#1 Inviato 16 Marzo, 2017 Buongiorno, vivo in un condominio di 7 villette nel quale ripartiamo i costi comuni secondo delle tabelle millesimali calcolate e allegate al regolamento di condominio dal costruttore. In fase di acquisto non ho prestato la dovuta attenzione a questo aspetto, ma adesso sono nella convinzione che le tabelle millesimali siano non eque (almeno nei miei confronti). Ho fatto chiedere dall'amministratore evidenza dei criteri per il calcolo delle tabelle, ma il costruttore dice di non avere più tali criteri a distanza di un anno dall'acquisto. Ho provato a discutere in sede di assemblea per richiedere la revisione delle tabelle presentando un preventivo "basso", ma sono stato messo in minoranza. C'è qualcosa che posso fare?
#2 Inviato 16 Marzo, 2017 Buongiorno,vivo in un condominio di 7 villette nel quale ripartiamo i costi comuni secondo delle tabelle millesimali calcolate e allegate al regolamento di condominio dal costruttore. In fase di acquisto non ho prestato la dovuta attenzione a questo aspetto, ma adesso sono nella convinzione che le tabelle millesimali siano non eque (almeno nei miei confronti). Ho fatto chiedere dall'amministratore evidenza dei criteri per il calcolo delle tabelle, ma il costruttore dice di non avere più tali criteri a distanza di un anno dall'acquisto. Ho provato a discutere in sede di assemblea per richiedere la revisione delle tabelle presentando un preventivo "basso", ma sono stato messo in minoranza. C'è qualcosa che posso fare? Per modificare le tabelle millesimali è necessaria l'unanimità dei condomini, a meno che tu non riesca a dimostrare che c'è un errore.
#3 Inviato 16 Marzo, 2017 Come disposta dall'Art. 69 Disp.Att. del Codice Civile I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. L'amministratore ha giustamente ascoltato le tue richieste ed ha informato e chiesto di deliberare i condòmini in assemblea. Se desideri potresti far redigere delle tabelle millesimali a tue spese e valutare se ricorrere in giudizio in presenza di evidenti errori di redazione.
#4 Inviato 16 Marzo, 2017 Grazie per la pronta risposta. Per evidenti errori si può condiderare una non applicazione di coefficienti che determinino un 10% di differenza in millesimi?
#5 Inviato 16 Marzo, 2017 La differenza del 10% non è alta, l'articolo citato fa riferimento ad alterazioni per più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino, Senza avere in mano i parametri utilizzati per redigere le tabelle in essere, non è facile dare una risposta. Per tali verifiche occorre affidarsi ad un tecnico che compili nuove tabelle, faccia un confronto, riesca magari a determinare i parametri utilizzati precedentemente e rediga un verbale dove si evidenzi la percentuale di variazione esatta ed indichi gli errori.
#6 Inviato 16 Marzo, 2017 Grazie per la pronta risposta.Per evidenti errori si può condiderare una non applicazione di coefficienti che determinino un 10% di differenza in millesimi? Se le tabelle sono contrattuali anche per evidenti errori, si possono modificare solamente all'unanimità con 1000/1000 perchè così è stato stabilito ed accettato per convenzione, ovvero potrebbe essere stabilito che chi ha solo 10 mlm debba pagare le spese in parti uguali a tutti gli altri e/o in altra proporzione; E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)
#7 Inviato 16 Marzo, 2017 Buongiorno,vivo in un condominio di 7 villette nel quale ripartiamo i costi comuni secondo delle tabelle millesimali calcolate e allegate al regolamento di condominio dal costruttore. In fase di acquisto non ho prestato la dovuta attenzione a questo aspetto, ma adesso sono nella convinzione che le tabelle millesimali siano non eque (almeno nei miei confronti). Ho fatto chiedere dall'amministratore evidenza dei criteri per il calcolo delle tabelle, ma il costruttore dice di non avere più tali criteri a distanza di un anno dall'acquisto. Ho provato a discutere in sede di assemblea per richiedere la revisione delle tabelle presentando un preventivo "basso", ma sono stato messo in minoranza. C'è qualcosa che posso fare? * premesso che è quantomeno strano che non ci siano più i procedimenti di calcolo dei millesimi (basta conoscere il nome del tecnico progettista e direttore dei lavori per chiedere lumi). in materia il c.c. è chiaro, si può chiedere rifacimento solo se vi è la certezza di un errore. ma questo va provato con carte alla mano. quindi solo un tecnico incaricato dalla parte può certificare. a fronte dell'opposizione dell'assemblea non resta che rivolgersi al giudice per vedersi riconosciuti i diritti. ma il gioco vale la candela? se la differenza fosse solo di 1 o 2 millesimi è meglio lasciar perdere......... in fondo si tratta di 1 o 2 euro in più di spesa ogni mille euro di spese condominiali....... può essere una questione di merito e/o di principio......