Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Nulla la delibera che prevede una riduzione del contributo alla spesa di riscaldamento per mancato uso e che approva il rendiconto privo della nota esplicativa

La giurisprudenza di merito affronta due argomenti molto ricorrenti in ambito condominiale.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Avvalendoci ancora una volta del contributo della giurisprudenza di merito affronteremo due argomenti molto ricorrenti in ambito condominiale ossia quello della mancata contribuzione alla spesa per il riscaldamento da parte di un condomino a fronte del mancato uso, e quello della validità della delibera assembleare che approva il bilancio anche se lo stesso non è corredato da una nota esplicativa.

Il fatto. Alcuni condòmini impugnano una delibera assembleare deducendone, con il primo motivo di impugnazione, l'illegittimità della stessa poiché, ad uno dei condomini, era stata accordata una riduzione nella partecipazione alle spese di riscaldamento pari al 35%.

Gli attori, a tal proposito, deducono che tale delibera era stata assunta in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale ed avrebbe comportato, inoltre, un aggravio di spesa in capo agli altri condomini.

Con il secondo motivo di impugnazione gli attori, inoltre, eccepiscono che la medesima delibera, con la quale è stato approvato anche il rendiconto consuntivo del 2014, non era conforme al disposto dell'art. 1130 bis del codice civile ritenendo che dallo stesso non era possibile constatare le c.d. “pezze giustificative” e cioè la documentazione provante le voci di entrata e di uscita, e che il rendiconto in questione inoltre non era corredato anche dalla nota esplicativa cosi come stabilito, dalla norma appena menzionata, dopo la riforma del condominio.

Il condominio, dal canto suo, ha contestato ogni addebitato sostenendo che la delibera che riduce la partecipazione alla spesa di riscaldamento per un condomino non violerebbe in alcun modo il regolamento condominiale; mentre per quanto concerne la documentazione a supporto del rendiconto approvato dalla delibera impugnata ha ribadito che la stessa è stata messa a disposizione dei condomini che avrebbero potuto visionarla in qualsiasi momento.

La funzione dell'ordine del giorno

La sentenza. La terza sezione civile del Tribunale di Torino accoglie pienamente il primo motivo di impugnazione, mentre per quanto concerne l'approvazione con delibera del rendiconto privo di nota esplicativa effettua alcune precisazioni.(Tribunale di Torino, sez. III civ., 4.7.2017 n. 3528)

Per quanto concerne l'illegittimità della delibera che ha riconosciuto ad un condomino una riduzione del contributo alla spesa per il riscaldamento condominiale la sentenza applica quelle che sono state le novità introdotte dalla riforma del condominio entrata in vigore dal 18 giugno 2013, che recependo i principi anteriormente elaborati anche dalla giurisprudenza di legittimità, ha modificato il testo dell'art. 1118 del codice civile che al quarto comma così recita “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Torino, del 4.7.2017 n. 3528
  1. in evidenza

Dello stesso argomento