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L'amministratore è obbligato a indicare le referenze?

L'assemblea può decidere di scegliere l'amministratore solamente tra i candidati che, oltre al compenso, hanno indicato anche le proprie referenze?
Avv. Mariano Acquaviva 

Nominare un amministratore significa scegliere la persona a cui dovrà essere affidata la gestione dell'intero condominio. Si tratta pertanto di un momento di fondamentale importanza per tutta la compagine.

È per questa ragione che la designazione è, solitamente, il frutto di una scelta ben ponderata che spesso si basa, tra le altre cose, sulla valutazione del curriculum presentato dall'aspirante amministratore.

È proprio in questo contesto che si pone il seguente quesito: l'amministratore è obbligato a mostrare le referenze?

Per definizione, le "referenze" sono le informazioni che riguardano le abilità e le competenze professionali di un individuo, scritte da un ex datore di lavoro o partner professionale con cui si è intrattenuto un rapporto lavorativo precedente. Si tratta di un documento di grande interesse, che viene spesso richiesto durante i colloqui.

Le referenze costituiscono un obbligo per l'amministratore di condominio? Vediamo cosa dice la legge su questo specifico punto.

Amministratore: quali requisiti deve avere?

L'articolo 71-bis disp. att. c.c. elenca i requisiti di onorabilità e professionalità che un amministratore deve possedere al momento della nomina e che devono perdurare durante lo svolgimento dell'incarico.

Per essere più precisi, il summenzionato articolo stabilisce che «Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

  1. che hanno il godimento dei diritti civili;
  2. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. che non sono interdetti o inabilitati;
  5. il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
  6. che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile».

E poi: «La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore».

L'amministratore deve indicare il proprio compenso?

Per espressa previsione dell'articolo 1129 c.c., l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

In buona sostanza, l'amministratore deve anticipare ai condòmini quale sarà il suo onorario per adempiere al proprio mandato.

La legge stabilisce che il compenso non sia costituito solo da una cifra finale, bensì dall'indicazione analitica di tutte le voci che compongono il totale.

L'amministratore, quindi, dovrà specificare il proprio onorario per ogni tipologia di attività, avendo cura di prevedere anche le maggiorazioni per eventuali attività straordinarie (cura del Superbonus, ecc.).

Secondo la giurisprudenza (Trib. Milano, sent. n. 159 dell'11 gennaio 2023), l'amministratore può chiedere un compenso extra rispetto a quello inizialmente prospettato, purché questo sia già stato messo in preventivo al momento del conferimento dell'incarico, ad esempio prevedendo un aumento dell'"onorario base" in percentuale rispetto all'attività straordinaria svolta.

Discorso differente è quello riguardante il rimborso delle spese anticipate nell'interesse del condominio: in questa ipotesi l'amministratore ha sempre diritto alla restituzione delle somme versate, purché dimostri le anticipazioni fatte per conto della compagine.

Rimborso delle spese di gestione

L'amministratore deve indicare le proprie referenze?

La legge non fa alcun riferimento all'obbligo di indicare le proprie referenze all'atto della nomina ad amministratore; l'assemblea potrebbe richiederle come requisito ulteriore per la verifica delle capacità del candidato, ma nessuna norma impone tale dovere subordinandone la validità della designazione.

Ciò significa che l'assemblea è liberissima di nominare una persona priva di referenze, ad esempio perché alla prima esperienza come amministratore.

Nemmeno è possibile imporre all'amministratore già nominato di mostrare i documenti da cui si evincono le proprie esperienze pregresse: come ricordato in precedenza, infatti, l'amministratore è tenuto solo a possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e a indicare il preventivamente il proprio compenso.

Pertanto, al massimo potrà essere chiesto all'amministratore di dimostrare il possesso di detti requisiti ma giammai potrà essl possesso di detti requisiti ma giammai potrà essergli imposto di esibire le proprie referenze.

L'assemblea può subordinare la nomina all'esibizione delle referenze?

L'assemblea potrebbe decidere di selezionare l'amministratore solamente tra i candidati che, oltre al compenso, hanno indicato anche le proprie referenze.

Si tratta di una scelta che i condòmini sono liberi di compiere, purché però tale "scrematura" venga fatta a monte, cioè prima della nomina; successivamente, non sarà possibile imporre all'amministratore in carica di mostrare le referenze che, come più volte detto, non sono obbligatorie.

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