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La valenza del lodo arbitrale irrituale

Quali sono i motivi di impugnazione di un lodo arbitrale irrituale? Attengono alla sfera di fatto o di diritto?
Avv. Anna Nicola 

La questione è affrontata dalla Corte di Appello di Milano con la decisione n. 3006 del 19 ottobre 2021.

Premessa: la fattispecie

La controversia trae origine da un contratto di appalto con il quale il Condominio ha incaricato un'impresa appaltatrice del rifacimento della facciata, dei terrazzi e dei balconi dell'edificio condominiale.

Pochi anni dopo si sono avute infiltrazioni di cui il Condominio ha ritenuto responsabile l'appaltatore.

Si è quindi azionato il lodo che - presumibilmente - era sancito in contratto.

Qui la vicenda non verte prettamente su questioni condominiali ma sulla validità del lodo irrituale.

Il collegio arbitrale investito della controversia ha individuato la causa delle infiltrazioni nel percolamento delle acque meteoriche (o comunque delle acque ricadenti sulle pavimentazioni dei balconi e dei terrazzi) sulla superficie verticale dei frontalini e nella conseguente infiltrazione nell'intradosso dei balconi.

In particolare, il manto impermeabile presente al di sotto della pavimentazione dei terrazzi e balconi presenta zone di discontinuità che permettono all'acqua meteorica di raggiungere l'estradosso della struttura sottostante, indi la superficie esterna dei frontalini e/o l'intradosso dei balconi.

Per la difettosa impermeabilizzazione è possibile la responsabilità per danni dell'appaltatore, del condominio, del direttore e dei danneggiati: un caso particolare

Primo grado del giudizio

Essendo questo il risultato, l'appaltatrice impugna il lodo in primo grado.

La domanda viene respinta ritenendo il lodo in oggetto pienamente valido.

Il tribunale osserva che risulta dagli atti di causa che gli arbitri hanno chiarito di essere pervenuti alle conclusioni di cui sopra sulla base della documentazione prodotta dalle parti nonché in ragione degli accertamenti svolti; in particolare, essi si sono avvalsi dei progetti e delle relazioni redatte dal direttore dei lavori e professionista di fiducia del committente, ispezionando altresì ventiquattro unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale.

L'impresa impugna il lodo, pacificamente qualificato come irrituale, affermando che il collegio avrebbe errato esprimendo un giudizio non supportato da accertamenti tecnici adeguati, avendo eseguito solo due sopralluoghi, e nessun accertamento diagnostico volto a verificare l'effettivo stato dell'impermeabilizzazione posta sotto la pavimentazione, ovviamente non rilevabile ictu oculi.

Da qui l'errore di fatto che rende invalida la decisione.

In sostanza, la mancata di indagini tecniche non avrebbe permesso al collegio di avere materiale contezza della causa delle infiltrazioni e comunque della loro correlazione con le opere oggetto di appalto.

Il Tribunale ha respinto queste asserzioni osservando che non sarebbe del tutto escludibile che la responsabilità dell'appaltatrice debba ritenersi definitivamente accertata in separato giudizio tra le medesime parti, poiché già oggetto del procedimento introdotto dal Condominio per l'esecuzione del lodo. Inoltre ha rilevato che il vizio denunciato sia qualificabile come semplice errore di fatto.

La parte motiva è la seguente: "Si osserva tuttavia che parte attrice non ha in alcun modo motivato sulla base di quali regole e nozioni debba ritenersi necessario un accertamento diagnostico (e di che tipo?) sull'impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione al fine di acquisire una corretta visione delle problematiche affrontate e delle cause dei danni Si legge nel lodo emanato il 31.1.2013 dal collegio composto da tre tecnici, che "effettuato un ulteriore accesso presso i luoghi... pervenivano le memorie.. le parti, oltre alla documentazione prodotta ( tra cui gli accertamenti tecnici del 28.3.2009) non formulavano ulteriori richieste istruttorie... alla luce di quanto precede e degli accertamenti tecnici esperiti dal collegio... tenuto conto della sopraelencata sintesi cronologica riguardante le attività precedentemente condotte... si desume che la causa di manifestazione di degrado è la seguente..."

Quindi il giudicante, prima il collegio arbitrale, ha successivamente identificato le specifiche zone di discontinuità.

Tutto ciò - osserva sempre il tribunale- è ricavabile dalla documentazione agli atti circa la cronologia ed il contenuto degli interventi effettuati in loco ed inoltre a seguito dell'esame dei luoghi il Collegio - unanimemente - ha tratto la rappresentazione dello stato dei luoghi medesimi, delle problematiche esistenti e delle relative cause e possibili soluzioni.

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La decisione di secondo grado

L'appaltatore, non contento, ha quindi promosso appello domandando la piena riforma della decisione di prime cure, chiedendo anche l'assunzione di prova testimoniale e l'ammissione di consulenza tecnica.

Il Condominio si è costituito in giudizio, per ottenere l'integrale rigetto del gravame.

Disposta la sola trattazione scritta, la Corte ha portato la vertenza in decisione.

Venendo al nocciolo della questione, la corte di appello ha osservato circa l'asserito errore di fatto da cui sarebbe affetta la decisione degli arbitri sia tema che è stato ampiamente affrontato dal giudice di prime cure con osservazioni e motivazioni degne di essere condivise. Peraltro le argomentazioni della decisione di primo grado non sono in alcun modo inficiati dalle censure dell'appellante.

A questo scopo ricorda la definizione, finalità e contenuto del lodo irrituale, come è nel caso di specie.

L'impugnabilità del lodo irrituale

Il lodo irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono caducare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso.

Come è noto, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa. Ciò è sempre sul piano di fatto.

Per gli errori di diritto non vi è alcun strumento di impugnativa, sia per ciò che concerne la valutazione delle prove sia per ciò che determina l'idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (cfr. Cass. n. 18577/2004).

In altro precedente giudiziale si è affermato che "... l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari." (in questo senso, Cass. n.15665/2019).

Effettuate queste premesse la corte conclude che nel caso in esame, l'appaltatrice non attribuisce al collegio arbitrale una falsa percezione degli elementi di fatto per aver ignorato circostanze che invece emergevano dagli atti di causa o per aver posto a fondamento della decisione elementi fattuali sicuramente inesistenti, ma imputa loro un errore "in procedendo" e cioè di non aver svolto indagini tecniche più approfondite e di aver ritenuto gli elementi di prova acquisiti sufficienti ad esprimere un giudizio sulle cause delle infiltrazioni denunciate dal Condominio.

Dunque, non è denunciato un errore percettivo che abbia inciso in modo determinante nel processo di formazione della volontà degli arbitri, ma un tipico errore di valutazione: non un errore di fatto, ma un errore di giudizio.

Infine rileva che paiono inutili gli approfondimenti istruttori domandati dall'appellante, perché il tema centrale della controversia non è accertare se siano state o meno eseguite indagini diagnostiche mediante carotaggi e/o perforazioni delle solette e/o dei pavimenti dei balconi, ma come deve essere qualificata la denunciata incompletezza delle verifiche svolte dagli arbitri per pervenire ad affermare la difettosità dell'impermeabilizzazione.

Sentenza
Scarica CORTE DI APPELLO DI MILANO n. 3006 del 19/10/2021
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