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Negoziazione assistita: se contiene cessioni di immobili si trascrive senza notaio

Una sentenza che farà breccia nella giurisprudenza.
Avv. Isabella Vulcano 

Non è necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare contenuti in un accordo di negoziazione assistita, l'ulteriore autenticazione da parte di un pubblico ufficiale. Cosi si è espresso il Tribunale di Pordenone con il decreto del 17 marzo 2017 in merito alla validità degli accordi di negoziazione assistita.

I fatti. Una coppia unita in matrimonio in Fontanafredda (PD) in data 10.9.1989, decideva di addivenire alla separazione personale avvalendosi della negoziazione assistita. Le parti, pertanto, tramite i rispettivi legali e in ossequio alle norme di legge in materia, sottoscrivevano in data 15.6.2016 la convenzione di negoziazione e, nella stessa data, l'accordo di negoziazione ex artt. 2 e 6 D. L. 132/2014.

Tra le condizioni di cui alla negoziazione assistita le parti concordavano una cessione immobiliare: si stabiliva che il 50% di un immobile, del quale in costanza di matrimonio i coniugi avevano la comproprietà, venisse trasferito alla ex moglie in proprietà esclusiva.

In data 16.6.2016 l'accordo di negoziazione veniva depositato presso la Procura della Repubblica al fine di ottenere il nulla osta previsto dal D. L. 132/2014 all'art. 6, non essendovi né figli minori né altre figure ad essi equiparate.

Una volta ottenuto il nulla osta, l'accordo veniva trascritto dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fontanafredda negli appositi registri e, successivamente, depositato presso l' Ordine Avvocati di Pordenone il quale ne rilasciava copia conforme all'originale.

Infine, l'accordo veniva presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per essere trascritto tuttavia, il Conservatore rifiutava di eseguire la trascrizione ritenendo il titolo "inidoneo alla trascrizione stessa poiché privo di valida autenticazione ai fini della trascrivibilità".

Ecco perchè grava sul notaio l'obbligo di informare correttamente il cliente

Il decreto. Il nodo principale della vicenda descritta risiede nel rifiuto da parte del Conservatore non di effettuare la trascrizione dell'accordo di negoziazione in sé e per sé, quanto per il fatto che le sottoscrizioni delle parti in calce al processo verbale di accordo, non sono state autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In mancanza di detta autenticazione, pertanto, il conservatore ritiene di non poter eseguire detta formalità.

La questione è molto dibattuta. Vero è che l' art. 5 DL 132/2014 3 comma stabilisce che.… " la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato", tuttavia vi è una marcata tendenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, ad escludere la necessità della presenza della autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando la negoziazione assistita riguarda la famiglia e che è specificamente regolamentata ex art. 6 DL 132/2014.

Il 3 comma dell'art. 6 citato, infatti, specifica che l'accordo concluso e munito del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica competente, " produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione giudiziale..". Ecco il punto: i provvedimenti giudiziali (decreti, ordinanze, sentenze) che contengono cessioni immobiliari non richiedono - ai fini della trascrizione - l'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti ad opera del pubblico ufficiale.

Poiché, dunque, l'accordo di negoziazione assistita viene sostanzialmente equiparato ai suddetti provvedimenti giudiziali, sarebbe del tutto illogico ed incoerente che le sottoscrizioni ivi apposte dalle parti debbano obbligatoriamente essere autenticate da un pubblico ufficiale.

Invero, anche provvedimenti diversi dalla sentenza ma ad essa equiparati, come il lodo arbitrale (art. 824 bis cpc), hanno efficacia abilitante ai fini della trascrizione di cessioni immobiliari: il lodo arbitrale, infatti, è soggetto a trascrizione senza che vi sia necessità di specifiche autenticazioni.

Un altro aspetto importante in merito alla negoziazione assistita in materia di famiglia e che il Tribunale di Pordenone pone in risalto è la previsione, da parte del DL 132/2014, della presenza di un avvocato per parte, considerata la delicatezza degli interessi in gioco.

E' evidente che esigere, oltre alla presenza di due legali anziché di uno solo (come accade nella negoziazioni assistite in materie extra familiari) anche un pubblico ufficiale che autentichi le sottoscrizioni delle parti ai fini della trascrizione non assicurerebbe affatto quella "maggiore efficienza" che la giustizia civile intenderebbe perseguire ma, al contrario, vi sarebbe un cumulo di oneri per le parti.

Ciò posto, il Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 6 DL 132/2014 e alla luce delle considerazioni svolte, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire la trascrizione dell'accordo di negoziazione, attesa la non obbligatorietà dell'autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl sulla concorrenza.

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Sentenza
Scarica Tribunale Pordenone - decreto del 16 marzo 2017
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