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Non tutte le comunicazioni nella bacheca condominiale possono creare un serio danno alla privacy dei condomini

Se l'avviso è rimasto affisso per un tempo ridotto non può aver concretamente procurato un danno non patrimoniale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, lo stesso Garante ha ribadito che le informazioni relative ai condomini possono essere comunicate a terzi solo con il consenso espresso degli interessati, ovvero in presenza di altri presupposti di liceità legislativamente previsti, come ora individuati nell'art. 6 del RGPD, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento (cfr. Garante privacy, Relazione annuale 2018, doc. web 9109211, consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it).

In precedenza, con il noto provvedimento del 18 maggio 2006 in materia di amministrazione di condomini, il Garante aveva chiaramente evidenziato che integra un trattamento illecito la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile.

Vi sono però comunicazioni messe in bacheca che possono risultare inidonee a procurare un serio danno-conseguenza da lesione del diritto alla riservatezza ai condomini coinvolti.

Tale problema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 7732 del 06/10/2023.

Morosità e privacy: arriva il primo risarcimento del danno

Non tutte le comunicazioni nella bacheca creano danno alla privacy dei condomini. Fatto e decisione

Due condomini citavano in giudizio la società erogatrice dei servizi di amministrazione condominiale per l'asserita illegittima divulgazione dei loro dati personali.

In particolare, gli attori hanno lamentavano che era stata affisso presso la bacheca condominiale dello stabile un comunicato mediante il quale veniva enunciato dettagliatamente l'esito sfavorevole di un procedimento amministrativo di "abuso edilizio" che li vedeva coinvolti.

In particolare era stata affissa la copia stampata di un'ordinaria informativa, già trasmessa a mezzo mail in via riservata ai soli consiglieri di condominio, al fine di informare i condomini sull'esito favorevole dell'esposto presentato dal condominio per denunciare le irregolarità e le difformità di natura edilizio-urbanistica collegate alle costruzioni eseguite sui terrazzi di proprietà degli attori.

L'amministratore dello stabile per conto della società affermava sotto giuramento di non aver mai autorizzato né promosso l'apposizione del comunicato nella bacheca condominiale e di aver appreso dell'avvenuta affissione della stampa soltanto a seguito delle contestazioni inviate, tramite PEC, dal legale degli attori.

Inoltre dall'istruttoria risultava come l'amministratore dello stabile per conto della società, non appena venuto a conoscenza dell'avvenuta affissione dell'avviso in questione nella bacheca condominiale, avesse immediatamente allertato telefonicamente il custode del caseggiato che prontamente aveva rimosso il comunicato dalla bacheca.

Alla luce della ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha dato torto agli attori. Come ha notato il giudice lombardo, dopo la detta denuncia degli abusi commessi dagli attori, ne era scaturita una vertenza amministrativa fra il condominio stesso e gli attori, il cui esito favorevole era stato comunicato in occasione di un'assemblea alla presenza degli stessi attori, mentre una copia dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi era stata distribuita ai presenti in assemblea e allegata al relativo verbale assembleare.

Il documento quindi era ampiamente noto alla collettività e comunque - come è emerso dalle credibili deposizioni dei testimoni - il comunicato oggetto di contestazione è stato fatto prontamente rimuovere dalla bacheca condominiale; di conseguenza per lo stesso Tribunale l'avviso è rimasto affisso nella bacheca condominiale per un tempo da ritenersi troppo esiguo per aver concretamente cagionato un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.

La pubblicazione dei dati con intento diffamatorio su bacheche e siti internet

Considerazioni conclusive

Per il Garante la bacheca condominiale può essere utilizzata solo per generiche informazioni di servizio inerenti la gestione condominiale (ad esempio data e ora di accesso nelle proprietà esclusive per letture dei contatori, rilievi di un tecnico ecc.).

La Cassazione ha recentemente precisato che non è legittima e giustificata l'affissione in una bacheca (esposta al pubblico e soggetta ad essere vista da parte di un numero indefinito di soggetti) di un avviso di convocazione contenente il riferimento ad una richiesta di conciliazione di un condomino in riferimento ad un decreto ingiuntivo subito, soprattutto se l'avviso è già stato comunicato a tutti i condomini (Cass. civ., Sez. II, 07/10/2022, n. 29323).

Allo stesso modo la bacheca condominiale non può essere utilizzata per fini personali o, ancora meno, per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno, in quanto ciò consente la divulgazione delle notizie, anche a terzi, estranei al condominio (Cass. pen., Sez. III, 28/3/2017, n. 15221).

Si ricorda che la normativa in materia di trattamento dei dati personali prevede, in caso di violazione, l'onere di risarcire il danneggiato dei danni patrimoniali e non. L'interessato ha il dovere però di dimostrare il pregiudizio subito e il danno, se di una certa serietà, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa.

Nella vicenda esaminata, tenendo conto della ricostruzione dei fatti storici, il Tribunale ha escluso che gli attori siano riusciti ad assolvere il proprio onere probatorio circa l'esistenza di un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione da loro asseritamente subito.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 6 ottobre 2023 n. 7732
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