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Affissione in bacheca di dati personali del condomino: è possibile?

La normativa sulla privacy non consente al condominio di utilizzare uno spazio comune, potenzialmente accessibile agli estranei, per comunicare dati personali dei proprietari.
Avv. Marco Borriello Avv. Marco Borriello 

La presenza di una bacheca in condominio può rivelarsi molto utile. Essendo posta all'ingresso del fabbricato diventa facilmente consultabile da tutti i residenti per qualsiasi avviso. Ad esempio, si informano gli abitanti della necessità di liberare il cortile dalle auto per consentire un intervento di manutenzione. Oppure, si avvisano i condòmini dell'imminente interruzione del servizio idrico a causa di lavori a cura del gestore.

Nel caso, invece, oggetto della recente ordinanza della Cassazione n. 29323 del 7 ottobre 2022, la bacheca era stata utilizzata per affiggere la convocazione ad un'assemblea con tanto di elencazione dei vari ordini del giorno. Tra questi, però, spiccava quello inerente ad una posizione debitoria di un proprietario.

Ebbene, in ragione di tale circostanza, nella lite in esame, si è discusso dell'opportunità di diffondere, tramite bacheca, un'informazione del genere e se, una volta accaduto, il comportamento del condominio e del suo amministratore sia stato lesivo della privacy del soggetto interessato.

Non mi resta, perciò, che approfondire i tratti salienti della vicenda de quo.

Affissione in bacheca di dati personali del condomino: è possibile? Il caso concreto

In un condominio pugliese, in prossimità di una riunione condominiale, l'amministratore affiggeva in bacheca l'avviso di convocazione in forma integrale con tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Tra questi, c'era quello riguardante una posizione debitoria di un condomino, già acclarata da un decreto ingiuntivo, in merito alla quale doveva discutersi sulla possibilità di una conciliazione.

La circostanza anzidetta non era gradita dal proprietario interessato. Nello specifico, si trattava di un avvocato, con tanto di studio all'interno del fabbricato.

Per il citato debitore, l'eventualità che l'avviso fosse letto anche dagli estranei al fabbricato, ivi compresi i suoi clienti o potenziali tali, comportava la lesione della propria immagine, determinava un inevitabile discredito e rappresentava un'evidente violazione della sua privacy.

Per tutti questi motivi, l'avvocato citava il condominio e il suo amministratore per la violazione dell'art. 15 del Dlgs 196/2003 e per chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale di Bari, però, non accoglieva la domanda. Secondo l'ufficio pugliese, la violazione commessa non era grave e inoltre l'istante non aveva nemmeno provato i paventati danni subiti a seguito dell'affissione in contestazione.

La vicenda, perciò, si spostava dinanzi alla Corte di Cassazione, dove il condomino de quo insisteva sulle proprie ragioni, auspicando una diversa interpretazione delle circostanze del caso e delle conseguenti applicazioni normative.

In effetti, gli Ermellini hanno accolto il ricorso, hanno cassato la sentenza impugnata e hanno rinviato al Tribunale di Bari per i provvedimenti di conseguenza.

Trattamento illecito dei dati personali: la normativa

La normativa in materia di trattamento dei dati personali, (art. 15 del Dlgs 196/2003, attualmente abrogato e, sostanzialmente, sostituito dall'attuale art. 41 del Dlgs 41/2018), prevede che il titolare del trattamento sia tenuto a risarcire i danni, patrimoniali e non, provocati a seguito della violazione delle disposizioni previste a tutela della privacy dei soggetti trattati «Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti, a norma dell'articolo 82 del regolamento UE, al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato da un trattamento o da qualsiasi altro atto compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto».

Il responsabile del trattamento, perciò, deve stare molto attento a diffondere, indebitamente, i dati sensibili di qualcuno. In caso contrario, si esporrebbe ad un'azione risarcitoria. Proprio ciò che sarebbe avvenuto nella vicenda in commento.

Vediamo, però, perché.

Affissione in bacheca di dati personali del condomino: non è consentita

Per la Cassazione, la normativa a tutela della privacy non consente al condominio e/o al suo rappresentante di utilizzare uno spazio condominiale, potenzialmente accessibile agli estranei, per comunicare qualsivoglia dato personale dei vari proprietari «La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (v. Cass. Sez. 1 n. 18443-13), non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino».

In bacheca, perciò, non è possibile affiggere un avviso di convocazione contenente alcune informazioni personali, come quelle relative alla posizione debitoria di uno dei condòmini.

Nel caso di specie, inoltre, l'affissione in contestazione è stata, giustamente, definita ultronea e ingiustificata. Essa, infatti, è avvenuto addirittura dopo e in aggiunta all'avviso già inviato ai vari aventi diritto.

Per tutti questi motivi, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il comportamento del titolare del trattamento dei dati personali.

Affissione in bacheca di dati personali del condomino: c'è risarcimento danni?

La normativa in materia di trattamento dei dati personali prevede, in caso di violazione, l'onere di risarcire il danneggiato dei danni patrimoniali e non. Ovviamente, l'interessato ha il dovere di dimostrare il pregiudizio subito e il danno, se di una certa serietà, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa.

Ebbene, nel caso della pubblicazione indebita nella bacheca condominiale dei dati sensibili di un avvocato, con tanto di studio nell'edificio, per la Cassazione, la prova è stata raggiunta. È innegabile, infatti, che l'informazione sullo stato debitorio del professionista era stata lesiva della sua reputazione. I potenziali clienti, infatti, avrebbero potuto leggere quanto affisso all'ingresso dell'edificio.

Il Tribunale in prima istanza, perciò, avrebbe dovuto, solo, valutare la rilevanza del danno subito e liquidarlo. Non essendo stato fatto neppure questo e per tutte le altre ragioni, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata.

Sentenza
Scarica Cass. 7 ottobre 2022 n. 29323
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