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Legum Servi Sumus

Lavori di ristrutturazione. Condomino moroso. Legittimazione ad agire.i

L'amm.re di un Condominio ha stipulato regolare contratto d'appalto con un'impresa edile per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio comune.

 

Le parti hanno convenuto che il pagamento delle opere eseguite avvenisse per tranche, secondo un piano di riparto regolarmente approvato.

 

Ora, i lavori si sono conclusi ed un singolo condomino (che detiene, per la verità, la maggioranza dei millesimi) non ha ancora provveduto a saldare tutte le somme di sua spettanza.

 

Chi è legittimato al recupero di tali somme? Il Condominio oppure direttamente l'impresa edile?

 

Preciso che nel contratto vi è solo una clausola nella quale si precisa che, in caso di insolvenza anche di un solo condomino, l'amm.re del Condominio si impegna a fornire all'imprenditore nominativo e recapito del moroso.

 

Temo che qualora l'azione venga intrapresa direttamente dall'imprenditore, il condominio moroso possa fare opposizione al d.i.....

Perfetto...quindi, il costruttore può legittimamente agire in via diretta nei confronti del condomino moroso.

 

Mi chiedo se tale azione presupponga, in ogni caso, l'avvenuta ultimazione dei lavori (e, quindi, debba essere depositata tutta la doc attestante tale circostanza) oppure se sia possibile agire anche in corso d'opera qualora il singolo condomino non abbia rispettato le scadenze finora maturate.

 

Grazie.

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