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Persiane da sostituire: come comportarsi per evitare di alterare il decoro architettonico dell'edificio

Persiane in condominio, La sostituzione dovrà avvenire in modo tale che la nuova persiana non si discosti dalle altre presenti sull'edificio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Capita spesso che il proprietario di un’unità immobiliare ubicata in un edificio sia chiamato a sostituire le persiane di loro pertinenza. E’ altrettanto evidente che questo tipo d’intervento va ad incidere sul prospetto dell’edificio (tanto quello esterno quanto quello interno). In sostanza l’intervento può incidere sull’estetica dello stabile.

La norma di riferimento è l’art. 1122 c.c. che recita:

Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio”.

La giurisprudenza ha chiarito che “ non v’e dubbio che il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (v. Cass. 27.4.1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato.

Decoro da correlarsi non soltanto all’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all’ aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 24.3. 2004, n. 5899). (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).

Quanto all’alterazione del decoro essa dev’essere apprezzabile e “ l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

In questo contesto, quindi, è lecito domandarsi: che cosa dovranno fare gli interessati per evitare che il loro intervento alteri il decoro dell’edificio, ossia modifichi l’estetica e quindi l’armonia della facciata dello stabile in modo tale da recare un danno, economicamente apprezzabile, agli altri condomini?

La soluzione al quesito è molto semplice: la sostituzione del serramento dovrà avvenire in modo tale che la nuova persiana non si discosti dalle altre presenti sull’edificio. E’ chiaro che, per una serie di circostante ciò potrebbe non essere possibile.

In tale ipotesi, quindi, per quanto detto fin’ora in relazione al concetto di apprezzabilità dell’alterazione del decoro dello stabile, bisognerà fare in modo che la sostituzione avvenga in modo armonioso ossia che la stessa non alteri vistosamente l’estetica dell’edificio.

In tal senso sarà sempre bene consultare il regolamento condominiale, che, laddove presente, potrebbe disciplinare anche questi aspetti in relazione alla tutela del decoro dell’edificio.

In ogni caso, è bene ricordarlo, sta sempre a chi lamenta l’alterazione del decoro dimostrarla nei termini sopraesposti.

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