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Le proroghe per lo sconto in fattura e la cessione del credito: un po' di respiro per il contribuente

Le novità contenute nel provvedimento del 3 febbraio e nelle faq dell'Agenzia delle Entrate: la comunicazione dell'opzione.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Come anticipato, l'art. 28 del DL 4/2022 "Sostegni-ter", modificando il citato art. 121, DL 34/2020, prevede che nel caso in cui il committente dei lavori (i condomini a cui spetta la detrazione) voglia lo "sconto in fattura", l'impresa al quale è ceduto il credito, può utilizzarlo direttamente in compensazione nel mod. F24 o cederlo a sua volta: in tal caso, tuttavia, il cessionario del credito potrà solo utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 (sempre secondo l'originaria rateazione spettante al committente) non potendolo più a sua volta cedere a terzi.

La stretta sulle cessioni del credito: il regime transitorio originario

Al comma 2 dello stesso articolo 28 si legge che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo dl n. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

In altre parole detta norma prevede che i crediti che sono stati oggetto di una opzione (cessione del credito o sconto in fattura) fino al 6/02/2022 possono essere oggetto di una ulteriore cessione a terzi (indipendentemente dal numero di cessioni precedenti), mentre sarà vietato procedere a 2 ulteriori cessioni.

In ogni caso viene disposto che, a decorrere dal 7/02/2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove limitazioni introdotte. Così l'Agenzia Entrate adeguerà opportunamente la piattaforma di cessione crediti, in modo tale da vietare le cessioni effettuate in violazione di tali disposizioni.

Come sopra detta la predetta disciplina transitoria dell'art. 28 del DL 4/2022 "Sostegni-ter opera in relazione ai crediti ceduti per i quali - precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 - è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data.

Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

La stretta sulle cessioni ha creato parecchie preoccupazioni, inducendo l'Agenzia delle Entrate a prorogare il periodo della disciplina transitoria. In particolare in una faq l'Agenzia ha chiarito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (che sarà emanato ai sensi dell'articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) verrà prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, precedentemente oggetto delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In particolare, verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all'articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria prevista dal comma 2 dell'art. 28 del DL 4/2022 "Sostegni-ter si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (cioè entro il 16 febbraio 2022).

Quindi se un contribuente titolare di un credito, che il 28 gennaio 2022 ha comunicato all'Agenzia l'opzione di cessione può, ad esempio, effettuare un'ulteriore cessione il 3 febbraio.

Tale fattispecie - come precisa l'Agenzia delle Entrate in un'altra faq - rientra nella disciplina transitoria, a condizione, ovviamente, che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata all'Agenzia delle entrate prima del 17 febbraio 2022.

La comunicazione della cessione dei bonus fiscali: un nuovo modello e proroga del termine

Per poter comunicare la cessione dei bonus fiscali relativi alle detrazioni per lavori edilizi o per richiedere il contributo sotto forma di sconto in fattura, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio, l'Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello (e le relative istruzioni) aggiornato alle ultime disposizioni emanate tra fine 2021 e inizio 2022.

Bisogna segnalare un'altra importante novità: la comunicazione di opzione per le spese sostenute nel 2021 e quella per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

La proroga è prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra detto, che attua gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 con riferimento alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dì veicoli elettrici.

Lo slittamento del termine, sì legge nelle motivazioni del provvedimento, è stato disposto per consentire a contribuenti e intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere la comunicazione, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022.

Sconto in fattura e cessione del credito, l'AdE istituisce i codici tributo ad hoc

Scarica Provv. Agenzia Entrate 3 feb 2022
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