Quali sono le maggioranze necessarie per deliberare l'installazione di una bacheca digitale nelle parti comuni dell'edificio?
Se si trattasse d'una bacheca tradizionale, per chi scrive non vi sarebbero dubbi circa il fatto che perfino l'amministratore, di propria iniziativa, potrebbe deciderne l'installazione.
Salvo scelta di particolari bacheche, infatti, il costo sarebbe basso e comunque rientrante nell'ambito di quelle attribuzioni che gli riconoscono la facoltà d'agire per il miglior uso delle cose comuni.
Il discorso, non per i costi (se ci fossero) ma non solo, varia in relazione alla bacheca digitale.
Caratteristiche della bacheca condominiale digitale
La bacheca digitale consiste in un monitor, solitamente collegato con un terminale remoto, che consente di pubblicare in formato digitale annunci e avvisi che, nelle bacheche tradizionali, vengono affissi manualmente.
La comodità della bacheca condominiale digitale, evidentemente, sta nell'immediatezza d'uso per l'amministratore che non ha problemi d'approccio con gli strumenti tecnologici.
Posizionata in luoghi di passaggio, come quella tradizionale (es. vicino la cassetta postale, o vicino l'ascensore) la bacheca digitale, specie se provvista di audio, dovrebbe garantire una maggiore attenzione rispetto a quella tradizionale.
Sovente le bacheche consentono anche la comunicazione da parte dei condòmini all'amministratore, ossia la possibilità d'inviare a quest'ultimo, per il loro tramite, segnalazioni relative al condominio.
Chi spinge per l'installazione della bacheca digitale, solitamente, invoglia i condòmini anche con la possibilità di monetizzare l'installazione attraverso la partecipazione al ricavo generato dalla pubblicità che potrebbe essere proiettata sulla bacheca condominiale. Ciò anche per convincere della recuperabilità del costo dell'apparecchiatura e dell'installazione.
Potrebbe anche essere che sia proposta l'installazione di una bacheca senza alcun costo, ma in queste ipotesi, va compreso se c'è o meno partecipazione agli introiti pubblicitari; probabilmente no.
Certo è che la bacheca necessita dell'installazione fisica e soprattutto della creazione dei collegamenti elettrici. Sicuramente la dimensione del condominio incide sul costo pro-capite, ma chi scrive ritiene che al di là del costo la decisione sulla installazione debba passare dall'assemblea condominiale, posto che al di là della installazione sussistono solitamente contratti ad esecuzione periodica per la manutenzione e l'assistenza legate all'uso.
Maggioranze per l'installazione della bacheca digitale
A meno che il costo non sia tale da far assimilare l'intervento a una riparazione straordinaria di notevole entità, per lo scrivente, la decisione in merito all'installazione della bacheca digitale riguarda il miglior uso delle cose comuni.
Perché non un'innovazione? Perché l'installazione di questo elemento non modifica funzionalità e destinazione delle parti comuni, semplicemente usa una loro piccolissima porzione per un ulteriore servizio.
In breve, questi i quorum deliberativi necessari nell'ottica indicata:
- in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea e di almeno la metà del valore millesimale dell'edificio;
- in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea e di almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Regole per l'uso corretto della bacheca digitale condominiale
Su come possa essere utilizzata la bacheca digitale, s'è già detto prima. Chiaramente le funzionalità dipendono dal dispositivo che si sceglie d'installare, ma la funzione resta identica a quella della bacheca tradizionale, ossia comunicare messaggi d'interesse condominiale.
Proprio in ragione di ciò, le comunicazioni pubbliche, quelle assimilabili alle tradizionali affissioni, devono essere rispettose dalla privacy d'ogni condòmino.
Al riguardo è utile rammentare un provvedimento reso dal Garante per la protezione dei dati personali, nel 2006, che rappresenta una sorta di stella polare per l'uso del dispositivo in esame.
All'epoca l'Autorità ebbe modi di affermare che «integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile.
L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente» (Provv. 18 maggio 2006).
Detta in breve: sulle bacheche, niente di personale.
- Rinvio dell'assemblea a mezzo annuncio in bacheca condominiale
- Usa la bacheca condominiale per vendetta e viene condannato
- Se una telecamera non funziona e l'altra ha una pessima risoluzione la privacy del vicino deve essere comunque tutelata