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Modifica millesimi allegati al regolamento contrattuale: quale maggioranza?

Se le tabelle millesimali riportano dei valori meramente ricognitivi di quelli di legge, in caso di errori o alterazioni del valore, si possono correggere a maggioranza.
Avv. Marco Borriello 

Nel caso oggetto della recente sentenza della Corte di Appello di Bari n. 549 del 3 aprile 2023, le parti in causa si sono scontrate sulle tabelle millesimali di un fabbricato.

In particolare, secondo le istanze di alcuni proprietari, quelle in vigore erano viziate da errori tali da alterare il rapporto tra i valori reali dei singoli piani o porzioni di piano del condominio. Per questa ragione, non essendoci stata alcuna risoluzione amichevole al problema, la diatriba si spostava in Tribunale dove gli attori chiedevano la revisione delle tabelle incriminate.

Maggioranza per la modifica dei millesimi allegati al regolamento contrattuale. Fatto e decisione

Al termine del primo grado, con una sentenza del 2018, l'ufficio di prime cure accoglieva la domanda. Nel farlo, faceva proprie le risultanze della CTU, secondo la quale le tabelle presentavano degli errori tali da giustificare la loro revisione e dovevano essere corrette a vario titolo.

Per questo motivo, la richiesta di revisione di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ. era stata legittima.

La vicenda de quo si spostava, quindi, in sede di appello dove l'appellante condominio ribadiva la tesi difensiva già proposta in primo grado: le tabelle in discussione erano frutto di un regolamento condominiale contrattuale approvato, da tempo immemore, all'unanimità.

Per questa ragione, l'eventuale rettifica dei valori espressi in questo documento poteva essere disposta soltanto con il consenso di tutti gli aventi diritto e non con il procedimento per revisione giudiziale di cui alla norma citata.

La Corte di Appello di Bari non ha mutato il precedente verdetto e ha confermato il diritto degli appellati alla richiesta correzione delle tabelle.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ., nel solco della giurisprudenza dell'argomento, la Corte di Appello di Bari ha, innanzitutto, precisato che "sussiste il presupposto per la richiesta di revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., irrilevante risultando la natura contrattuale delle tabelle, ben potendo essere modificate dall'A.G.- Cass. n. 11960/2004)".

La sentenza in commento conferma, quindi, che le tabelle millesimali, redatte in conformità al valore proporzionale delle singole proprietà, ove affette da errori, si possono correggere a maggioranza o, in assenza di questa, mediante il rimedio giudiziale di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ. Tale conclusione deve essere confermata anche per quelle tabelle che sono state, originariamente, predisposte dal costruttore e che sono contenute nel regolamento condominiale contrattuale.

Essendo questo il caso delle tabelle in esame, la domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento ha ricordato che, per legge, le tabelle possono essere modificate dall'assemblea a maggioranza (ex art. 1136, co. 2 cod. civ.) o dall'autorità giudiziaria ex art. 69 disp. att. cod. civ. (Cass. civ., Sez. II, Ord. 11 dicembre 2019 n. 32439) e che l'unanimità è richiesta soltanto in casi particolari.

Nello specifico, ciò è previsto allorquando la tabella originaria è stata redatta ed approvata da tutti in deroga al regime legale di ripartizione stabilito dall'art. 1123 cod. civ.

Se, invece, il documento riporta dei valori meramente ricognitivi di quelli di legge, in caso di errori o di rilevanti e successive alterazioni del valore di una o più unità immobiliari, si può, facilmente, rimediare ai medesimi con una votazione a maggioranza (Cass. Sez. 6 - 2, 25/01/2018, n. 1848; Cass. Sez. 2, 25/10/2018, n. 27159) oppure con il procedimento di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ.

Sentenza
Scarica App. Bari 3 aprile 2023 n. 549
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