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Cosa succede se l'assemblea condominiale approva bilanci non veritieri e scorretti?

Rendiconto condominiale con voci non corrette: cosa succede?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

L'approvazione dei rendiconti di gestione da parte dell'assemblea di condominio rappresenta, senza alcun dubbio, il momento della verità e la possibilità di confrontare dettagliatamente le singole voci di spesa rappresenta il momento per valutare la corretta gestione dell'ente.

Ma cosa succede se il rendiconto contiene voci non corrette inducendo ad una errata rappresentazione della realtà i singoli condomini, in tal caso la delibera che approva il bilancio deve essere considerata nulla oppure no?

La vicenda. Alcuni condomini, dopo essere stati regolarmente convocati, decidono di non partecipare all'assemblea e di manifestare il proprio dissenso in ordine alla gestione condominiale dell'amministratore contestando a quest'ultimo la non corretta approvazione dei rendiconti e la violazione, nella loro redazione, dei principi e dei criteri previsti dalla legge e dal regolamento di condominio.

Pertanto dopo l'approvazione dei rendiconti, quindi, i condomini impugnano la relativa delibera assembleare contestando la nullità della stessa per:

  • la mancata regolare costituzione dell'assemblea in quanto non è stato indicando in verbale chi fossero i condomini deleganti;
  • che in merito ai bilanci di cui si chiedeva l'approvazione: un bilancio consuntivo non era stato allegato alla convocazione dell'assemblea mentre l'altro presentava una serie di errori ed omissioni;
  • che l'amministratore non aveva curato la pratica per il recupero dell'Irpef del 36%.

Invalida la delibera assembleare che dispone l'approvazione di un rendiconto senza la cura delle formalità preliminari

La sentenza. La terza sezione civile del Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di annullamento della delibera assembleare formulata dai condomini. A fronte delle eccezioni tecniche sollevate dai condomini nell'impugnazione della delibera assembleare, nel giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che ha riscontrato una serie di irregolarità, pertanto qualche breve cenno sull'esito dell'accertamento compiuto è indispensabile per comprendere l'esito del giudizio conclusosi con il provvedimento in commento.

In particolare, il consulente d'ufficio, ha rilevato che dal bilancio consuntivo erano state escluse le spese non pagate e che tale omissione, dal punto di vista contabile, riportava una quadro incompleto della situazione del condominio nel periodo di riferimento.

Per quanto concerne, invece, l'altro bilancio consuntivo approvato sempre dalla delibera oggetto di impugnazione nel giudizio deciso dal provvedimento in commento, il consulente tecnico ha valutato che dallo stato patrimoniale del 2017 si evinceva l'esistenza di un debito del condominio nei confronti dell'Acquedotto pugliese dell'importo di oltre tredicimila euro, ma da una lettura più attenta di altri dati non correttamente indicati si deduceva che il debito del condominio per i consumi idrici ammontava invece a poco più di settemila euro.

Dal medesimo bilancio, inoltre, malgrado altri spese fossero state affrontate dal condominio le stesse non figuravano in alcun modo nel bilancio fra le uscite.

Il tempo massimo di presentazione del rendiconto dopo la riforma

I precedenti. Sulla sorte delle delibere di approvazione dei bilanci condominiali il Tribunale del capoluogo pugliese si riporta all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui " la delibera dell'assemblea dei condomini di approvazione del bilancio (consuntivo e/o preventivo), pur senza essere tenuta ad osservare, nella redazione della contabilità, forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, deve comunque rispettare, ai fini della sua legittimità e quindi della sua validità, i principi di chiarezza ed intellegibilità in ordine alle voci di entrata e di spesa, di talché tale delibera è illegittima, ove tali principi non vengano osservati "(Cass., 25.5.1984 n. 3231; Cass. 6.2.1984 n. 896)

Muovendo da tale principio il Giudicante ha osservato che per la corretta formazione della volontà assembleare è indispensabile che i condomini siano posti nella condizione di esprimere consapevolmente e con cognizione di causa la propria volontà.(Tribunale di Bari, III sez. civ., 24.7.2017, n. 4164)

Pertanto, dopo aver preso atto dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio che ha verificato svariate irregolarità ed omissioni nella redazione del bilancio condominiale, la sentenza ha accolto il ricorso dei condomini volutamente assenti dall'assemblea che ha approvato i bilanci consuntivi in questione, annullando la relativa delibera di approvazione degli stessi.

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Bari, III sez. civ., del 24.7.2017, n. 4164
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