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Azione di revisione tabelle e legittimazione passiva

L'amministratore del fabbricato è legittimato passivo nell'azione di revisione delle tabelle millesimali.
Avv. Marco Borriello 

Nel procedimento culminato con la recente sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 863 del 13 aprile 2023 si è discusso delle tabelle millesimali di un condominio e, più specificatamente, della legittimazione passiva nell'azione diretta alla revisione delle medesime di cui all'art. 69 disp. att. c.c.

Revisione tabelle e legittimazione passiva. Fatto e decisione

I fatti, in particolare, risalgono al lontano 2015, allorquando, nel corso di un'assemblea, ritualmente tenutasi nell'ottobre dello stesso anno, il consesso non approvava la modifica delle tabelle in vigore. Ebbene, per alcuni proprietari dell'edificio, tale circostanza era inaccettabile.

Secondo la tesi dei dissenzienti, le tabelle in corso erano superate. Esse, infatti, risalivano al 1967 e da quella data molte unità immobiliari, anche di destinazione commerciale, si erano ampliate notevolmente. Sussistevano, perciò, tutti i presupposti per procedere all'approvazione di nuove tabelle anche attraverso il procedimento giudiziale di cui all'art. 69 disp. att. c.c.

La questione, pertanto, si spostava dinanzi al competente Tribunale di Padova nel quale l'amministratore del condominio era ritualmente evocato in giudizio. L'ufficio de quo, quindi, facendo proprie le risultanze dell'immancabile CTU, accoglieva la domanda di revisione.

A seguito di questo verdetto, la lite proseguiva in appello, nell'occasione proposto da cinque condòmini. Secondo la tesi degli appellanti, il giudice di prime cure era incorso in un grave errore in procedendo non avendo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dell'edificio.

Sussisteva, infatti, una tipica ipotesi di litisconsorzio necessario nell'occasione del tutto ignorata. Per questo motivo, la sentenza doveva essere riformata.

La Corte di Appello di Venezia, valutati gli atti, non ha accolto la predetta argomentazione. La vocatio in ius del solo amministratore del condominio era stata sufficiente. L'appello, inoltre, era inammissibile poiché proposto tardivamente e gli appellanti condòmini non avevano alcun presupposto nemmeno per essere rimessi in termini. L'ufficio lagunare ha, quindi, respinto ogni domanda.

Per la Corte di appello di Venezia, in ciò supportata dalla giurisprudenza, se le tabelle millesimali rispettano il principio sancito dall'art. 1123 cod. civ., sono, sostanzialmente, ricognitive dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge. Esse, infatti, attribuiscono le spese comuni in proporzione al valore delle singole proprietà.

In tal caso, quindi, in tema di legittimazione passiva dell'azione di revisione delle tabelle di cui all'art. 69 disp. att. cod. civ., è escluso che si possa configurare un litisconsorzio necessario con tutti i condòmini del fabbricato.

Infatti, la legge afferma chiaramente che "ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore".

Considerazioni conclusive

Nell'azione in esame, i condòmini appellanti, che non avevano partecipato al primo grado di giudizio, non potevano certo dolersi di tale circostanza. Essi, infatti, non dovevano essere necessariamente citati, erano stati, comunque, informati della causa in corso e non vi avevano partecipato per loro scelta (ad esempio con un intervento volontario).

I condòmini in questione hanno, quindi, proposto l'appello tardivamente, cioè oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza. Non sussisteva, però, alcun presupposto per la rimessione in termini.

La giurisprudenza ha già precisato che "L'amministratore di condominio è passivamente legittimato, ex art. 1131, comma 2, c.c., rispetto ad ogni azione volta alla revisione o determinazione giudiziale di tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali giacché, rientrando l'approvazione di tali tabelle nella competenza gestoria dell'assemblea, si versa in presenza di controversia riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore => dall'art. 1130 c.c. ed ai correlati poteri rappresentativi processuali, senza alcuna necessità di litisconsorzio di tutti i condomini" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5453 del 2022; Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2635).

Sentenza
Scarica App. Venezia 13 aprile 2023 n. 863
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