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chicco.salsa

Revisione tabelle millesimali in presenza di un errore palese

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buonasera,

abito in un condominio con 2 scale A e B situate in 2 palazzine separate da un cortile interno. Il sotto delle 2 palazzine è occupato da 2 locali che appartengono alla stessa proprietaria e uniti tra di loro da un corridoio situato sotto il cortile. Prima questi locali erano adibiti entrambi ad una attività di parrucchiera. Ora sono stati separati con delle porte lungo il corridoio e il locale sotto la palazzina A è rimasto un attività commerciale, il locale sotto la palazzina B è diventato un appartamento. Il problema è che non si sa per quale motivo, al tempo della stesura delle tabelle millesimali (anni fa) alla proprietaria di questi locali sono stati assegnati solo 8 millesimi per tutto. 8 millesimi che nelle ripartizione delle spese per scale, appartengono tutti alla scala A. La scala B (dove io abito)si ritrova ora un appartamento nel piano interrato che non paga nessuna spesa condominiale inerente alla scala B, nonostante l'appartamento prenda tutto il sotto della palazzina B. Tenendo conto che anche gli 8 millesimi dell'altro locale sotto la palazzina A sono una cosa ridicola, in sede di assemblea si può deliberare la revisione delle tabelle, e se si con quale maggioranza? E una volta eventualmente revisionate le tabelle, quelle nuove con quale maggioranza possono essere approvate?

Calcolando che c'è un palese errore nelle vecchie tabelle, può un solo condomino richiedere la revisione senza nessuna maggioranza? O può chiedere la revisione solo la maggioranza della palazzina B almeno per le spese che riguardano solo la palazzina B. Per pura informazione la palazzina B in termini di millesimi è molto più piccola della palazzina A e quindi da sola non rappresenta la maggioranza

L'art. 69 dacc dispone come segue:

 

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

(omissis)

 

Sarebbe curioso risalire al momento in cui vennero stilate le tabelle millesimali di quei locali al piano seminterrato e soprattutto sarebbe curioso capire come sia stato possibile approvarle senza accorgersi di un errore così marchiano. Ritengo comunque che l'art. 69 dacc basti per dare una risposta alla tua richiesta.

grazie,

non so a quando risalgono le tabelle e come sono state approvate. Io sono entrato da poco in questo condominio e ho trovato questa situazione.

Ma nel caso di interesse di un singolo condomino in questo caso di evidente errore, le spese per la revisione sono a carico del singolo condomino?

Se in virtù di questo evidente errore l’assemblea non dovesse deliberare la revisione, e il condòmino che ha richiesto la modifica si rivolgesse al giudice, penso che nel caso la revisione fosse imposta, si otterrebbe il risarcimento delle spese da parte del condominio.

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