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L'alterazione del decoro architettonico sussiste quando l'innovazione interrompe le linee armoniche dell'edificio

L'ultima veranda costruita se in linea di principio non può essere considerata la causa scatenante dell'alterazione dell'estetica attuale dell'edificio.
Avv. Alessandro Gallucci 

La Cassazione continua a pronunciarsi in materia di decoro architettonico degli edifici in condominio e soprattutto di alterazione, pregiudizievole, del medesimo. Il trend è orami costante: non tutti gli interventi che incidono sui beni comuni possono essere considerati lesivi dell’estetica dello stabile ma solamente quelli che ne alterano la fisionomia preesistente.

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 24645 del 22 novembre 2011.

Prima di analizzare più da vicino il dictum degli ermellini, vale la pena delineare il contesto in cui è stato reso. Così, ad esempio, nel silenzio della legge, è pacifico in giurisprudenza che per decoro architettonico “ deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano la stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (così, tra le altre, Cass. n. 851/2007).

L’estetica, tra le altre cose, non è nemmeno un concetto fisso ma, contrariamente a ciò, muta con il passare del tempo. In tal senso, lo dice apprezzabilmente il Giudice di Pace di Grosseto, “ le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

In questo contesto bisogna valutare il concetto di danno. Sempre secondo la Cassazione “ l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

Che significa valutare lo stato estetico dell’intero fabbricato?

Sempre secondo i giudici di piazza Cavour cui “ nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile” (così Cass. 17 ottobre 2007 n. 21835).

Come dire: se tutti i condomini hanno trasformato il balcone in veranda, non ce la si può prendere con l’ultimo in ordine di tempo.

Il decoro, quindi, è un bene comune, suscettibile di valutazione economica, la cui alterazione, che dev’essere dimostrata da chi se ne lamenta, deve possedere caratteristiche peculiari. E’ questo il principio espresso nella succitata sentenza n. 24645.

Secondo gli ermellini, infatti, il decoro architettonico “ può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass.. n. 14455 del 2009; Cass. n. 2755 l del 2005)” (Cass. 22 novembre 2011 n. 24645).

A ben vedere, quindi, l’ultima veranda costruita se in linea di principio non può essere considerata la causa scatenante dell’alterazione dell’estetica, nel caso pratico può divenirlo se, discostandosi sensibilmente da quelle precedenti, modifica, in senso peggiorativo, l’estetica attuale dell’edificio.

Morale della storia: parlare di decoro per concetti generali è cosa facile. Applicarli in concreto non così tanto come si possa credere.

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