Le agenzie immobiliari continuano a rivendicare il proprio compenso malgrado, fra le parti, l'affare non sia stato concluso a causa del comportamento ostativo delle prime.
Il tema del momento in cui sorge il diritto alla provvigione del mediatore nelle compravendite immobiliari è spesso al centro di svariate dispute che vengono intraprese dalle agenzie immobiliari le quali, ricordiamolo, per poter rivendicare il diritto al compenso hanno l'onere di dimostrare che il proprio contributo sia stato fondamentale per la conclusione fra le parti di un affare.
Ma, non è raro, che le agenzie immobiliari continuino a rivendicare il proprio compenso malgrado fra le parti l'affare non sia stato concluso grazie al comportamento ostativo delle prime.
Il verificarsi di situazioni simili genera domande come le seguenti: cosa succede se le trattative di una compravendita immobiliare avviate grazie all'intervento del mediatore si interrompono e l'affare non si conclude perché le parti non hanno raggiunto alcun accordo? Il mediatore può continuare a vantare il suo diritto alla provvigione anche se le parti, dopo tanti mesi dalla scadenza del mandato, raggiungono un nuovo accordo, stabilendo nuove condizioni, e decidono autonomamente di concludere l'affare? In tale caso il mediatore può ancora vantare il suo diritto alla provvigione oppure no?
La risposta a tali domande è al centro di un recente intervento della giurisprudenza di merito, ma necessita una breve ricostruzione dei fatti per comprenderne i vari risvolti giuridici.
Il caso. Un'agenzia immobiliare cita in giudizio venditore ed acquirente di un immobile chiedendo il pagamento della provvigione maturata in relazione alla compravendita di un immobile intercorsa fra i convenuti. Ma le cose, però, non sono andate esattamente nel modo prospettato dall'attrice.
Infatti se è vero che i contraenti erano stati inizialmente messe in contatto grazie all'intervento dell'agenzia al fine stipulare una compravendita immobiliare, è altrettanto vero che l'affare non si era concluso perché la stessa agenzia aveva ritenuto il prezzo offerto dal promissario acquirente troppo basso interrompendo di fatto le trattative.
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