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Non partecipare senza motivo al procedimento di mediazione può costare carissimo al condominio

Mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione e severa punizione del giudice.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Non è conveniente per il condominio ignorare il procedimento di mediazione e resistere in giudizio nella consapevolezza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

A dimostrazione di quanto sopra si può segnalare una recente vicenda giudiziaria terminata con una condanna severissima a carico della collettività condominiale (Tribunale Termini Imerese 19 aprile 2022 n. 312).

Mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione e severa punizione del giudice: la vicenda

Un condomino impugnava una delibera che riteneva invalida per mancato raggiungimento del quorum e violazione dell'art. 1123 c.c. per la costituzione del fondo cassa morosi; violazione dell'art. 1130 bis, 1135 e 1136 c.c. per assenza di un rendiconto del fondo cassa piscina; violazione dell'art. 1130 bis e 1135 c.c. in quanto il rendiconto era privo della nota sintetica esplicativa di gestione. L'attore chiedeva la condanna dei condomini per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il condominio, benché ritualmente convocato dall'Organismo prescelto, senza giustificato motivo non si presentava all'incontro fissato e l'esperimento veniva di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti.

In ogni caso lo stesso convenuto si difendeva con generiche ed irrilevanti argomentazioni, non supportate da un valido riscontro probatorio e, comunque, smentite dalla produzione documentale allegata dall'attore.

Mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione e severa punizione del giudice: la decisione

Il Tribunale ha dato ragione all'attore. Infatti ha rilevato che effettivamente era stata approvata la creazione di un fondo cassa morosi per "coprire" le quote non versate, senza il voto unanime dei condomini proprietari (mentre il convenuto sosteneva invece che erano state approvate "spese necessarie per promuovere azioni monitorie nei confronti di taluni condomini non in regola con i pagamenti e per promuovere azioni esecutive").

Inoltre ha evidenziato come il rendiconto oggetto di causa ed allegato alla delibera in contestazione non facesse riferimento alcuno al fondo cassa piscina (con le voci di entrata e di spesa relative alla costruzione di detto manufatto), né al conto corrente bancario dedicato. In ogni caso il rendiconto è risultato privo dei requisiti indicati dall'articolo 1130 bis c.c. Per il Tribunale - che ha sottolineato l'inconsistente difesa del convenuto - è risultato particolarmente grave che il condominio senza un giustificato motivo non avesse partecipato al procedimento di mediazione.

Lo stesso giudice quindi ha valutato tale condotta sufficiente a confermare la fondatezza della pretesa di parte attrice, in forza del combinato disposto degli articoli 8, comma 4 bis, del Dlgs 28/2010 e 116 c.p.c.; inoltre, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal condominio convenuto, il Tribunale ha ritenuto giusto condannare la compagine condominiale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Del resto tale disposizione risponde all'esigenza di preservare l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando l'abuso dello strumento processuale e le condotte contrarie al principio di lealtà processuale che aggravando, l'uno, il ruolo del magistrato e concorrendo, le altre, a rallentare i tempi di definizione dei processi, creano nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti ed urgenze nonché agli interessi pubblici dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla L. 89/2001 (cosiddetta Legge Pinto) giusto l'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (Trib. Velletri 12 luglio 2019 n. 2775). Sembra utile segnalare che secondo il Tribunale di Massa (sentenza del 21 settembre 2018 n. 651) l'immotivata resistenza del condominio nella lite e la mancata adesione alla mediazione comportano condanna del convenuto per lite temeraria e al versamento di somma pari al contributo unificato in favore dell'erario (nel caso di specie era stata impugnata una delibera relativa alla nomina di amministratore, assunta pacificamente con maggioranza inferiore a quella richiesta dalla legge ma il condominio aveva pervicacemente resistito in controversia ed aveva anche rifiutato di proseguire nella mediazione.

Alla luce di quanto sopra si comprende perché il Tribunale abbia annullato la delibera ed il condominio sia stato condannato al pagamento a favore dell'attore di una somma a titolo di risarcimento per lite temeraria (oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo), dei compensi relativi al procedimento di mediazione, delle spese di lite e di una somma in favore dell'Erario di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.

Sentenza
Scarica Trib. Termini Imerese 19 aprile 2022 n. 312
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