forma societaria, ultimo giorno per la comunicazione del domicilio digitale al registro delle imprese

L'inadempimento, come previsto dalle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni, comporta l'irrogazione di multe fino a 2.064,00 euro.
Redazione 

Scade oggi il termine per la comunicazione al registro delle imprese del domicilio digitale da parte delle imprese in forma societaria che non l'abbiano ancora fatto. In sostanza si tratta dell'obbligo di comunicazione della PEC (posta elettronica certificata)

La novità, introdotta nel Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. dal d.l. Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), sta nell'irrogazione di sanzioni per l'ulteriore protrarsi dell'inadempimento.

Una questione riguardante anche le società che svolgono attività di amministrazione condominiale iscritte, obbligatoriamente, al registro delle imprese.

Domicilio digitale (PEC), che cos'è ed a cosa serve?

La definizione è contenuta nella lettera n-ter) dell'art. 1 del d.lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), che recita: «domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».

Indicando nel registro delle imprese una PEC è possibile inviare a quell'indirizzo, il domicilio digitale, tutta una serie di comunicazioni aventi valore legale. Dalle multe, alle notifiche di atti giudiziari e guardando al condominio, chiaramente, tutto ciò che concerne la gestione di quella compagine.

Ciò perché, è utile ricordarlo, è pacifico in giurisprudenza che il domicilio condominio coincida con quello dell'amministratore (cfr. in tal senso Cass. 29 dicembre 2016 n. 27352).

Assemblea di condominio. Avviso di comunicazione tramite PEC. Il Tribunale di Massa detta le regole

Domicilio digitale (PEC) e amministrazione condominiale in forma societaria: comunicazioni, omissioni e sanzioni

Non sfugge alla regola generale ed alle sanzioni previste dal d.l. Semplificazioni, che ha novellato il Codice dell'amministrazione digitale sul punto, l'attività di amministrazione condominiale svolta in forma societaria.

La società a responsabilità limitata (s.r.l.) per dirne una - già costituita e che non l'abbia ancora comunicato - che svolge l'attività di amministrazione condominiale deve comunicare al registro delle imprese la propria PEC entro oggi.

A differenza del passato (questo obbligo era già esistente), la novità introdotta dal d.l.

Semplificazioni è la sanzione pecuniaria: da € 206,00 ad € 2.064,00: il doppio di quella indicata dall'art. 2630 c.c. (si veda art. 16, comma 6-bis Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Quando l'amministratore condominiale deve avere la pec?

Non basta indicare il domicilio, bisogna aver cura che sia attivo. Viceversa, come specifica il successivo comma 6-ter viene assegnato all'impresa d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Domicilio digitale e amministrazione condominiale in forma individuale

L'amministratore che svolge l'attività in via individuale e professionale ai sensi della legge n. 4/2013, non avendo obbligo di iscrizione al registro delle imprese e non essendo professionista così detto ordinistico (obbligato per l'attività svolta ad iscriversi ad albi, collegi, ecc.) non ha alcun obbligo in tal senso.

Alcun obbligo, no, ma come stabilito dal decreto Semplificazioni, una facoltà.

Il d.l. n. 76/2020, introducendo nel d.lgs n. 82/2005 l'art. 6-quater ha previsto l'istituzione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Facoltà per l'amministratore che può essere opportunità di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti con clienti, colleghi e fornitori.

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