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cautandero

Tabelle millesimali. - le tabelle dovrebbero essere approvate all'unanimità ?

Nel mio condominio (ex Ina-casa) dalla costituzione del condominio e pure prima quando il gestore era la sola Ina-Casa, le spese condominiali sono sempre state ripartite nel seguente modo: l'appartamento di 4 vani ed accessori pagava per 6 vani, l'appartamento di tre vani ed accessori pagava per 5 vani. Il condominio è composto di 8 appartamenti 4 di 3 vani ed accessori e quattro di 4 vani ed accessori, per cui in totale il condominio è composto di 44 vani, per cui ogni spesa veniva divisa per 44 e poi moltiplicata, singolarmente, per 6 o per 5 (gli accessori venivano calcolati per due vani). Mai nessun condomino ha protestato per siffatta divisione delle spese condominiali e, (questo modo di ripartire le spese risulta pure da atti notarili) come detto, questo modo di calcolare è andato avanti dal 1955 o 1956, Ora ad un condomino è venuta la voglia di far redigere le tabelle millesimali. Ora la mia domanda è questa: Posso oppormi a detta richiesta sostenendo che, attualmente, le tabelle dovrebbero essere approvate all'unanimità ?. Nel caso ciò sia impossibile quale maggioranza occorre per l'approvazione di dette tabelle? Grazie a tutti per le cortesi risposte.

Andrea Cautiero

... (questo modo di ripartire le spese risulta pure da atti notarili)

Se questo criterio di riparto delle spese risulta negli atti notarili si tratta di una CONVENZIONE in deroga al criterio legale di riparto per cui, che si facciano o meno le tabelle millesimali, le spese dovranno essere ripartite comunque per vani fino a che non si revochi quella convenzione.

Per revocare quella convenzione serve l'unanimità di tutti i condòmini ed occorre trascrivere la revoca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per poterla far valere anche ai futuri acquirenti.

Ringrazio Leonardo 73 per la cortese risposta. Sicuramente non mi sono spiegato bene. Tale riparto non è indicato nell'atto notarile fatto dall'Ina-Casa nell'assegnare in proprietà l'appartamento, ma risulta indicato in uno o due atti notarili fatti dai condomini solo di sfuggita. Questo fatto degli atti l'ho riportato solo per avvalorare quanto da me dichiarato, ma è notorio a tutti i condomini. Posso, altresì, dire che tale modalità di divisione delle spese condominiali risulta in modo chiaro da tutti i verbali di approvazione dei rendiconti annuali del condominio.

 

Nuovamente ringrazio e reto in attesa.

Andrea Cautiero

Riscontro ancora la corte risposta di Leonardo 53 e vorrei chiedere: Visto che il riparto spese è stato fatto per decenni sulla base dei 44 vani, ora se si vuole derogare da detto sistema c'è bisogno dell'unanimità dei condomini oppure basta una maggioranza qualificata.

Grazie.

Andrea Cautiero

... risulta indicato in uno o due atti notarili fatti dai condomini solo di sfuggita. Questo fatto degli atti l'ho riportato solo per avvalorare quanto da me dichiarato, ma è notorio a tutti i condomini. Posso, altresì, dire che tale modalità di divisione delle spese condominiali risulta in modo chiaro da tutti i verbali di approvazione dei rendiconti annuali del condominio...

Tutto dipende da cosa è stato registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Se esiste un regolamento contrattuale vale quello e serve l'unanimità di tutti i condòmini per cambiarlo.

 

Se non esiste un regolamento contrattuale registrato potresti impugnare la delibera della maggioranza portando la tesi che la CONVENZIONE è valida per fatti concludenti ma servono soldi per affrontare la causa e l'esito è del tutto incerto.

Inoltre, anche se il giudice dovesse darti ragione, il riparto per vani avrebbe valore solo per chi ha pagato con il criterio a vani per molti anni.

Il riparto per vani non avrebbe alcun valore per chi ha acquistato da pochi anni e per chi acquisterà in futuro.

 

Il Giudice, inoltre, potrebbe sentenziare che il riparto a vani può essere usato come criterio del valore della proprietà ma ciò non vieterebbe il riparto con i criteri legali.

Ad esempio, la pulizia, l'illuminazione scale e la forza motrice ascensore va ripartita ESCLUSIVAMENTE per altezza piano.

La manutenzione delle scale va ripartita a metà per millesimi di proprietà (nel vostro caso VANI) e per l'altra metà in proporzione all'altezza.

 

E' mia opinione che se la maggioranza delibera di fare le tabelle millesimali, non converrà impugnare.

Se, invece, è un solo condòmino o una minoranza a rivolgersi al Giudice per chiedere le tabelle millesimali giudiziali, si può anche resistere in giudizio perchè la spesa ripartita tra la maggioranza sarà minore.

  • Confuso 1

Grazie Leonardo 53. Sei stato esaustivo e chiaro. Tanti saluti ed auguri per tutto quello che può interessarti

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