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Verbale dell'assemblea, bando ai formalismi.

L'importante è che sia tutto chiaro, allora il verbale non sarà contestabile.
Avv. Lorenzo Cottignoli - Foro di Bologna 

La chiarezza dei contenuti e la possibilità di comprendere le dinamiche delle decisioni che hanno condotto all'approvazione di una delibera assembleare prevalgono sul rispetto dei formalismi ai fini della validità del verbale.

Lo ribadisce, con una recente sentenza del 5 gennaio 2021, n. 36, il Tribunale di Perugia, che rigetta l'impugnazione di un condomino il quale lamentava diversi - presunti - difetti di forma che affliggevano il verbale contestato, contentente l'approvazione di un bilancio preventivo.

Verbale dell'assemblea. I formalismi.

Tra questi, specialmente, rilevavano, secondo l'impugnante, l'aver omesso di indicare il numero dei millesimi relativi ad uno dei condòmini, ed altresì il non aver indicato il numero dei condòmini intervenuti o rappresentati per delega, né il totale dei condòmini di cui era composto il condominio come anche il numero totale di millesimi rappresentati dai presenti.

Infine, si lamentava anche l'aver omesso di indicare il numero di condòmini votanti a favore dell'approvazione del bilancio, con il totale dei rispettivi millesimi. Il testo letterale della delibera impugnata, infatti, recitava: "contrari (...) e (...) per un totale di millesimi pari a 469,98. Astenuti nessuno. Favorevoli i restanti condomini."

Analizzando le singole censure, il Tribunale si richiama all'insegnamento della Suprema Corte, che diffusamente cita, come si può evincere dalla analisi dei vizi lamentati.

Verbale dell'assemblea. Il numero ed i millesimi dei condòmini intervenuti o rappresentati.

Il numero dei condòmini intervenuti o rappresentati non deve essere necessariamente indicato, ma può essere ricavato computandolo dall'elenco nominativo che introduce il verbale impugnato: il criterio ispiratore è fornito dalla sentenza n. 6552 del 31.3.2015 della Corte di legittimità, nella quale la presenza dell'elenco nominativo dei condòmini intervenuti personalmente o per delega, con i relativi valori millesimali viene considerato criterio essenziale per la validità del verbale e per la verifica del quorum costitutivo, senza ulteriori formule sacramentali o necessità di altri elementi.

Quanto, invece, al quorum deliberativo, va introdotto un diverso criterio, individuato nella indicazione nominativa dei condòmini assenzienti o dissenzienti, indifferentemente, purché completata dalla indicazione dei condòmini astenuti. Di tutti, dovranno essere indicati, o evincibili dall'elenco di cui sopra, i relativi millesimi.

Ciò che rileva, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, recepito integralmente dal Tribunale umbro, è la possibilità di comprendere ed individuare, anche per differenza, quali condòmini abbiano votato a favore, quali contro e quali si siano astenuti, senza che sia necessario indicare gli uni o gli altri, dovendo prevalere un principio di chiara leggibilità e comprensione, anche per differenza, sulla scorta dell'elenco nominativo che - elemento questo, indispensabile - deve introdurre il verbale, come si è detto, indicando gli intervenuti personalmente ed i rappresentati per delega, con i relativi valori millesimali.

Infine, chiarisce il Tribunale come l'eventuale omissione - sembrerebbe, per mero errore materiale - di un valore millesimale riferito ad un condomino, non ha rilevanza ai fini della validità del verbale laddove lo stesso sia ricavabile dalla documentazione ad esso allegata, quale, ad esempio, il riparto preventivo delle rate oggetto della delibera.

Nel caso che il Tribunale esamina, per esempio, era indicato nella contabilità il valore millesimale riferito ad un condomino, il cui inserimento era stato evidentemente dimenticato nel verbale impugnato.

Verbale dell'assemblea. Il totale dei condòmini di cui è composto il condominio.

Il totale di condòmini partecipanti al Condominio non costituisce, invece, elemento rilevante per la validità della decisione, poiché rileva a tal fine il nominativo dei favorevoli e la rispettiva quota millesimale, eventualmente quest'ultima ricavabile dall'elenco introduttivo del verbale, che ne riconosce la presenza, personalmente o per delega.

Peraltro, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, pure essa menzionata in sentenza (Cass. civ. Sez. II, n. 24456 del 19.11.2009) tale criterio potrà dirsi assolto laddove la delibera indichi il nominativo dei condòmini astenuti e contrari, con le rispettive quote millesimali, perché, spiega il Collegio degli Ermellini, "tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c.".

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Il criterio principale, dunque, resta la chiarezza: poter comprendere, anche per differenza, il nominativo dei votanti ed il loro peso proporzionale consente di superare formalismi e formule rituali che, a ben vedere, la legge non prevede e, saggiamente, la giurisprudenza non impone, riportandosi ad un'esigenza di comprensibilità e di chiara interpretazione del verbale stesso, quale elemento fondamentale per sancirne la validità.

Copia del verbale dell'assemblea condominiale e conformità all'originale

Sentenza
Scarica Trib. Perugia 5 gennaio 2021 n. 36
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