Decreto legge Semplificazioni, più facile eliminare le barriere architettoniche in condominio
Ieri sera, 16 luglio 2020, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 178, il decreto-legge n. n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Si tratta del così detto decreto Semplificazioni, annunciato dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa la scorsa settimana.
Il testo ufficiale conferma le anticipazioni trapelate con le immancabili bozze circolate negli scorsi giorni: vi saranno novità anche in ambito condominiale.
Nello specifico i cambiamenti riguarderanno la procedura per l'esecuzione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.
Si tratta, per certi versi, del recepimento in legge di principi elaborati ormai da tempo dalla giurisprudenza e per altri di una novità in grado d'incidere sulle scelte dei condòmini.
Vediamo perché.
=> Barriere architettoniche in condominio
Art. 10, terzo comma, d.l. n. 76/2020 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia:
"Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.
Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile".
L'art. 119 del d.l. Rilancio (convertito ieri dal Senato e ora in attesa della Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) è la famigerata norma riguardante il bonus al 110%.
L'articolo, rubricato Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, riguarda le seguenti opere:
In sostanza ciascun condòmino di sua iniziativa, potrà eseguire queste opere a proprio vantaggio sulle parti comuni, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
La seconda novità riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche. Più facile eliminarle.
In primis si recepisce in un testo normativo quello che la giurisprudenza dice ormai da anni; nel rispetto del pari uso delle cose comuni, ciascun condòmino potrà autonomamente installare un ascensore, ovvero un montascale, ovvero ancora un altro dispositivo atto al superamento delle barriere architettoniche sulle parti comuni, con un'iniziativa individuale (si veda, ad esempio Cass. 16 maggio 2014 n. 10852).
La vera e propria novità in materia concerne la disciplina deliberativa delle innovazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il DL Semplificazioni interviene, modificandolo, sull'art. 2, primo comma, della legge n. 13/1989, inserendo la norma prima citata.
La deliberazione d'installazione di un dispositivo atto ad eliminare le barriere architettoniche non potrà più essere più considerata alla stregua di un'innovazione voluttuaria.
Ciò, stando alla lettera della legge, dovrebbe far sì che rispetto alle stesse decisioni i condòmini che non intendano trarne vantaggio non possano più essere esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'assemblea deliberasse d'installare un ascensore o altro dispositivo, particolarmente costoso, atto ad eliminare le barriere architettoniche tutti i condòmini dovrebbero partecipare alla spesa?
La norma fa riferimento alle sole innovazioni voluttuarie, non alle gravose. Considerando che l'art. 1121 c.c. fa riferimento in alternativa a innovazioni gravose o voluttuarie resta più di qualche dubbio.
Non è stato eliminato il terzo comma dell'art. 2, quello che fa salve le disposizioni dettate dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Un altro elemento che lascia intendere che ove l'innovazione sia gravosa (es. installazione ascensore) resta salvo il diritto di subentro, ergo quello di esonero iniziale dalla spesa.
Se l'intenzione era rendere impossibile sempre l'esonero dalla spesa, allora in sede di conversione sarà utile specificare questo aspetto.
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