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Non è facile usucapire la canna fumaria del vicino

La canna fumaria, quale bene mobile, può essere acquisita dal proprietario dell'immobile per via dell'istituto dell'accessione?
Avv. Anna Nicola 

Introduzione

L'accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. La proprietà di una cosa si estende a quello che si unisce ad essa, in ragione dell'incorporazione materiale, indipendentemente dallo stato soggettivo del proprietario.

Si qualifica come attrazione reale, sulla cui base la preminenza di un bene (il suolo) su un altro (la costruzione o piantagione che su di esso insiste) implica l'attrazione del secondo nell'ambito della proprietà del primo.

La base dell'istituto è rappresentata dalla forza di espansione del diritto della proprietà, in forza della quale quello che si consolida sul suolo diventa di proprietà del titolare stesso.

Questi principi sono stati fatti propri dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 16 agosto 2022 n. 2340, in tema di canna fumaria.

Fatto e decisione

La signora X conviene in giudizio il suo vicino rivendicando la proprietà della canna fumaria che parte della sua proprietà, si dirama in senso verticale per poi giungere sulla proprietà del convenuto.

In particolare, si estrinseca sui fianchi di alcune villette a schiera con diverse collocazioni fino a giungere al tetto.

La medesima chiede altresì il ripristino dello status quo ante per aver controparte manomesso l'utilizzo del bene oltre al risarcimento del danno per aver il convenuto illegittimamente utilizzato in tutti questi anni la sua canna fumaria.

Quest'ultimo si costituisce in giudizio negando la proprietà altrui ed affermando la propria per usucapione, in subordine chiede accertarsi la comunione del manufatto, domandando comunque di dichiarare il suo diritto all'uso del bene. In via riconvenzionale formula la medesima domanda di rivendica del bene promossa dall'attrice.

Il giudizio svolge tutta la sua fase istruttoria, sia con CTU, sia con prove per testimoni.

Il Giudice rileva che sulla base del principio di accessione il manufatto è di proprietà dell'attrice ubicata all'interno del fondo relativamente alla parte della canna che si colloca all'esterno dell'unità immobiliare.

Si accerta che è stata costruita dal dante causa dell'attrice e da questi utilizzato per il suo esercizio commerciale per più di vent'anni oltre che dagli esercizi commerciali a lui succedutisi, senza che ve ne fossero altre.

Ed infatti il CTU ha chiarito che la proiezione verticale del manufatto - quando esso fuoriesce dalla terrazza e si dirige verso il tetto, poi superandolo - ricade sulla particella di parte attrice, per cui viene fugato ogni dubbio sulla proprietà del bene in capo all'attrice e soprattutto viene confermato che tale manufatto è stato nella effettiva disponibilità sia del dante causa dell'attrice.

Circostanze confermate dai testimoni.

Il CTU ha altresì accertato che nel tratto della canna fumaria che piega verso l'alto vi è un'ostruzione che consente solo al convenuto l'uso dell'ultimo tratto in verticale della canna fumaria: all'interno di questa parte della canna che insiste nella proprietà attorea, risulta essere stata collocata una schermatura per cui essa viene usata dal solo convenuto quale parte finale della propria canna fumaria sulla parete della quale si innesta e congiunge.

Innesto definito clandestino ed abusivo dal Giudice anche perché di più recente costruzione rispetto alla canna attorea.

Al termine dell'esame istruttorio, il Giudice riconosce quindi la proprietà dell'attrice e nega quella del convenuto.

L'osservazione principale è la seguente. Essendo comunque vero che nelle scritture e nei documenti pubblici acquisiti agli atti del giudizio non vi sono riferimenti espressi all'identità del soggetto proprietario del manufatto, questa assenza è supplita dal fatto che essendo un bene posto a servizio di una proprietà immobiliare, la ricerca del titolo "proprietario" viene sostituita sia dal principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., sia da quello di cui all'art. 840 secondo comma c.c. sia da quello del possesso vale titolo che, infine, da quello per cui nel contratto di acquisto non vi è alcuna clausola che eccettui il bene in oggetto dal titolo proprietario.

Il Giudice condanna altresì il convenuto alla rimozione dell'ostruzione segnalata dal CTU all'interno della canna fumaria e al ripristino dello status quo ante; in particolare, applicando la tutela risarcitoria in forma specifica, andrà ripristinato non lo stato precedente l'evento, ma la situazione materiale che si sarebbe avuta in assenza dell'illecito, tenuto conto dei normali accadimenti modificativi della realtà fisica e giuridica che si sarebbero ugualmente prodotti.

Canna fumaria, ordine del giorno e distanze

La domanda risarcitoria dell'attrice non viene invece accolta, tenuto conto che il diritto di proprietà non assurge a diritto fondamentale tale da legittimare la sua richiesta.

Considerazioni conclusive

Se il Giudice non avesse concluso per l'applicazione dell'accessione, che è un modo di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario, avrebbe dovuto verificare la sussistenza della prova da parte dell'attrice del diritto rivendicato.

Essa avrebbe dovuto dimostrare con ogni mezzo, di essere il titolare.

Poiché il legislatore non vede con favore i modi di acquisto a titolo derivativo, che possono, in teoria, derivare anche da chi non è proprietario (a non domino), il rivendicante deve provare di aver acquistato la titolarità del bene a titolo originario.

Si tratta della c.d probatio diabolica perché si tratta di dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.

In ragione di ciò, in breve sintesi per quanto concerne i primi due istituti, il legislatore permette a colui che agisce in rivendicazione di dare ingresso agli istituti del possesso, dell'usucapione e dell'accessione, come è stato nel caso di specie.

Se si tratta di bene immobile, l'attore ha la possibilità di unire il suo possesso a quello del suo dante causa, dimostrando che il ben è stato posseduto per tutto il tempo necessario ad usucapirla.
Se, invece, la rivendica riguarda una cosa mobile, è sufficiente provare di aver acquistato il possesso in buona fede, con un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo. Si tratta del cd. possesso vale titolo.

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 16 agosto 2022 n. 2340
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