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Il concetto di decoro architettonico è sottoposto al mutamento dell'estetica: ciò che non piace oggi può piacere domani

Decoro architettonico: ciò che è stato considerato lesivo ieri può non esserlo oggi.
Avv. Alessandro Gallucci 

Tra gli argomenti che spesso affrontiamo in materia di condominio, il decoro architettonico è sicuramente uno di quelli che crea maggiori grattacapi. Che cosa altera il decoro dell’edificio, si può parlare di lesione dell’estetica anche con riferimento ad edifici senza particolare pregio, come dimostrare l’avvenuta lesione, quali gli elementi da mettere in evidenza, ecc. Tutti dubbi che, seppur sia possibile fugare, non eliminano il problema principale.

Infatti, trattandosi di una materia abbondantemente incerta, la discrezionalità del magistrato giudicante è ampia.

Quest’affermazione viene rafforzata a leggere quanto ha detto il giudice di pace di Grosseto in un procedimento, definito con la sentenza 19 agosto 2011 n. 1038, avente ad oggetto l’installazione del condizionatore e la lesione del decoro dell’edificio.

Prima di comprendere il perché di quest’ultima affermazione è bene riprendere le nozioni fondamentali inerenti il decoro architettonico. Innanzitutto è utile rammentare che con questa locuzione “ deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano la stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (così, tra le altre, Cass. n. 851/2007). Non è necessario che lo stabile abbia particolare pregio storico artistico.

Come rammentato dalla stessa Suprema Corte, infatti, è sufficiente che nel fabbricato sia presente una linea armonica ” sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).

Edificio ubicato nel centro storico o casermone di periferia: in entrambi può essere rintracciata una fisionomia caratterizzante.

In questo contesto, quindi, che cosa significa alterare il decoro dell’edificio? Sempre “ buttando l’occhio” alle pronunce di Cassazione, si può notare come i giudici di piazza Cavour abbiano affermato che “ il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato” (così Cass. 22 agosto 2003, n. 12343).

Alterare il decoro, pertanto, vuol dire provocare un danno economicamente rilevante al condominio (ma anche ai suoi singoli partecipanti). Non tutti gli interventi solo da ritenersi uguali.

Infatti, sempre spulciando tra i principi espressi in giurisprudenza, troviamo l’affermazione secondo cui “ nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile” (così Cass. 17 ottobre 2007 n. 21835).

In sostanza: se la veranda è abusiva ma il palazzo ne è pieno, non solamente perché è stata costruita in modo illegittimo di per sé lede il decoro dell’edificio.

In questo contesto di carattere generale s’inserisce un altro elemento utile a definire ed attualizzare il concetto di decoro. E’ quello fornito dal giudice di pace di Grosseto.

Secondo il magistrato toscano, infatti, ciò che è stato considerato lesivo ieri può non esserlo oggi. Motivo? Cambiamo i gusti, ossia il senso estetico comune.

Questo concetto, applicato all’affissione di un condizionatore sulla facciata condominiale ha fatto dire al giudice adito che “ le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente” (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

In considerazione di ciò, afferma il magistrato concludendo la sentenza, “ nel caso in esame non sussiste quindi, un danno al decoro dell’immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali” (Giudice di Pace ult. cit.).

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