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La nomina irregolare dell'amministratore può essere sanata

Il termine di trenta giorni per proporre impugnazione decorre dalla deliberazione che dispone la ratifica e non dalla prima decisione invalida.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Sciacca, con la sentenza nr. 86 del 22 marzo 2023, ha stabilito che l'assemblea condominiale può ratificare le precedenti delibere assembleari viziate da profili di illegittimità; la conseguenza è che l'impugnazione della prima decisione viene meno per "cessata materia del contendere", dovendosi spostare l'attenzione sulla seconda deliberazione, quella "ratificante".

Ratifica della nomina irregolare: fatto e decisione

Alcuni condòmini impugnavano la deliberazione assembleare con cui veniva nominato l'amministratore, ritenendo che la stessa non raggiungesse i quorum imposti dalla legge.

Il condominio convenuto eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'azione di annullamento, atteso che la stessa era stata esperita oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 cod. civ.

Per la precisione, a non essere stata tempestiva era la prodromica istanza di mediazione, la quale era stata intrapresa ben oltre il termine suindicato.

Secondo il Giudice siciliano, la doglianza può dirsi superata dal fatto che la prima delibera conteneva la nomina del nuovo amministratore del condominio citato in giudizio, mentre con la seconda delibera adottata circa due mesi dopo l'assemblea aveva ratificato la precedente nomina irregolare (oltre ad approvare i bilanci consuntivi degli anni di gestione passati).

Per il Tribunale di Sciacca, l'interesse ad agire degli attori si è correttamente concentrato sulla sola delibera più recente, impugnata nei termini di legge, che ha completamente assorbito quella precedente e verso la quale l'utilità del suo annullamento può dirsi venuta meno.

Va quindi rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, secondo cui l'impugnazione sarebbe stata tardiva: il termine di trenta giorni ex art. 1137 cod. civ., infatti, va fatto decorrere dalla delibera che ha sancito la ratifica della prima decisione, sanando le irregolarità da cui era affetta.

Nel caso di specie, correttamente gli attori hanno impugnato la seconda delibera, con la conseguenza che è quest'ultima a rappresentare il dies a quo a fini dell'azione giudiziaria.

Ratifica delibera assembleare: considerazioni conclusive

La decisione in commento fa corretto uso di consolidati principi giurisprudenziali, secondo i quali la sanatoria avviene attraverso una nuova deliberazione che ratifica quella precedente (così Trib. Taranto, sent. n. 1942 del 15 giugno 2016), eliminandone i vizi e sostituendosi ad essa.

La sanatoria (o ratifica) della delibera condominiale consiste in una nuova decisione identica alla precedente, che abbia ad oggetto gli stessi argomenti posti all'ordine del giorno, avendo cura ovviamente di non ripetere gli errori che hanno invalidato la prima deliberazione.

Se la vecchia deliberazione è stata nel frattempo impugnata, il giudice dovrà estinguere il giudizio dichiarando la "cessata materia del contendere", dovendosi occupare solamente di determinare la condanna alle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.

Tanto ha stabilito la giurisprudenza (Trib. Modena, 13 aprile 2022 n. 468), secondo cui, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare del condominio, quando risulti che l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della decisione impugnata, si verifica la "cessazione della materia del contendere", senza che nel giudizio possa inserirsi la questione circa la legittimità della nuova deliberazione (in questo senso anche Trib. Napoli, 08 settembre 2022 n. 7921, secondo cui «In tema di impugnazioni di una delibera di assemblea condominiali, l'adozione di una nuova delibera in conformità alla legge che determini il venir meno della situazione di contrasto fra le parti determina la cessazione della materia del contendere, con la permanenza della sola questione inerente alle spese condominiale»).

Sentenza
Scarica Trib. Sciacca 22 marzo 2023 n. 86
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