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Voglio installare una canna fumaria in facciata e richiedere un parere preventivo all'assemblea: quali informazioni devo fornire ai condomini?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Venezia che si è occupata dell'autorizzazione richiesta all'assemblea da un condomino per l'installazione di due canne fumarie in facciata.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Secondo l'art. 1102 c.c., ciascun condomino può trarre dalla cosa comune un'utilità maggiore e più intensa di quella che ne venga tratta dagli altri comproprietari a condizione che ciò non comprometta il diritto al pari uso da parte dei medesimi e si rispettino ulteriori due parametri: la salvaguardia della stabilità e della sicurezza dell'edificio, l'assenza di alterazioni del decoro architettonico.

Ne consegue che anche la canna fumaria appoggiata al muro perimetrale dell'edificio condominiale può ritenersi legittima se ancorata ai suddetti parametri.

È possibile, però, che una clausola del regolamento richieda in modo specifico l'approvazione preventiva dell'assemblea anche per interventi che il privato condomino potrebbe altrimenti porre in essere liberamente. In tal caso il singolo condomino richiedente non può pretendere comunque che l'autorizzazione gli sia concessa perché ciò equivarrebbe ad abrogare detta disposizione regolamentare.

In ogni caso, la realizzazione di opere come l'apposizione di una tubazione sulla facciata senza il consenso assembleare comporta il diritto della restante collettività condominiale a pretendere la rimozione di quanto abusivamente realizzato.

In mancanza di tali clausole però è possibile (e saggio) che il condomino richieda una previa autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, tanto più in presenza di previsioni del regolamento condominiale che risultano circoscrivere i diritti dei singoli sui beni comuni.

Nasce però un dubbio: quali informazioni devono essere fornite all'assemblea per metterla in condizioni di decidere? La risposta è contenuta nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 654 del 23 marzo 2023.

Installazione di una canna fumaria in facciata, richiesta di un parere preventivo all'assemblea ed informazioni da comunicare ai condomini. Fatto e decisione.

La controversia prendeva l'avvio quando l'assemblea di un caseggiato negava ad un condomino l'autorizzazione all'installazione di due canne fumarie sulla parete dell'edificio condominiale. Il Tribunale - a cui il condomino si rivolgeva - confermava la bontà della decisione assembleare.

Secondo lo stesso giudice l'attore non aveva indicato l'effettiva destinazione di uso delle canne fumarie e la mancanza di tale specificazione non aveva consentito alla collettività condominiale di verificare il rispetto delle disposizioni normative, né di stabilire il corretto posizionamento né il loro dimensionamento.

Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte di Appello. Anche secondo i giudici di secondo grado non vi è dubbio che deve considerarsi del tutto legittima la delibera con la quale l'assemblea neghi l'autorizzazione in mancanza di alcuni degli elementi indispensabili per valutare l'accoglibilità della richiesta avanzata dal condomino.

Del resto è emerso che le informazioni utili per decidere (pure incomplete) sono state fornite per la prima volta soltanto in sede di contraddittorio tecnico con i consulenti di parte, così precludendo all'assemblea di provvedere con "cognizione di causa".

Considerazioni conclusive

La decisione in commento è pienamente condivisibile se si considera che la richiesta del condomino è stata inoltrata solo in via "esplorativa" e non corredata da uno specifico progetto.

L'attore non ha specificato come sarebbero state utilizzate le canne fumarie, informazione di fondamentale importanza per la verifica del rispetto della vigente normativa, sia per il coretto posizionamento che per il dimensionamento delle canne fumarie stesse.

In presenza di un progetto o comunque di tutte le informazioni utili per decidere, la collettività condominiale non può negare a priori ed in via anticipatoria l'attività del condomino, costituendo un eccesso di potere non consentito all'assemblea che determina la nullità della specifica determinazione assunta (Trib. 7 marzo 2018 n. 279).

Sentenza
Scarica App. Venezia 23 marzo 2023 n. 654
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