Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Nudo proprietario che paga il condominio: c'è regresso verso l'erede dell'usufruttuario?

Per le spese condominiali anticipate, l'azione di regresso del nudo proprietario può essere condizionata dalla rinuncia dell'erede dell'usufruttuario.
Avv. Marco Borriello 

Quando un appartamento in condominio è concesso in usufrutto, sorge la necessità di ripartire le spese condominiali. A questo proposito, interviene la legge che attribuisce al nudo proprietario gli oneri di manutenzione straordinaria (art. 1105 c.c.), mentre quelli ordinari sono posti a carico dell'usufruttuario (art. 1105 c.c.). La descritta suddivisione, però, opera ed è efficace soltanto nei rapporti interni.

Nei riguardi del condominio, infatti, nudo proprietario ed usufruttuario sono entrambi tenuti, in via solidale, al pagamento delle spese approvate dall'assemblea. Anche in tal caso è la legge a stabilirlo (art. 67 disp. att. cod. civ.).

In ragione di ciò, ad esempio, il nudo proprietario potrebbe essere invitato dall'amministratore a versare degli oneri comuni, in realtà a carico dell'usufruttuario.

Se ciò dovesse accadere, egli avrebbe la possibilità di recuperare quanto pagato a titolo di regresso.

Nel caso oggetto della sentenza in commento (Tribunale di Firenze, sentenza n. 2366 del 25 agosto 2022), l'azione di recupero del nudo proprietario è stata indirizzata verso l'erede dell'usufruttuario. Il convenuto, però, ha eccepito di non aver alcun dovere verso l'attore, poiché aveva rinunciato all'eredità. L'ufficio toscano ha, quindi, dovuto stabilire torti e ragione in questa vicenda.

Approfondiamo meglio, però, il caso concreto.

Nudo proprietario paga il condominio: c'è regresso verso l'erede dell'usufruttuario? Il caso concreto.

In un condominio toscano, con due diversi atti di compravendita, un signore aveva acquistato un appartamento, contestualmente, concedendo lo stesso in usufrutto ai coniugi venditori.

Deceduti, questi, rispettivamente nel novembre del 2016 e nel luglio del 2017, per delle spese condominiali anticipate al condominio, il proprietario si era rivolto al figlio degli usufruttuari per ottenerne il rimborso. Il potenziale successore, però, nel marzo del 2018 rinunciava all'eredità e, per questo motivo, negava ogni addebito.

Era, perciò, necessaria l'azione legale in commento, nel corso della quale la parte attrice insisteva nella richiesta di rimborso e sulla legittimità di ogni imputazione a carico della parte convenuta. Secondo l'attore, infatti, la rinuncia operata era stata del tutto inefficace.

Il figlio degli usufruttuari, successivamente alla morte degli stessi, era stato in possesso dei beni ereditari.

Nello specifico si trattava di alcuni mobili di pregio, presenti nell'appartamento, detenuti per oltre tre mesi dall'apertura della successione e senza fare alcun inventario.

Per l'istante, quindi, il convenuto doveva considerarsi un erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 cod. civ. e, per questo motivo, tenuto al rimborso degli oneri condominiali già versati per conto dei genitori usufruttuari.

Al termine dell'istruttoria, caratterizzata anche dall'escussione di un teste, ma prevalentemente basata sull'esame della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda. Il convenuto è stato, quindi, condannato al pagamento delle spese processuali, secondo il naturale principio della soccombenza.

Figlio nel possesso dei beni ereditari: può rinunciare all'eredità?

Quando muore un genitore, è un errore pensare che il figlio diventi, automaticamente, un erede. Non bisogna dimenticare, infatti, che il discendente ha la facoltà e non l'obbligo di accettare l'eredità nel termine di dieci anni dalla morte del de cuius. Nello stesso termine, inoltre, il figlio potrebbe, persino, decidere di rinunciare alla successione.

Si sta parlando, perciò, di un semplice chiamato all'eredità, nel pieno diritto di diventare o meno erede del proprio genitore entro un lasso di tempo molto ampio.

Debiti condominiali e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

C'è, però, un caso particolare in cui, la descritta regola incontra un'eccezione. Si tratta dell'ipotesi in cui il figlio è in possesso dei beni ereditari.

In questa occasione, infatti, i termini per accettare e rinunciare al patrimonio del de cuius sono molto più ristretti.

Ogni manifestazione deve, infatti, essere espressa entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario. Quest'ultimo, in particolare, deve essere effettuato entro tre mesi dall'apertura della successione.

In mancanza della rinuncia nel termine anzidetto oppure del tempestivo compimento dell'inventario, il figlio, in possesso dei beni ereditari, è considerato erede, in maniera pura e semplice, e l'eventuale rinuncia successiva sarebbe del tutto inefficace (art. 485 c.c.).

Proprio ciò che è successo nella vicenda in commento.

Spese condominiali: il nudo proprietario ha regresso verso l'erede dell'usufruttuario?

Sappiamo che l'amministratore può chiedere, indistintamente, le quote condominiali sia al nudo proprietario che all'usufruttuario. Lo può fare in base all'art. 67 ult. co. disp. att. c.c. «Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».

Ragion per cui, se il nudo proprietario paga le quote ordinarie del condominio, avrà poi azione di regresso nei confronti dell'usufruttuario. Questi, infatti, nei rapporti interni con il titolare dell'immobile, è tenuto al versamento degli oneri di manutenzione ordinaria dei beni comuni (ex multis. Cass. n. 2236/2012).

Il diritto anzidetto è, inevitabilmente, esercitabile anche nei riguardi del successore mortis causa dell'usufruttuario. L'erede, infatti, subentra negli obblighi del de cuius e, perciò, dovrà rimborsare al nudo proprietario le spese condominiali da questi anticipate, ma di competenza del defunto. Tale circostanza si è manifestata anche nel caso in commento.

Il Tribunale di Firenze ha accertato che il figlio degli usufruttuari era stato in possesso dei beni ereditari per un periodo superiore ai tre mesi dalla morte dei genitori, senza effettuare alcun inventario. Perciò, doveva considerarsi erede puro e semplice e la successiva rinuncia all'eredità non poteva avere alcun valore.

Per questi motivi, l'azione di regresso del nudo proprietario è stata accolta.

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 25 agosto 2022 n. 2366
  1. in evidenza

Dello stesso argomento