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La delibera assembleare è valida se l'avviso di convocazione viene ricevuto nel termine di legge

Non si fermano le decisioni di merito sul rapporto tra validità dell'assemblea e regolarità formale della convocazione. Il tutto malgrado la giurisprudenza sia oramai più che stabile in materia.
Avv. Adriana Nicoletti 

Accolta l'impugnazione se il condomino non è stato convocato all'assemblea: Fatto e decisione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 19 aprile 2023 n. 6218 ha annullato integralmente una delibera assembleare per mancata convocazione di un condomino, condannando il condominio alla rifusione delle spese di lite e di mediazione liquidate in favore degli attori e del terzo intervenuto.

La controversia nasce dall'impugnativa di una delibera assembleare promossa da due condomini, di cui uno lamentava anche di non aver ricevuto l'avviso di convocazione nei termini di legge. Nel giudizio interveniva altro condomino che formulava pari domanda di accertamento di nullità e/o annullabilità della delibera.

Il condominio si costituiva in giudizio chiedendo (e questa è la singolarità del caso) l'accoglimento delle conclusioni dell'attore che aveva censurato la mancata convocazione (e, quindi, ammettendo chiaramente l'errore).

Quanto alle spese di lite il convenuto chiedeva che gli fossero attribuite nella misura limite delle attività concretamente svolte o, in subordine, che venissero compensate totalmente o parzialmente. Il tutto con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnativa.

Deve essere subito evidenziata la particolarità del caso, nel quale il comportamento nella fase pregiudiziale del condominio, dichiarato soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte parti in giudizio, è stato prima ancora che non corretto, del tutto incomprensibile.

Infatti, come riportato in motivazione, non solo il procedimento di mediazione attivato aveva avuto esito negativo da addebitarsi al condominio (circostanza evidente vista la sua condanna alle spese del procedimento), ma il medesimo, al fine di evitare il giudizio, non aveva neppure provveduto a sostituire la delibera, viziata per mancata convocazione, con una successiva e formalmente valida.

Detto questo la fondatezza della domanda è risultata per tabulas, dal momento che l'avviso di convocazione era stato consegnato in ritardo rispetto ai termini di legge ed il condominio non aveva fornito la prova del rilascio dell'avviso di giacenza ed il deposito del plico presso l'Ufficio postale.

Il Tribunale, quindi, ha accertato che era stato disatteso il dettato dell'art. 66, co. 3, disp. att. c.c. secondo il quale "l'avviso di convocazione, contenente la specificazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza di prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegnata a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione".

L'avviso di convocazione - ha proseguito il giudice monocratico - ai fini della validità dell'assemblea, deve essere ricevuto da tutti i condomini con la conseguenza che "la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio" Cass. Sez. U., 7 marzo 2005, n. 4806. Conf. Cass. Sez. U., 14 aprile 2021, n. 9839 con particolare riferimento alla distinzione tra deliberazioni annullabili e nulle).

Di conseguenza, una volta accertato che l'avviso di convocazione non era pervenuto ad uno dei due attori nei termini di legge il Tribunale ha annullato l'intera delibera.

Considerazioni conclusive

Il giudice capitolino ha deciso la controversia in esame in perfetta sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che più volte si è espresso in tema di annullabilità della delibera assembleare, allorché l'avviso di convocazione non sia pervenuto al condomino nei termini indicati dall'art. 66 disp. att. c.c.

Basta fare un passo indietro per rendersi conto come nella versione precedente la norma in questione fosse troppo generica. Infatti, il legislatore aveva formulato l'art. 66 dando un minimo spazio all'aspetto formale della convocazione, alla quale aveva dedicato solo poche righe: "l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza".

Il ché aveva sollevato un duplice dubbio: da un lato se il termine "comunicato" dovesse corrispondere a "ricevuto dal destinatario" e, dall'altro, se tale termine dovesse essere riferito alla prima o alla seconda convocazione.

Quanto alla prima questione, sebbene anche nella versione dell'art. 66 conseguente alla riforma del condominio il legislatore non abbia operato modifiche, la considerazione in merito alla natura ricettiva dell'atto di convocazione ha fatto sì che il termine "comunicato" non possa avere altra interpretazione se non che l'atto, per essere efficace, deve essere entrato nella sfera di conoscenza del diretto destinatario (Cass., sez. 2, 30 ottobre 2020, n. 24041).

La giurisprudenza, poi, ha fatto il suo compito nel chiarire tale profilo ma anche per mettere punti fermi in ordine a questioni a questa strettamente connesse, come ad esempio la inderogabilità del termine minimo di cinque giorni che, ovviamente, potrà sempre essere superiore.

Infatti, ancora di recente la Corte di cassazione (Cass. sez. 6-2, 30 giugno 2021, n. 18635) ha affermato che "nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile)".

Il termine, inoltre, si deve calcolare a ritroso senza che nel calcolo possa entrare il giorno in cui si svolgerà la riunione assembleare.

Altro aspetto importante ai fini della validità dell'assemblea in funzione all'avviso di convocazione "ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro" (Cass., sez. 2, 25 marzo 2019, n. 8275; Cass., sez. 2, 6 ottobre 2017, n. 23396).

Quanto, infine, alla data di svolgimento dell'assemblea come ulteriore parametro di riferimento per la validità della ricezione dell'avviso di convocazione, con la riforma del 2012 è stato colmato il preesistente vuoto legislativo, essendo stato espressamente previsto che la data da tenere presente è quella della prima riunione.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 19 aprile 2023 n. 6218
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