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Amministratore revocato: una volta avvenuta la sostituzione cessa la prorogatio e tutti i poteri vanno al successore

La prorogatio dei poteri vale solo e soltanto finché l'amministratore revocato (o dimissionario) non sia effettivamente sostituito.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un avvocato fa causa ad un condominio per ottenere il pagamento della parcella per le prestazioni professionali rese nell’interesse della compagine. Aziona lo speciale procedimento previsto dalla legge n. 794/42 e fa notificare l’atto a quello che ritiene essere l’amministratore del condominio. Purtroppo per lui così non è.

Quel soggetto non è più amministratore da diversi anni così interviene nel giudizio per far valere le proprie ragioni e ottiene la condanna alle spese del legale che lo aveva chiamato in causa.

Quest’ultimo si oppone alla decisione del Tribunale in quanto, a suo dire, l’ex amministratore avrebbe ben potuto avvisarlo per le vie brevi dei cambiamenti.

Il ricorso per Cassazione, incentrato sostanzialmente su queste ragioni, ha visto il legale soccombere nuovamente.

Le motivazioni rese dalla Cassazione sono le seguenti: “ il principio, più volte sostenuto in sede di legittimità (vedi ex multis: Cass. 15.858/2002; Cass. n. 1445/1993; Cass. n. 9501/1997), secondo il quale anche l'amministratore cessato dalla carica conserva una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell'ente di gestione, in forza di una prorogato di poteri e fino a che l'esigenza di tale attività suppletiva non venga meno con la nomina del nuovo rappresentante del condominio: ciò in quanto nella fattispecie, da un lato da oltre tre anni era stato nominato un nuovo amministratore (cfr. fol 1 del provvedimento impugnato) e, dall'altro, lo stesso A. dichiaratamente non intervenne in causa a sostenere le ragioni del Condominio ma esclusivamente le proprie.

Va pertanto ribadito che in tale situazione l'amministratore cessato dalla carica e sostituito da altri non aveva l'obbligo di costituirsi in giudizio né il potere di costituirsi in proprio per difetto dell'interesse a contraddire, derivante dalla mancanza di una qualsiasi domanda nei suoi confronti, permanendo a suo carico solo l'obbligo di dare notizia, comunicando l'atto notificato, al nuovo amministratore le pretese azionate in giudizio, sussistendo un dovere di diligenza del mandatario, anche dopo l'estinzione del mandato, in relazione a fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque agli stessi collegabili (così Cass. n. 5141/1987)” (Cass. 4 luglio 2011, n. 14589).

In sostanza secondo la Corte regolatrice la Prorogatio dei poteri vale solo e soltanto finché l’amministratore revocato (o dimissionario) non sia effettivamente sostituito. Dopo l’unico referente è il nuovo amministratore. Quanto a quest’ultimo concetto è bene ricordare che secondo la giurisprudenza, di merito e di legittimità," in tema di condominio di edifici, l'istituto della "prorogatio imperii" che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e, pertanto, non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129 cod. civ., comma 2, o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina.

Ne consegue che l'assemblea può validamente essere convocata dall'amministratore la cui nomina sia stata dichiarata illegittima non ostando a tale conclusione il dettato di cui all'art. 66 cod. civ., comma 2, in quanto il potere di convocare l'assemblea, da tale norma attribuito a ciascun condomino, presuppone la mancanza dell'amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione f per qualsivoglia causa, del mandato dell'amministratore o di illegittimità della sua nomina" (così, ex multis, Cass. 23 gennaio 2009 n. 1405, in senso conf. da ultimo Trib. Roma 11 febbraio 2011 n. 2963).

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