Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Convocazione tramite PEC e casella piena del condomino destinatario: la convocazione è valida?

Un chiarimento utilissimo nella recente decisione del Tribunale di Roma n. 16447/22
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Prima della riforma, la giurisprudenza era solita evidenziare la mancanza di un obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione poteva essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salve le particolari modalità di notifica del detto avviso, prescritte dal regolamento.

La situazione però è cambiata per effetto della c.d. Riforma del Condominio che ha modificato l'articolo 66 disp. att. c.c.

Questa norma attualmente prevede che l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, debba essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

Per convocare i condomini si devono utilizzare quelle forme di comunicazione previste dalla detta norma che garantiscono la effettiva conoscibilità della convocazione stessa.

Quelle forme di comunicazione non contemplate dalla citata disposizione sono considerate inidonee a garantire l'effettiva conoscenza della convocazione da parte del destinatario.

A tale proposito si ricorda che la mancata tempestiva convocazione di un condomino, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., integra un vizio di costituzione dell'assemblea che è idoneo, di per sé, a portare all'annullamento della delibera in quella sede approvata.

L'articolo 66 disp. att. c.c. infatti precisa che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Così, ad esempio, costituisce vizio di convocazione dell'assemblea condominiale, l'inoltro del relativo avviso dalla posta elettronica certificata dell'amministratore, all'indirizzo di posta elettronica non certificata del condomino (Trib. Genova, sez. III, 23 ottobre 2014).

Utilizzando la PEC infatti all'invio del messaggio il sistema conferma di averlo preso in carico (ricevuta di accettazione), mentre, una volta consegnato il messaggio al destinatario, si riceve la conferma della consegna stessa (ricevuta di consegna).

Inviando una PEC all'indirizzo di posta elettronica non certificata del condomino si potrà avere una ricevuta di accettazione ma non si avrà la ricevuta di consegna, che il server della posta ordinaria non è in grado di generare.

Con riferimento alle comunicazioni tramite PEC, la ricevuta di consegna assume, però, un ruolo di primo piano. Tale documento, infatti, dimostra fino a prova contraria che il messaggio informatico spedito è giunto nella casella elettronica del destinatario.

E se il condomino (dotato di PEC) viene convocato tramite posta elettronica certificata dell'amministratore a mezzo PEC e il sistema dopo aver generato la ricevuta di accettazione, poi genera un secondo avviso di "mancata consegna per casella piena" del destinatario?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza dell'8 novembre 2022 n. 16447.

Convocazione tramite PEC e casella piena del condomino destinatario: vicenda e decisione

Nel caso esaminato un condomino lamentava, tra l'altro, la violazione degli artt. 66 disp. att. c.c., rilevando l'irregolare convocazione all'assemblea, essendogli stato recapitato l'avviso via PEC in data 19 marzo 2021 e, quindi, soltanto 4 giorni prima della data in cui era stata fissata l'assemblea (il 23 marzo 2021) in prima convocazione.

Il problema era che il sistema aveva generato automaticamente l'avviso della ricevuta accettazione della PEC e successivamente un secondo avviso attestante la mancata consegna per casella piena del condomino.

Come usare la pec per la convocazione dell'assemblea

All'esito del giudizio, però, il Tribunale ha ritenuto valida la convocazione dell'assemblea eseguita a mezzo PEC e rigettato tutte le domande proposte dal condomino. Secondo il Tribunale, infatti, la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata anche con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cosiddetta casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

Tale conclusione è in linea con quanto affermato dalla Cassazione, che ha più volte ribadito il principio per cui il messaggio in cui si comunica che la casella PEC del destinatario è piena è equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna poiché il mancato download nella casella PEC piena è causato dalla mancata manutenzione della stessa da parte del destinatario/proprietario (Cass. civ., Sez. VI, 11/02/2020, n. 3164).

In ogni caso si è rivelato inutile il tentativo del condomino di sostenere la tesi dell'indirizzo PEC errato.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 8 novembre 2022 n. 16447
  1. in evidenza

Dello stesso argomento