Condizioni per svolgere assemblee on-line nei condomini
Lo svolgimento dell'assemblea on-line può avvenire in due circostanze:
- se lo prevede il regolamento di condominio;
- in mancanza di tale previsione, se a richiederlo di volta in volta è la maggioranza dei condòmini.
Che cosa succede se si propone una modifica regolamentare e questa viene bocciata?
La domanda nella sostanza, ci è stata posta da un nostro lettore che descrive e chiede: «Ciao amici di Condominioweb! Vi racconto cosa è successo nel mio condominio. Siamo dieci, in quattro abbiamo chiesto la convocazione di un'assemblea per modificare il regolamento è consentire lo svolgimento delle tele assemblee.
L'amministratore ci ha convocati, ma con nostra grande sorpresa l'assemblea regolarmente ha bocciato la proposta di modifica.
Il condomino che si è fatto promotore dell'iniziativa ha detto che adesso la questione è chiusa. Tradotto: per lui da quel giorno è fuori discussione ogni assemblea on-line per il nostro condominio.
Ha ragione?»
Caro lettore, non proprio. Diciamo che il condòmino ha torto, ma comunque ha complicato i vostri piani.
Vediamo perché.
Assemblea on-line, una delibera per renderla permanente
Vale la pena, come sempre leggere le norme che riguardano la questione che andremo a trattare.
Art. 66, terzo e sesto comma, disp. att. c.c.
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».
Tralasciamo tutti gli altri aspetti connessi allo svolgimento dell'assemblea a distanza e soffermiamoci sulla possibilità di svolgerla. Com'è chiaro si deduce quanto detto in principio, ossia che se il regolamento non prevede la possibilità di svolgere l'assemblea in videoconferenza questa potrà tenersi solo se la maggioranza dei condòmini esprima parere favorevole.
Si badi: il regolamento può essere modificato con una delibera riportante un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Nei condomini in cui l'adozione del regolamento non è obbligatoria per disciplinare questa modalità di svolgimento delle riunioni si può approvare una delibera ad hoc, necessitante dei medesimi quorum deliberativi.
Assemblea on-line e bocciatura della proposta che succede?
Il nostro lettore, giustamente, si domanda: che cosa succede se avanzata una proposta l'assemblea la bocci?
Davvero in quel condominio non si possono più tenere assemblee a distanza?
No, ma come dicevamo si avranno più difficoltà in ragione della mancata istituzionalizzazione della modalità di svolgimento.
Perché, si badi, a differenza di quello che afferma il vicino del nostro lettore, la bocciatura della modifica del regolamento non sta a significare blocco delle assemblee a distanza. Certo, se ogni volta è necessario - perché così è - che la maggioranza dei condòmini chieda lo svolgimento dell'assemblea a distanza è evidente che questo rappresenta un problema.
A dirla tutta, il fatto che l'assemblea possa tenersi in videoconferenza non vuol dire che debba tenersi in quel modo, spettando all'amministratore - quando è a lui a convocare - di valutare se è opportuno riunirsi a distanza, in presenza o in modalità mista.
Sintesi: anche se la proposta è bocciata nulla vieta si possa cercare di ottenere il consenso della maggioranza dei condòmini di volta in volta, stando comunque all'amministratore, poi, la scelta finale.
Di più: laddove l'assemblea vietasse la possibilità di promuovere iniziative per tenere riunioni on-line oppure vietasse proprio quella possibilità per il futuro la delibera de quo andrebbe considerata radicalmente nulla.
Assemblea on-line, la maggioranza una tantum ed una nuova richiesta di modifica del regolamento
Come dicevamo, nulla vieta e nulla può vietare che bocciata la proposta di rendere permanente la possibilità di tenere l'assemblea a distanza, subito dopo ci si organizzi per raccogliere il consenso della maggioranza dei condòmini.
Rammentiamo che la maggioranza extra assembleare non necessita del requisito della maggioranza del valore dell'edificio, è per così dire la sola maggioranza per teste.
Del pari nulla vieta che sia riproposta la richiesta di votare per quella clausola. Anche poco dopo la bocciatura? Sì, anche poco dopo.
E l'assemblea può porre un divieto temporale, del genere, per un anno non si può discutere sul tema.
Difficile a dirsi in astratto: una simile deliberazione potrebbe essere anche viziata per eccesso di potere se non addirittura di nullità, se l'arco temporale è così ampio da precludere nei fatti una prerogativa del consesso medesimo.
È consigliabile dunque evitare questo genere di decisioni, lasciando la libertà di ridiscussione immediata.