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Nel caso di alterazione del decoro l'amministratore può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno

L'amministratore è legittimato passivo a stare in giudizio, senza l'autorizzazione dell'assemblea, in quelle cause aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per alterazione del decoro dello stabile.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente (art. 1130 c.c. n.d.A.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni”.

Quello appena citato è l’art. 1131 c.c., che disciplina la legittimazione ad agire e resistere in giudizio da parte dell’amministratore di condominio, argomento che desta sempre grande interesse. Soffermiamoci sui casi di legittimazione senza preventiva autorizzazione assembleare.

La legittimazione passiva, l’abbiamo evidenziato più volte in diversi articoli, presenta profili di criticità enormi.

Nonostante anni di discussioni e un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione due tesi si contendono ancora il campo. Da un lato chi ritiene che la legittimazione passiva non ha limiti, dall’altro chi sostiene che essa soggiace alle medesime restrizioni previste per la capacità di agire in giudizio da parte dell’amministratore. In quest’ultimo caso, tuttavia, per quanto si dia un’indicazione di massima sul raggio d’azione, non sempre è facile comprendere quali siano gli effettivi limiti.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ci aiuta a connotare meglio la legittimazione attiva e di conseguenza, se si aderisce alla seconda delle tesi esposte, quella passiva.

Il caso. Dei condomini appoggiano ad un muro condominiale una canna fumaria.

L’amministratore gli fa causa chiedendo la rimozione della medesima ed il risarcimento del danno che l’alterazione del decoro aveva causato.

I condomini aditi, in relazione alla richiesta di risarcimento, domandavano venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva del mandatario della compagine.

A loro dire, infatti, quella particolare domanda necessitava di un’autorizzazione assembleare che non c’era mai stata. Di diverso avviso il giudice adito.

Secondo il magistrato capitolino andava " disattesa l'eccezione di carenza, in capo all'amministratore del condominio attore, di legittimazione alla spiegata domanda per quel che concerne, nello specifico, il capo di contenuto risarcitorio atteso che, essendo, il presente giudizio, volto alla salvaguardia di beni-interessi di rilevanza condominiale, quali il decoro architettonico, e al rispetto di precetti del regolamento interno di cui s'assume la trasgressione, essa rientra nel novero delle materie per le quali l'art. 1131 c.c. abilita l'amministratore all'avvio di relativa procedura giudiziaria anche in difetto di preventivo deliberato autorizzativo poiché comprese nel proprio ordinario mancipium, legittimazione che include ed abbraccia anche le eventuali connesse pretese risarcitone (v. Cass. 22.10.1998 n. 10474; Cass. 30.10.2009 n. 23065)" (Trib. Roma 19 settembre 2011 n. 17849).

A contrario, quindi, è possibile affermare quanto segue: l’amministratore di condominio è legittimato passivo a stare in giudizio, senza l’autorizzazione dell’assemblea, in quelle cause aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per alterazione del decoro dello stabile avanzata da un condomino contro il condominio.

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