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Le tabelle approvate dal Tribunale non sono retroattive

La sentenza con cui il giudice revisiona o modifica le tabelle esistenti ha natura costitutiva ed efficacia esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3864 del 5 ottobre 2022, si è pronunciata sull'impugnazione di una delibera assembleare che approva il rendiconto e il riparto delle spese sulla base delle tabelle millesimali che, però, erano state oggetto di modifica da parte del tribunale. In pratica, secondo l'attore, l'assemblea avrebbe effettuato una ripartizione sulla base di un criterio errato.

La doglianza è l'occasione giusta per analizzare la sentenza, la quale ha espresso un importante principio, e cioè che le tabelle approvate dal tribunale non sono retroattive, nel senso che a ciascun singolo anno di gestione si applica la tabella che era vigente all'epoca.

Ma non solo: il giudice torinese ha anche ricordato come le sentenze con natura dichiarativa oppure costitutiva (e non di condanna) sono provvisoriamente esecutive solamente con riferimento al capo che concerne le spese di lite. Gli effetti dichiarativi e costitutivi, invece, diventano esecutivi solamente con il passaggio in giudicato della stessa sentenza. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Approvazione rendiconto e riparto spese: il caso

L'attore proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio per il pagamento di spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria del fabbricato.

Secondo l'ingiunto, la deliberazione posta alla base della pretesa creditoria (consistente nell'approvazione del rendiconto annuale e del riparto delle spese) sarebbe stata viziata dall'applicazione di tabelle millesimali oramai superate da quelle approvate con sentenza dal giudice.

Invocava pertanto l'annullamento della deliberazione per errore del criterio utilizzato per la ripartizione. Solo a fronte della difesa del condomino convenuto eccepiva anche la nullità della deliberazione per le medesime ragioni.

Approvazione rendiconto e riparto spese: la difesa del condominio

Il condominio convenuto, costituitosi regolarmente in giudizio, eccepiva innanzitutto la tardività con cui era stata impugnata la deliberazione: essendo spirati i trenta giorni sanciti dall'art. 1137 c.c., non era possibile più invocare alcun tipo di annullabilità.

Nel merito, il condominio affermava che la ripartizione millesimale delle spese approvate nell'assemblea era avvenuta sulla base delle tabelle previgenti perché la sentenza del tribunale, confermata in appello, che aveva formato le nuove tabelle non era ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata in Cassazione.

Trattandosi pertanto di sentenza costitutiva, essa non era provvisoriamente esecutiva e, pertanto, non poteva applicarsi sin da subito, senza che prima fosse passata in giudicato.

Tabelle approvate dal tribunale: la decisione

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3864 del 5 ottobre 2022 in commento, ha aderito pienamente alle ragioni esposte dal condominio convenuto, rigettando così la domanda attorea.

Il giudice piemontese evidenzia innanzitutto che la delibera impugnata si è limitata ad approvare le spese di cui ai rendiconti e preventivi in essa indicati e a disporne il riparto in base alle tabelle millesimali vigenti (risalenti addirittura all'anno 1949), che l'attore invece afferma essere state "superate" dalla sentenza del tribunale.

L'"accusa" che l'attore muove all'assemblea, quindi, non è quella di aver modificato i criteri di ripartizione delle spese (il che renderebbe nulla la deliberazione) bensì di aver effettuato una ripartizione in base a un criterio errato.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che le delibere assembleari che stabiliscono o modificano i criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dal regolamento sono nulle; sono invece annullabili (e, quindi, soggette al termine perentorio di 30 giorni per l'impugnazione) quelle che hanno ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese (cfr, Cass., S.U., sent. n. 9839/21; Cass., sent. n. 28854/21).

In definitiva, il dedotto motivo di invalidità comporterebbe l'annullabilità della delibera e, come tale, avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dalla data della stessa.

Alla luce di ciò, il credito azionato dal condominio col decreto ingiuntivo si fonda su una delibera regolarmente approvata e non più suscettibile di essere annullata, né di essere indirettamente rimessa in discussione con la contestazione dei debiti risultanti dai riparti approvati. Tanto basta per rigettare l'opposizione.

In ogni caso, il Tribunale di Torino tiene a precisare che la pretesa dell'attore di ripartire le spese sulla base delle tabelle millesimali definite con la sentenza del giudice è infondata.

È infatti pacifica la natura costitutiva della sentenza che revisiona o modifica le tabelle esistenti; da tanto deriva la mancanza di efficacia esecutiva di tale statuizione prima del suo passaggio in giudicato.

Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte: "La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., sent. n. 4844/2017).

Né certamente è possibile, come chiede l'attore, accertare la data di vigenza delle nuove tabelle costituite con sentenza: sia perché la questione è ancora sub iudice, essendo stata impugnata in Cassazione la sentenza d'appello; sia perché, come chiarito nella massima appena riportata, la sentenza costitutiva delle nuove tabelle non ha efficacia retroattiva.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 5 ottobre 2022 n. 3864
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